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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35279/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Daponte impugna l'ordinanza del Tribunale della Libertà che ha respinto l'appello avverso la decisione della Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro. Il ricorso per cassazione per cessazione lamenta vizio di motivazione: a) non è stata valutata adeguatamente la "prossimità di scadenza dei termini di fase" e il cosiddetto "tempo silente" (il lungo periodo dal fatto del 2003 e la permanenza in stato di privazione della libertà), che avrebbero attenuato le esigenze cautelari; b) non è stato considerato il rilievo dell'annullamento con rinvio della sentenza di condanna in secondo grado (31/10/2023), che secondo il ricorrente avrebbe dovuto incidere sul titolo cautelare e sulla valutazione dell'adeguatezza della misura.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale della Libertà: l'annullamento con rinvio della sentenza di condanna nel merito non "apre" automaticamente o non invalida il titolo cautelare genetico già emesso e mantenuto (19/11/2021) perché il titolo cautelare si fonda sulle valutazioni effettuate nel procedimento incidentale sulla libertà. L'unica questione effettivamente rimasta da valutare era il decorso del tempo in stato di privazione della libertà; il Tribunale ha motivatamente ritenuto che il tempo trascorso non fosse tale da attenuare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e il provvedimento è stato mandato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, c.1-ter, delle disposizioni attuative del codice di procedura penale.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiamato per descrivere la composizione del Tribunale che ha reso l'ordinanza (indicazione formale della costituzione del collegio secondo tale disposizione).

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Usato per disporre gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione (trasmissioni/annotazioni e altri adempimenti procedurali previsti dalla norma) dopo il rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'annullamento con rinvio di una sentenza di condanna nel merito non incide automaticamente sul "titolo cautelare" formato in precedenza: il provvedimento cautelare rimane efficace se è stato correttamente adottato nel procedimento incidentale sulla libertà, salvo specifiche ragioni che ne dimostrino l'inefficacia.
  • La semplice esistenza di un lungo periodo cronologico dal fatto ("tempo silente") non è di per sé sufficiente a costituire motivo di revoca della misura cautelare: occorre dimostrare concretamente che il decorso del tempo abbia attenuato le esigenze cautelari in modo apprezzabile e attuale.
  • Se una precedente istanza cautelare è già stata vagliata e respinta, le questioni già decise in quella sede risultano, in generale, precluse salvo che non emergano nuovi e concreti elementi rilevanti e specifici.
  • Il rimedio difensivo deve puntare a dimostrare la trasformazione concreta e attuale delle esigenze cautelari (es. mutamento delle condizioni di pericolo di fuga, di inquinamento probatorio o di reiterazione del reato), non basarsi solo su circostanze cronologiche o sull'esistenza di un annullamento sostanziale del processo principale.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione su questioni cautelari segue la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente, salvo diverso apprezzamento del giudice.
  • Nelle impugnazioni cautelari è importante precisare con chiarezza quale effetto si ritiene che una decisione successiva (es. annullamento con rinvio) debba produrre sul titolo cautelare, fornendo elementi giuridici e fattuali specifici per convincere il giudice della necessità di rivedere la misura.

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