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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-864/24

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 12 febbraio 2026. — GT e a. contro Valora Effekten Handel AG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/109/CE – Armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato situato o operante all’interno di uno Stato membro – Notifica dell’acquisizione di partecipazioni rilevanti in società – Acquisizione di tali partecipazioni da parte di persone che agiscono di concerto – Articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma – Nozione di “obblighi più severi” – Disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in riferimento alle offerte pubbliche di acquisto, alle operazioni di fusione che incidono sulla proprietà o sul controllo di un’impresa». — Causa C-864/24

Giurisprudenza europea62024CJ0864

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, su rinvio del Bundesgerichtshof, interpreta in senso restrittivo la deroga dell'articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma, punto iii), della direttiva 2004/109. Gli Stati membri non possono usare tale deroga per mantenere norme nazionali che assoggettano a notificazione i soggetti che agiscono di concerto in assenza di un accordo ex articolo 10, lettera a), se la disciplina non è direttamente connessa a OPA o fusioni rilevanti. La normativa tedesca controversa, applicabile in generale alle notifiche sulle partecipazioni rilevanti, è quindi incompatibile con il diritto dell'Unione.

La Corte chiarisce se uno Stato membro possa estendere gli obblighi di notifica delle partecipazioni rilevanti previsti dalla direttiva 2004/109 anche a detentori di diritti di voto che agiscono di concerto "in altro modo", fuori dall'ipotesi di un accordo ex articolo 10, lettera a), in forza della deroga dell'articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma, punto iii).

La questione giuridica

Se l'articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma, punto iii), della direttiva 2004/109/CE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che impone gli obblighi di notifica di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, anche ai soggetti che agiscono di concerto tra loro rispetto all'emittente, pur in assenza di un "accordo" ai sensi dell'articolo 10, lettera a), ma sulla base di meri elementi fattuali o di una cooperazione "in altro modo".

Principio di diritto

L'articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma, punto iii), della direttiva 2004/109 consente agli Stati membri di imporre obblighi di notifica più severi soltanto se tali obblighi derivano da disposizioni nazionali direttamente collegate alle offerte pubbliche di acquisto o alle operazioni di fusione che incidono sulla proprietà o sul controllo di un'impresa e sottoposte alla vigilanza dell'autorità designata ai sensi della direttiva 2004/25. Ne consegue che esso osta a una norma nazionale che estenda gli obblighi di notifica ai soggetti che agiscono di concerto "in altro modo", al di fuori di un accordo ex articolo 10, lettera a), quando tale disciplina operi in via generale per le partecipazioni rilevanti e non presenti un nesso diretto con OPA o fusioni rilevanti.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2004/109/CE
  • Direttiva 2013/50/UE
  • Articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma, punto iii), direttiva 2004/109/CE
  • Articolo 9, paragrafi 1 e 2, direttiva 2004/109/CE
  • Articolo 10, lettera a), direttiva 2004/109/CE
  • Direttiva 2004/25/CE
  • Articolo 4, direttiva 2004/25/CE
  • Articolo 5, direttiva 2004/25/CE
  • Articolo 24, direttiva 2004/109/CE

Obblighi di notifica delle partecipazioni rilevanti e nozione di obblighi più severi

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof in una controversia tra alcuni azionisti e Valora Effekten Handel AG sulla validità di deliberazioni assembleari, connessa alla mancata notifica di partecipazioni rilevanti. Il problema interpretativo verte sull'articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma, punto iii), della direttiva 2004/109, come modificata dalla direttiva 2013/50, e sul rapporto tra tale disposizione e una norma tedesca che amplia gli obblighi di notifica per i soggetti che agiscono di concerto.

Fatti e procedimento principale

I ricorrenti nel procedimento principale avevano impugnato deliberazioni dell'assemblea generale di Valora del 2018. I giudici tedeschi di merito hanno ritenuto che, sommando le partecipazioni dei ricorrenti e di una società terza, si fosse superata una soglia di notifica e che la mancata comunicazione del successivo scendere sotto tale soglia comportasse la perdita del diritto di contestare le deliberazioni, ai sensi del diritto tedesco. Il Bundesgerichtshof ha dubitato della compatibilità con il diritto dell'Unione dell'articolo 34, paragrafo 2, seconda alternativa, del WpHG, che attribuisce diritti di voto anche quando le persone agiscono di concerto "in altro modo", senza richiedere un accordo sull'esercizio dei diritti di voto.

Normativa rilevante dell'Unione

La Corte richiama la direttiva 2004/109, in particolare:

  • articolo 1, paragrafo 1, sull'oggetto della direttiva;
  • articolo 2, paragrafo 1, lettere d), e), i) e q), sulle nozioni di emittente, azionista, Stato membro d'origine e accordo formale;
  • articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma, punto iii), sulla deroga al divieto di imporre obblighi più severi;
  • articoli 9 e 10, relativi alla notifica delle partecipazioni rilevanti e all'attribuzione dei diritti di voto in specifiche ipotesi. Sono inoltre richiamate la direttiva 2004/25 sulle offerte pubbliche di acquisto, in particolare gli articoli 1, 2, 4 e 5, e la direttiva 2013/50, che ha inserito il paragrafo 1 bis nell'articolo 3 della direttiva 2004/109.

Ricevibilità

La Corte respinge l'eccezione di irricevibilità sollevata da Valora. La questione è pertinente perché il giudice del rinvio deve stabilire se la norma tedesca trovi copertura nella deroga dell'articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma, punto iii); solo in caso negativo sarà necessario riesaminare l'eventuale esistenza di un accordo ai sensi dell'articolo 10, lettera a). La Corte osserva anche che non risulta accertata, nel procedimento principale, una situazione di controllo d'impresa rilevante ai sensi dell'articolo 10, lettera e).

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che l'articolo 3, paragrafo 1 bis, della direttiva 2004/109 mira a realizzare un regime armonizzato di notifica delle partecipazioni rilevanti, limitando la possibilità per gli Stati membri di imporre obblighi più severi rispetto a quelli armonizzati. La deroga di cui al punto iii) deve quindi essere interpretata restrittivamente.

Secondo la Corte, tale deroga copre solo obblighi di notifica più severi che siano:

  • direttamente connessi a disposizioni nazionali adottate in riferimento a offerte pubbliche di acquisto o a operazioni di fusione che incidono sulla proprietà o sul controllo di un'impresa;
  • soggetti alla vigilanza dell'autorità designata dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2004/25.

La Corte ritiene irrilevante che una disposizione nazionale sia formulata in termini simili a una norma di disciplina delle OPA o che le informazioni da essa regolate possano risultare utili anche in tali contesti. Ciò che conta è il suo ambito di applicazione effettivo: se la norma si applica in via generale agli obblighi di notifica ex articolo 9 della direttiva 2004/109 e non solo alle OPA o alle fusioni rilevanti, essa non rientra nella deroga.

Nel caso di specie, la norma tedesca contestata si applica in tutte le circostanze in cui sorge un obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2004/109; pertanto non presenta il necessario nesso diretto con le OPA o con le operazioni di fusione indicate dalla direttiva. La circostanza che l'autorità di vigilanza sia la stessa prevista anche per la disciplina delle OPA non basta a soddisfare la prima condizione, che richiede un collegamento materiale diretto con quelle operazioni.

Decisione

La Corte dichiara che l'articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma, punto iii), della direttiva 2004/109 osta a una normativa nazionale che imponga gli obblighi di notifica di cui all'articolo 9 anche ai detentori di diritti di voto che agiscono di concerto tra loro non sulla base di un accordo ex articolo 10, lettera a), ma "in altro modo", quando tale obbligo non presenti un nesso diretto con offerte pubbliche di acquisto o operazioni di fusione che incidono sulla proprietà o sul controllo di un'impresa.

Principio di diritto

La deroga dell'articolo 3, paragrafo 1 bis, quarto comma, punto iii), della direttiva 2004/109 non consente agli Stati membri di mantenere obblighi di notifica più severi applicabili in modo generale alle partecipazioni rilevanti; essa riguarda soltanto disposizioni nazionali direttamente collegate a OPA o fusioni rilevanti e vigilate dall'autorità prevista dalla direttiva 2004/25.

Come è indicizzato

Materietrasparenza degli emittentipartecipazioni rilevantiofferte pubbliche di acquistodiritto societariomercati regolamentati

Testo integrale

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