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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8089/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile per tardività la sua dichiarazione di ricusazione nei confronti di due magistrati del Tribunale di Vibo Valentia (Brigida Cavasino e Glida Romano) chiamati a giudicare il processo "Rinascita-Scott". La ricusazione era fondata sull'accoglimento, in altro procedimento denominato "Nemea", di analoga istanza promossa da un coimputato (Giuseppe Antonio Accorinti) e sul fatto che i medesimi giudici avevano già valutato la posizione di soggetti legati al clan Mancuso. Il ricorrente contestava i termini applicati dalla Corte d'appello (art. 38 c.p.p.), sostenendo che la conoscenza della causa di ricusazione fosse avvenuta con il deposito della motivazione della sentenza "Nemea" (5 marzo 2021) o, comunque, solo con la comunicazione in udienza dell'accoglimento della ricusazione di Accorinti (2 settembre 2022), e che l'istanza fosse quindi tempestiva; inoltre chiedeva effetto estensivo dell'accoglimento ottenuto da Accorinti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza del motivo dedotto. Pur ritenendo corretto il giudizio di intempestività della dichiarazione di ricusazione, la Corte ha osservato che il dies a quo per la decorrenza del termine non è precisamente individuato negli atti e che gravava sul ricorrente l'onere di allegare puntualmente quando abbia avuto conoscenza della causa di ricusazione; l'omessa puntuale allegazione ha reso generica la censura. La Corte ha inoltre escluso l'automatica estensione dell'esito favorevole ottenuto da un altro imputato nel procedimento "Nemea" al caso del ricorrente, richiamando l'orientamento secondo cui non costituisce causa automatica di ricusazione la mera partecipazione del giudice a processo precedente sui coimputati, salvo che in quel processo sia stata valutata la posizione di colui che ora reclama. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 38 cod. proc. pen.

    La dichiarazione di ricusazione va proposta al più tardi nella fase delle questioni preliminari; se la causa si manifesta successivamente, entro tre giorni dalla conoscenza; se la causa è venuta a conoscenza in udienza, prima della chiusura dell'udienza. Il dies a quo della tempestività deve essere documentalmente o fattualmente provato dalla parte che si duole della tardività.

  • art. 37 cod. proc. pen.

    Individua le cause di ricusazione: la Corte richiama l'articolo come parametro normativo delle ragioni per cui un giudice può essere ricusato, ma osserva che non basta la mera partecipazione a un altro processo se in quello non è stata valutata la posizione dell'attuale imputato.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Limita i motivi ammessi per il ricorso in cassazione; la Corte ha ritenuto che il motivo proposto fosse aspecifico e difforme dalle categorie deducibili ai sensi di legge.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 (conv. L. n. 176/2020)

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    Norma richiamata per segnalare che il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta secondo la disciplina emergente da tale decreto-legge (procedura scritta).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di somme a titolo di ammenda in caso di ricorso infondato o inammissibile; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

  • Corte costituzionale, sent. n. 371/1996

    Corte cost. n. 371 del 1996

    La Corte costituzionale ha affermato che, in casi particolari (associazione di minimo tre persone), la sentenza su uno può implicare una valutazione anche sugli altri; la Cassazione ha però precisato che quella pronuncia è di applicazione molto limitata e non automatica nei reati a concorso necessario, dovendosi verificare se nel precedente processo sia stata comunque valutata la responsabilità dell'attuale imputato.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione al criterio per l'esclusione di responsabilità per colpa grave nella presentazione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non fosse provata colpa nella determinazione dell'inammissibilità, ma ha comunque disposto l'ammenda equitativa.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 5, n. 6797 del 16/01/2015, Sarli)

    Sez. 5, n. 6797 del 16/01/2015

    Principio richiamato: non costituisce valida causa di ricusazione il fatto che il giudice abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in procedimento precedente nei confronti di altri coimputati, se in quel processo non è stata valutata la posizione di merito dell'attuale imputato.

Massime di principio

  • La dichiarazione di ricusazione è soggetta a termini rigorosi: va proposta al più tardi nelle questioni preliminari o, se la causa emerge dopo, entro tre giorni dalla conoscenza. Se la causa diviene nota in udienza, la ricusazione deve essere formulata prima della chiusura dell'udienza.
  • Spetta alla parte che propone la ricusazione dimostrare con precisione quando è venuta a conoscenza della causa: allegazioni vaghe o mancanti sulla data di conoscenza rendono il mezzo inammissibile o inefficace.
  • L'accoglimento di una ricusazione in un processo parallelo non opera automaticamente a favore di altri imputati in processi diversi; occorre verificare se nella pronuncia precedente sia stata valutata la posizione di merito del singolo interessato.
  • La semplice partecipazione di un giudice a un precedente processo contro altri coimputati non costituisce di per sé causa di ricusazione, salvo che nel precedente processo sia stato compiuto un giudizio sostanziale sulla responsabilità penale dell'attuale imputato.
  • In caso di dubbi sulla tempestività o sulla conoscenza di atti interni (depositi in cancelleria, decisioni non verbalizzate), è essenziale allegare e documentare tempestivamente l'avvenuta conoscenza (verbali, comunicazioni di udienza, depositi) per preservare l'ammissibilità della ricusazione.
  • Le doglianze di merito circa l'applicabilità di precedenti costituzionali (es. sent. n. 371/1996) richiedono un'analisi puntuale della vicenda concreta: tali pronunce non si applicano automaticamente a tutti i reati a concorso necessario.

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