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Ordinanza

Ordinanza n. 56/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, del 24/12/2025, notificato in data 25/12/2025, avente ad oggetto “Transito in soprannumero di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato, nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi dell’art. 930 del D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 e D.M. 18.04.2002 Capo di Seconda classe -OMISSIS-; - di ogni atto connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto di ragione il relativo verbale della predetta riunione, cui fa riferimento il provvedimento di cui innanzi tra "i rappresentanti dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori delle FF.AA., del Segretariato Generale e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri", nelle sole parti in cui in cui si invita il ricorrente a presentarsi il giorno 7 gennaio 2026 e si individua quale nuova sede di servizio del ricorrente l’Arsenale Militare Marittimo di La Spezia – Marinarsen; - e per la condanna del Ministero resistente a disporre il trasferimento presso una sede di servizio situata nelle zone indicate dal ricorrente nella propria istanza (Taranto), confermando l'attuale profilo professionale o, in ogni caso, assegnandone uno compatibile con il suo stato di salute o, in subordine, condannare il Ministero resistente alla rinnovazione dell'attività amministrativa relativa all'individuazione della sede di servizio e all'eventuale nuovo profilo professionale (in ogni caso compatibile con lo stato di salute del ricorrente), secondo i principi e/o le modalità che il Tribunale vorrà indicare e riterrà opportuni, tenuto conto di quanto indicato in corso di narrativa.

Giustizia amministrativa202600040

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di transito in soprannumero nei ruoli civili del Ministero della Difesa, nella parte relativa all’individuazione della nuova sede di servizio presso l’Arsenale Militare Marittimo di La Spezia – Marinarsen

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare transitando)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui, nell’ambito del transito in soprannumero del personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, è stata individuata quale nuova sede di servizio l’Arsenale Militare Marittimo di La Spezia – Marinarsen. Ha contestato anche gli atti connessi, comprese le parti del verbale della riunione amministrativa relative alla convocazione e alla sede assegnata, chiedendo in via principale il trasferimento in una sede situata nelle zone indicate nell’istanza, in particolare Taranto, con conferma o individuazione di un profilo compatibile con lo stato di salute, oppure, in subordine, la rinnovazione dell’attività amministrativa. Nella fase cautelare è stata ritenuta fondata la censura di difetto di motivazione e carenza di istruttoria: l’Amministrazione avrebbe applicato le esigenze di copertura degli organici senza adeguatamente considerare e ponderare le documentate esigenze familiari e di salute rappresentate dal ricorrente, né la presenza di scoperture, seppur inferiori, in altre sedi.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo, in sede di sommaria delibazione, fondati il difetto di motivazione e la carenza di istruttoria. La circolare ministeriale richiamata prevede che la sede di prima assegnazione sia determinata secondo le esigenze funzionali, ma consente di prendere in esame deroghe in presenza delle casistiche previste dagli annessi; l’Annesso 2 impone di considerare le documentate e gravi situazioni personali idonee a giustificare l’assegnazione a una sede vicina alla residenza o al domicilio del nucleo familiare. Secondo il Collegio, il provvedimento aveva perseguito esclusivamente l’interesse pubblico alla copertura delle sedi più sguarnite, omettendo ogni adeguato contemperamento con le esigenze personali, familiari e sanitarie del ricorrente. È stato inoltre ritenuto sussistente il danno grave e irreparabile. Il provvedimento impugnato è stato quindi sospeso ed è stato ordinato all’Amministrazione l’immediato riesame della posizione, considerando anche le scoperture di organico presenti in sedi diverse da La Spezia e ponderando gli interessi pubblici e privati coinvolti. La trattazione del merito è stata fissata al 4 novembre 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 930 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Costituisce la base normativa del transito del personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto la domanda di sospensione, ravvisando il fumus derivante dai vizi di motivazione e istruttoria e il danno grave e irreparabile.

  • art. 56 c.p.a.

    È richiamato in relazione al precedente decreto cautelare presidenziale, con cui era stata rigettata la richiesta di misura cautelare monocratica.

  • D.M. 18 aprile 2002

    È richiamato quale disciplina del transito del personale militare non idoneo nei ruoli civili del Ministero della Difesa.

  • Circolare del Ministero della Difesa M_D A0582CC REG2023 0051229 del 25 luglio 2023, art. 7

    La determinazione della sede di prima assegnazione del personale transitato viene effettuata sulla base delle esigenze funzionali delle Forze Armate/Arma dei Carabinieri, secondo i criteri specificati negli Annessi da 1 a 4, che costituiscono parte integrante della presente circolare. La possibilità di deroga all’applicazione di tali criteri potrà essere presa in esame, nel rispetto delle casistiche previste nei cit. Annessi 1 - 4 solo se avanzate dall’interessato al competente Stato Maggiore/Comando Generale entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di transito.

    La determinazione della sede deve seguire i criteri funzionali previsti, ma le deroghe richieste nei termini devono essere esaminate secondo le casistiche degli annessi.

  • Circolare del Ministero della Difesa M_D A0582CC REG2023 0051229 del 25 luglio 2023, Annesso 2

    Documentate e gravi situazioni personali che possano far ritenere opportuna la designazione in Ente/Distaccamento/Reparto viciniore alla residenza o domicilio del nucleo famigliare del personale richiedente il transito.

    Le documentate e gravi esigenze personali, familiari e di salute devono essere prese in considerazione nella scelta della sede, mediante un adeguato contemperamento con le esigenze organizzative dell’Amministrazione.

Massime di principio

  • Nella determinazione della sede di prima assegnazione del personale militare transitato nei ruoli civili, l’Amministrazione deve applicare i criteri organizzativi e funzionali previsti dalla disciplina interna, ma deve anche esaminare le deroghe ritualmente richieste e riconducibili alle casistiche previste dalla medesima disciplina.
  • Quando l’interessato rappresenta documentate e gravi esigenze personali, familiari o di salute idonee a giustificare l’assegnazione presso una sede vicina alla residenza o al domicilio del nucleo familiare, l’Amministrazione non può limitarsi a considerare la sola esigenza di copertura delle sedi più sguarnite.
  • Il provvedimento di assegnazione della sede è illegittimo per difetto di motivazione e carenza di istruttoria quando omette di confrontarsi con le esigenze personali, familiari e sanitarie documentate dall’interessato e non spiega per quale ragione esse debbano essere recessive rispetto alle esigenze organizzative, anche in presenza di scoperture di organico alternative, seppur inferiori.
  • Nella scelta della sede di servizio l’Amministrazione deve procedere a una concreta ponderazione tra esigenze funzionali dell’organizzazione e situazioni personali, familiari e di salute dell’interessato; tale ponderazione deve risultare dalla motivazione del provvedimento finale.
  • In sede cautelare, la sospensione dell’atto e l’ordine di riesame sono giustificati quando emergano prima facie vizi di motivazione e istruttoria e sia allegato un danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’assegnazione contestata.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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