Sentenza n. 4471/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione degli effetti, - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022 n 251, con cui il Ministro ha adottato “le linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - della determina Dirigenziale del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento del 14 dicembre 2022 n. 13812, 2022 – D337 – 00238; - della determina Dirigenziale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna del 12 dicembre 2022 n. 24300; - del decreto del Direttore della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia del 14 dicembre 2022 n. 29985/GRFVG; - del decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria del 14 dicembre 2022 n. 7967 – 2022, prot. 2022-1500969; - del decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia del 14 dicembre 2022 n. 18311; - del decreto del Direttore Dipartimento Salute della Regione Marche del 14 dicembre 2022 n. 52; - della determina Dirigenziale della Regione Piemonte del 14 dicembre 2022 n. DD 2426/A1400A/2022; - della determina Dirigenziale del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia del 12 dicembre 2022 numero 10; - della determina della Direzione Generale dell''Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna del 28 novembre 2022 n 1356 – prot. 26987; - del decreto dell'Assessore Regionale alla Salute della Regione Sicilia del 13 dicembre 2022 n 1247/2022; - del decreto dirigenziale della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana del 14 dicembre 2022 n. 24681; - del decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto del 13 dicembre 2022 n. 172; - nonché di ogni ulteriore atto e\o provvedimento antecedente o successivo comunque presupposto connesso o conseguenziale ivi comprese, ove e per quanto occorra, dell'intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano del 14 settembre 2022 e dell''intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022, nonché della precedente intesa in Conferenza dello Stato e delle Regioni del 7 novembre 2019, relativo alla fissazione del “tetto di spesa” (richiamate nel decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, ma non conosciute dalla ricorrente che non ha mai ricevuto notificazione o comunicazione né risulta adempiuta alcuna idonea formalità di pubblicazione);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale sulle linee guida del payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e provvedimenti regionali e provinciali di individuazione delle imprese e delle quote di ripiano
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa fornitrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, l’accordo del 7 novembre 2019 sulla fissazione dei tetti di spesa regionali e i provvedimenti regionali e provinciali attuativi del payback per gli anni 2015-2018. Ha dedotto: violazione dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 e mancato previo ricorso alla rinegoziazione dei contratti; violazione dei principi del giusto procedimento; natura sostanzialmente sanzionatoria e retroattiva del payback, con violazione della legge n. 689/1981 e dei principi di legalità, affidamento e libertà d’impresa; illegittimità costituzionale e incompatibilità eurounitaria della disciplina, anche rispetto all’art. 32 Cost.; violazione degli artt. 7 e seguenti della l. n. 241/1990 per mancato avvio del procedimento; violazione dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, travisamento e incompetenza, poiché alcuni provvedimenti regionali non avrebbero indicato il fatturato rilevante, mentre altri avrebbero riportato dati di fatturato errati e superiori a quelli effettivamente fatturati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere nei rapporti con le Regioni Marche, Toscana, Veneto e Piemonte, poiché la ricorrente aveva versato la quota ridotta del 25% prevista dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025; le spese sono state compensate. Per le ulteriori amministrazioni, il ricorso è stato rigettato quanto alle censure rivolte contro il decreto ministeriale, l’accordo sulla fissazione dei tetti e il meccanismo del payback. Il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, secondo cui il sistema costituisce un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, non viola la riserva di legge, il principio di irretroattività, l’affidamento, la libertà d’impresa né i principi della CDFUE. Le imprese conoscevano già dal 2015 l’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano, sicché non era necessaria una previa rinegoziazione dei contratti. Quanto alle censure relative alla quantificazione delle singole quote contenute nei provvedimenti regionali e provinciali, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: tali atti svolgono una funzione meramente tecnico-contabile e vincolata, non implicano esercizio di potere autoritativo e fanno sorgere un rapporto obbligatorio relativo a un diritto soggettivo patrimoniale. La controversia sul corretto calcolo del fatturato e dell’importo dovuto spetta quindi al giudice ordinario. È stata ammessa la riassunzione davanti a quest’ultimo entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
La quota di ripiano a carico delle aziende è pari al 40% per il 2015, al 45% per il 2016 e al 50% per il 2017 e successivi; ciascuna azienda concorre in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa regionale per dispositivi medici.
La disciplina legislativa ha già previsto i soggetti obbligati, l’oggetto e i criteri essenziali del ripiano; per gli anni 2015-2018 il comma 9-bis ha disciplinato la procedura di attuazione.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015
Le Regioni e le Province autonome definiscono l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile.
Le Regioni e le Province autonome svolgono attività attuative, tecnico-contabili e vincolate, senza determinare il tetto di spesa né certificare il suo superamento.
art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011
Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici.
Il tetto di spesa costituisce strumento di razionalizzazione della spesa sanitaria.
art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012
Il tetto nazionale è stato fissato, dal 2014, al 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard.
La misura del tetto nazionale costituiva un parametro già conoscibile dalle imprese fornitrici.
art. 1, comma 557, l. 145/2018
Il superamento del tetto è rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell’IVA e dichiarato con decreto ministeriale.
La norma ha precisato i criteri di rilevazione del superamento e del fatturato rilevante.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Gli obblighi per gli anni 2015-2018 si intendono assolti con il versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali; il versamento integrale estingue l’obbligazione e determina la cessazione della materia del contendere.
Il pagamento della quota ridotta determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi relativi agli obblighi di payback.
art. 11 c.p.a.
La causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.
In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, è ammessa la translatio iudicii nel termine perentorio previsto.
art. 133 c.p.a.
Il TAR ha escluso che la controversia rientrasse in una materia di giurisdizione esclusiva, applicando il riparto ordinario fondato sulla natura della situazione giuridica azionata.
artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Il Collegio ha richiamato precedenti conformi e ne ha incorporato le motivazioni.
È stato utilizzato il rinvio a precedenti conformi per motivare il rigetto delle censure già esaminate in controversie analoghe.
Massime di principio
- Il meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 non è una sanzione amministrativa, ma un contributo solidaristico finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria; la sua applicazione non è quindi soggetta alle garanzie proprie della legge n. 689/1981.
- La disciplina del payback non viola il principio di irretroattività né il legittimo affidamento quando l’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano fosse già conoscibile dalle imprese prima della partecipazione alle gare e della conclusione dei contratti, anche se la concreta incidenza economica individuale fosse determinata successivamente.
- Le Regioni e le Province autonome, nell’attuare il payback per gli anni 2015-2018, non possono fissare il tetto di spesa, certificarne il superamento o determinare autonomamente lo scostamento complessivo, poiché tali attività spettano allo Stato; esse devono limitarsi alle attività vincolate di verifica contabile, individuazione delle imprese e imposizione delle quote già determinate secondo legge e atti statali.
- La controversia sulla correttezza del fatturato e sul quantum della quota di payback attiene a un diritto soggettivo patrimoniale e spetta al giudice ordinario quando il provvedimento regionale o provinciale costituisca soltanto l’esito di un’attività tecnico-contabile vincolata, priva di esercizio di potere autoritativo.
- Il pagamento della quota ridotta prevista dalla legislazione sopravvenuta estingue l’obbligazione di payback e determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi instaurati contro i provvedimenti regionali e provinciali relativi alle annualità 2015-2018.
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