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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41526/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa: il ricorrente contestava l'utilizzabilità e la tardiva acquisizione di trascrizioni integrali di interrogatori (Pasquale Megna), la valorizzazione di intercettazioni tra l'indagato e difensori/clienti in violazione dell'art. 103 c.p.p., la mancata verifica dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia e vizi motivazionali relativi alla gravità indiziaria. Inoltre la difesa ha proposto motivi nuovi invocando la novella (cd. decreto Nordio) con l'art. 103 comma 6‑bis e censurando ritardi nella consegna di verbali di interrogatorio.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso (non ha accolto le censure). Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per mancanza di un interesse adeguato e per genericità; ha confermato che il Tribunale del riesame poteva rivalutare il compendio probatorio nel giudizio di rinvio e che il pubblico ministero può produrre nuovi elementi nel corso del riesame. Sulle intercettazioni tra avvocato e assistito la Corte ha applicato il principio per cui sono utilizzabili le conversazioni che oggettivamente esulano dall'ambito del mandato difensivo; ha ritenuto utilizzabili, in particolare, due colloqui ritenuti estranei alla normale attività difensiva e significativi ai fini indiziari. Quanto ai collaboratori di giustizia, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione complessiva della loro attendibilità e il loro riscontro reciproco con altre emergenze (intercettazioni, servizi di osservazione). Infine la Corte ha interpretato il nuovo comma 6‑bis dell'art.103 c.p.p. come norma che riguarda forme di corrispondenza/riservatezza e non le intercettazioni già disciplinate dal comma 5, non concedendo pertanto l'automatica esclusione d'uso delle intercettazioni contestate. Nel complesso è stata confermata la sussistenza di gravi indizi a carico di Sabatino e la legittimità della misura cautelare confermata dal Tribunale.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p. (commi 5, 8 e 10)

    Riferito alla trasmissione e alla funzione dell'udienza di riesame; la Corte ha ritenuto che la tardiva produzione di trascrizioni, seppure censurabile, non abbia automaticamente pregiudicato il diritto di difesa quando i contenuti erano già noti in forma riassuntiva e la difesa non ha dimostrato specificamente l'evento pregiudizievole.

  • art. 178 lett. c) c.p.p.

    Richiamato in relazione ai criteri di utilizzabilità delle dichiarazioni e delle trascrizioni; la Corte non ha ritenuto violato il principio di corretto impiego degli atti processuali, valutando la rilevanza concreta del materiale prodotto.

  • art. 103 c.p.p. (comma 5 e comma 6, e richiamo al comma 6‑bis introdotto dal decreto Nordio)

    "è vietata l'acquisizione di ogni forma di comunicazione intercorsa tra l'imputato e il suo difensore salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato"

    La Corte ha ribadito il principio consolidato: le conversazioni tra indagato/imputato e difensore sono utilizzabili solamente se non attengono al mandato difensivo (valutazione concreta sul contenuto). Il nuovo comma 6‑bis è stato interpretato come norma sulla riservatezza/corrispondenza (chiusura) e non come divieto di utilizzazione delle intercettazioni disciplinate dal comma 5; quindi non esclude automaticamente l'uso di intercettazioni tra avvocato e cliente quando oggettivamente estranee all'attività difensiva.

  • artt. 200, 271, 627 c.p.p.

    Richiamati nel quadro delle censure difensive sulla utilizzazione e produzione di atti; la Corte ha ritenuto non fondate le doglianze sulla tardiva acquisizione dei verbali quando non si prova specifico pregiudizio e quando non sono emerse novità tali da modificare il thema decidendum.

  • art. 110 e art. 416‑bis c.p.

    Richiamati in relazione ai profili di concorso e all'accertamento della sussistenza dell'associazione mafiosa e del ruolo di concorso esterno; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari complessivamente ricostruiti potessero sostenere la gravità indiziaria relativa al concorso esterno.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato in tema di valutazione della chiamata in correità: la Corte ha applicato il principio secondo cui la valutazione della credibilità e dell'attendibilità dei collaboratori va operata globalmente e, salvo sicura inattendibilità, integrata con il riscontro di altri elementi processuali.

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato nei motivi che contestavano la tardiva produzione di verbali/interrogatori; la Corte ha però ritenuto inammissibili o generiche tali censure quando ampliavano il thema decidendum o non dimostravano specifico pregiudizio.

  • art. 627 c.p.p.

    Citato rispetto al divieto di rinnovazione del giudizio e alla preclusione degli elementi già valutati: la Corte ha affermato che, nel giudizio di rinvio, il tribunale può valutare anche elementi non prodotti nella prima decisione, e che il semplice deposito integrale di trascrizioni non comporta automaticamente riapertura preclusa se i contenuti non sono integrazioni qualificanti rispetto a quanto già noto.

Massime di principio

  • In giudizio di riesame dopo annullamento con rinvio la parte pubblica può produrre nuovi elementi: il giudice di rinvio non è vincolato esclusivamente agli atti già valutati e può integrare il compendio probatorio, purché la difesa possa controbattere.
  • Le intercettazioni tra avvocato e cliente sono utilizzabili solo se, concretamente, il contenuto esula dall'ambito del mandato difensivo; il controllo è oggettivo (natura e finalità della conversazione), non dipende soltanto dal conferimento formale del mandato.
  • La novella (art. 103 comma 6‑bis) è stata interpretata come norma di tutela della corrispondenza/riservatezza e non come esclusione automatica delle intercettazioni già disciplinate: non necessariamente impedisce l'uso di conversazioni oggettivamente estranee alla difesa.
  • La tardiva produzione di documenti/processuali non determina automaticamente l'inammissibilità o l'annullamento se la difesa non dimostra un pregiudizio concreto o se i contenuti erano già noti in forma riassuntiva; tuttavia la tempestività rimane elemento di garanzia del diritto di difesa.
  • La valutazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia richiede un esame globale: le dichiarazioni non sono sterili se trovano riscontro reciproco e consonanza con altri elementi (intercettazioni, osservazioni), salvo prova di sicura inattendibilità.
  • Nelle misure cautelari la motivazione deve mostrare in modo chiaro gli elementi che giustificano la gravità indiziaria; la semplice riproposizione di affermazioni generiche è insufficiente, mentre la ricostruzione articolata che integra più fonti può sostenere la misura.

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