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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32091/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'indagato ha impugnato per cassazione l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta per tentato omicidio e per detenzione e porto illegale di armi, in relazione a fatti del 19 gennaio 2026. Secondo la ricostruzione cautelare, l'indagato aveva esploso un colpo di pistola contro la persona offesa, colpendola alla coscia, dopo un confronto presso una concessionaria. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 52 e 55 c.p. e vizi della motivazione per l'esclusione della legittima difesa, anche putativa, e dell'eccesso colposo. La difesa ha sostenuto che l'episodio fosse stato preceduto da minacce, che la persona offesa non fosse sola e che uno degli altri presenti avesse estratto o puntato un'arma prima dello sparo; ha inoltre contestato la valutazione del Tribunale sull'assenza di un pericolo attuale, sulla possibilità di allontanarsi o chiamare le forze dell'ordine e sulla mancata considerazione del grave turbamento previsto dall'art. 55, comma 2, c.p. Il ricorrente ha denunciato anche un travisamento delle risultanze dichiarative e delle immagini di videosorveglianza. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione delle norme sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura, sostenendo che il Tribunale avesse valorizzato in modo generico i precedenti penali e la reperibilità di armi, senza considerare il contesto difensivo, la successiva presentazione spontanea e la consegna dell'arma, né spiegare adeguatamente perché gli arresti domiciliari, anche con dispositivo elettronico, non fossero sufficienti. Nel corso del giudizio di legittimità la difesa ha dato atto che erano stati concessi gli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto immune da censure la ricostruzione del Tribunale, fondata principalmente sulle immagini di videosorveglianza, secondo cui la persona offesa era giunta sul posto disarmata e con le mani visibili, mentre l'altra persona presente si era armata soltanto dopo lo sparo. Le dichiarazioni richiamate dalla difesa non dimostravano che l'arma fosse stata puntata prima dell'esplosione del colpo e, pertanto, non era configurabile il dedotto travisamento della prova. La Corte ha condiviso l'esclusione della legittima difesa reale e putativa, rilevando l'assenza di un pericolo attuale o imminente, la possibilità di ricorrere a condotte alternative meno lesive e il fatto che l'indagato, consapevole delle minacce e dell'incontro preannunciato, si fosse presentato armato, accettando il confronto. È stata ritenuta corretta anche la valutazione delle esigenze cautelari, fondata sulla personalità dell'indagato, sui precedenti, sull'inclinazione all'uso della violenza e delle armi, sulla concreta possibilità di procurarsi armi tramite canali illeciti e sul persistente conflitto con la persona offesa. La motivazione sull'iniziale adeguatezza della custodia in carcere è stata ritenuta sufficiente, anche in ragione della scarsa affidabilità nel rispetto delle prescrizioni desunta da precedenti violazioni di misure di prevenzione. La successiva concessione degli arresti domiciliari non ha inciso sulla legittimità dell'ordinanza impugnata, valutata con riferimento alla situazione cautelare esistente al momento della decisione.

Norme richiamate

  • art. 52 c.p.

    La legittima difesa richiede un pericolo attuale di un'offesa ingiusta e una reazione necessaria e proporzionata; nel caso concreto tali presupposti sono stati esclusi.

  • art. 55 c.p.

    È stata dedotta, ma non riconosciuta, la causa di non punibilità collegata al grave turbamento in caso di eccesso colposo nella legittima difesa.

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie può essere desunto congiuntamente dalla personalità dell'indagato, dalle modalità della condotta, dalla disponibilità di armi e dal contesto conflittuale.

  • art. 311, comma 4, c.p.p.

    La norma è richiamata in relazione al deposito di motivi nuovi nel giudizio di legittimità cautelare.

  • art. 8 L. 20 febbraio 2006, n. 46

    La Corte richiama i limiti del controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame, che non può trasformarsi in una rilettura delle valutazioni di fatto riservate al giudice di merito.

  • art. 10 L. 20 febbraio 2006, n. 46

    Richiamato quanto all'applicabilità delle modifiche introdotte dall'art. 8 ai procedimenti in corso.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato nella clausola finale relativa all'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • L'accertamento della legittima difesa reale o putativa deve essere svolto con giudizio ex ante, calato nelle specifiche circostanze concrete percepite dall'agente al momento del fatto, considerando anche gli antecedenti dell'azione che possano avere inciso sulla percezione del pericolo; tale criterio non impedisce, tuttavia, di escludere la scriminante quando la ricostruzione complessiva dimostri l'assenza di un pericolo attuale o imminente.
  • Nella legittima difesa putativa, l'errore deve essere giustificato da una situazione concreta e obiettiva che, seppure erroneamente rappresentata o compresa, abbia indotto l'agente a ritenere di essere esposto a un'ingiusta aggressione; non è sufficiente una percezione soggettiva del pericolo priva di riscontri oggettivi.
  • La condotta di chi, consapevole di un incontro minaccioso preannunciato, si presenta armato e accetta il confronto può essere valutata come incompatibile con una situazione di difesa necessitata e indicativa della disponibilità allo scontro, soprattutto se la persona offesa giunge disarmata e il colpo viene esploso prima dell'estrazione di un'arma da parte di altri presenti.
  • L'attualità del pericolo e la necessità della reazione difensiva non sono configurabili quando l'agente reagisce con un colpo d'arma da fuoco contro una persona che, secondo la ricostruzione cautelare, si è avvicinata disarmata, senza un atteggiamento oggettivamente aggressivo, e quando erano concretamente praticabili condotte meno lesive, come allontanarsi o rivolgersi alle autorità.
  • Nel giudizio di legittimità sulle ordinanze cautelari, la denuncia di travisamento della prova è scrutinabile solo se il ricorrente indica specificamente e in modo autosufficiente gli elementi già sottoposti al giudice del riesame dai quali risulterebbe il travisamento; non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove.
  • La prognosi di reiterazione di reati della stessa specie può essere motivata attraverso una valutazione congiunta della personalità dell'indagato, dei precedenti, delle modalità violente della condotta, della disponibilità di armi reperite illecitamente e del persistente conflitto con la persona offesa.
  • La custodia cautelare in carcere può essere ritenuta inizialmente adeguata quando il giudice motivi concretamente che le misure meno restrittive non sono sufficienti a contenere il rischio di reiterazione, anche in ragione della capacità dell'indagato di procurarsi armi e della sua scarsa affidabilità nel rispetto delle prescrizioni giudiziarie.

Come è indicizzato

MaterieCause di giustificazioneDetenzione di armiImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelari
RamiParte generaleArmiProcesso penaleMisure cautelari
SottomaterieLegittima difesaCarcere
IstitutiOnere della prova

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