Cassazione Penale, Sentenza n. 1324/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza di appello che, confermando la condanna per il delitto di lesioni personali, ha revocato la sospensione condizionale della pena e la non menzione nel casellario giudiziale. I motivi dedotti sono due: (1) violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., per riforma in pejus operata dal giudice di appello nonostante l'impugnazione fosse stata proposta dal solo imputato; (2) vizio di motivazione in ordine alla revoca dei benefici (sospensione condizionale e non menzione).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Ha ritenuto che la revoca della sospensione condizionale e della non menzione sia stata corretta in quanto fondata sull'accertamento, effettuato dalla Corte d'appello, che l'imputato aveva già beneficiato della sospensione in due precedenti occasioni (per reati di furto e cessione di stupefacenti) e quindi sussisteva una causa ostativa ai sensi dell'art. 168, comma 3, cod. pen. Il ricorso non ha confutato tale elemento decisivo. Per effetto dell'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende; non è stata disposta la rifusione delle spese di assistenza della parte civile nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Regola il divieto di reformatio in pejus quando l'appello è proposto dal solo imputato; la Corte specifica che tale divieto non opera per provvedimenti di natura dichiarativa (come la revoca della sospensione condizionale nei casi previsti dall'art. 168, commi 1 e 3), che si limitano a constatare l'assenza dei presupposti legali
art. 168, commi 1, 2 e 3, cod. pen.
Distinzione tra ipotesi di natura dichiarativa (commi 1 e 3) e costitutiva (comma 2). La revoca della sospensione condizionale per cause ostative previste dal comma 3 è una determinazione di natura dichiarativa, che può essere pronunciata anche se ha effetto peggiorativo rispetto alla sentenza impugnata dal solo imputato
art. 175, comma 1, cod. pen.
Stabilisce le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale; la sentenza di appello ha ritenuto applicabile tale causa ostativa in relazione alle precedenti concessioni del beneficio
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso e la possibilità di condannare il ricorrente alle spese processuali e ad una somma in favore della Cassa delle ammende; applicata per la manifesta infondatezza dell'impugnazione
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma processuale richiamata ai fini della requisitoria e delle conclusioni rese dal Pubblico Ministero e dalle parti nel procedimento di cassazione (regole procedurali sulle conclusioni scritte in Cassazione)
Massime di principio
- La regola del divieto di reformatio in pejus (art. 597 c.3 c.p.p.) non impedisce al giudice di appello di revocare benefici di natura dichiarativa (per esempio la sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168 c.1 e c.3) se emergono cause ostative ope legis; tale revoca non è considerata un aggravamento soggetto al divieto
- La revoca della non menzione segue la stessa logica della revoca della sospensione condizionale quando la causa ostativa dipende da fatti obiettivi (precedenti penali) che escludono i presupposti per il beneficio
- In cassazione il ricorrente deve contestare specificamente gli elementi fattuali e probatori posti a fondamento della decisione di merito (es. precedenti, date di nascita, certificati): mere affermazioni generiche o la mancata confutazione dei dati decisivi rendono il ricorso inammissibile
- La natura dichiarativa o costitutiva dell'atto impugnato è centrale per valutare se l'appello proposto dal solo imputato possa giustificare una modifica peggiorativa della pronuncia di merito
- Un ricorso manifestamente infondato e generico può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la parte civile può non avere titolo alla rifusione delle spese di cassazione se l'accoglimento dell'impugnazione non avrebbe inciso sul suo interesse
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