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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08049/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (utente)

La controversia

Due utenti convennero in giudizio il gestore del servizio idrico chiedendo la restituzione delle somme pagate nell’ultimo decennio a titolo di corrispettivo per il servizio di depurazione delle acque reflue, assumendo che il servizio di depurazione secondaria non fosse stato effettivamente svolto e che quindi i pagamenti fossero indebiti. Il giudice di pace accolse la domanda; il tribunale, in appello, confermò la condanna alla restituzione. La società ricorse per cassazione con sei motivi: 1) contestò l’interpretazione degli artt. 74, 101 e 105 d.lgs. 152/2006 e del d.m. 102/2009, sostenendo che la normativa non imponesse nel caso concreto la configurazione della depurazione come 'trattamento secondario o equivalente' nei termini affermati dal giudice di merito; 2) dedusse violazione delle norme su correttezza, inadempimento, corrispettività e disciplina del servizio idrico, assumendo che il gestore non fosse inadempiente e che la tariffa non potesse essere scomposta limitando la pretesa alla sola componente depurazione del singolo impianto; 3) denunciò violazione dell’art. 2697 c.c. e delle norme sul servizio idrico, sostenendo che la tariffa riguardasse l’intero ambito territoriale e non il singolo contratto/impianto, e che non fosse corretta la ripartizione dell’onere probatorio operata dai giudici di merito; 4) lamentò omesso esame di documenti e violazione di norme regionali e statali, affermando che la corte territoriale avesse erroneamente escluso la prova dell’avvio delle procedure e del rispetto dei tempi programmati per la realizzazione dell’impianto; 5) ripropose la censura sulla debenza della tariffa, sostenendo che il giudice avesse errato nell’affermare l’insussistenza di un trattamento di depurazione conforme allo standard minimo di legge e nel pretendere la prova di tutti gli impianti dell’ambito; 6) infine censurò la mancata applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., sostenendo che si trattasse di prestazioni periodiche e non di ripetizione di indebito.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi, secondi e quinti motivi perché l’orientamento consolidato considera irragionevole pretendere il pagamento della quota di depurazione quando il servizio non è effettivamente fruito per fatto non imputabile all’utente, e perché la tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo di una prestazione complessa; ha inoltre ritenuto corretto l’onere probatorio posto a carico del gestore circa l’esistenza di impianti adeguati e il funzionamento del servizio. Ha dichiarato inammissibile la censura ex art. 2697 c.c. perché non denunciava una vera inversione dell’onere della prova ma mirava a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, perché sollecitava una rivalutazione del merito e dei documenti. Ha infine ritenuto infondato il sesto motivo, affermando che la domanda di restituzione delle somme pagate in passato non è un credito periodico e si prescrive nel termine ordinario decennale decorrente dai singoli pagamenti. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva degli intimati; è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380bis c.p.c.

    ha consentito la trattazione in adunanza camerale

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    rubrica dei motivi di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per l’omesso esame di documenti

  • artt. 74, 101 e 105 d.lgs. 152/2006

    la Corte ribadisce che l’obbligo del servizio di depurazione secondaria o equivalente è già imposto da una normativa nazionale cogente

  • art. 2 d.m. n. 102 del 30/9/2009

    richiamato dalla ricorrente in relazione ai parametri del trattamento di depurazione

  • artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559, 2033 c.c.

    richiamati per contestare o fondare il rapporto contrattuale e la pretesa restitutoria; la Corte afferma che, in responsabilità contrattuale, il gestore deve provare l’adeguatezza dell’impianto

  • artt. 141, 147, 149, 154 e 155 d.lgs. 152/2006

    richiamati in relazione alla disciplina del servizio idrico integrato e della tariffa

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo

  • art. 2697 c.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; non basta contestare la valutazione delle prove

  • art. 4 l.r. n. 29/2007

    richiamato nel quarto motivo

  • art. 8-sexies d.l. n. 208/2008 conv. in l. n. 13/2009

    richiamato nel quarto motivo

  • art. 154 d.lgs. 152/2006

    richiamato per la natura tariffaria del servizio idrico integrato

  • art. 2948 c.c.

    invocato per la prescrizione quinquennale, esclusa dalla Corte

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    non applicabile alla ripetizione delle somme pagate per il servizio di depurazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito la previsione sull’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Quando il servizio di depurazione non è effettivamente reso o non è fruibile per fatto non imputabile all’utente, la quota tariffaria riferita a quel servizio non è dovuta, poiché manca la controprestazione e viene meno il necessario sinallagma.
  • La tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo di una prestazione complessa; tuttavia, la debenza della quota relativa alla depurazione presuppone la prova, da parte del gestore, dell’effettiva esistenza e funzionalità di impianti adeguati.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile in cassazione solo se il giudice ha ripartito l’onere della prova in modo errato tra fatti costitutivi ed eccezioni; non è sufficiente contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta nei gradi di merito.
  • La censura di omesso esame di documenti non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove da parte della Corte di cassazione.
  • La domanda di restituzione di somme indebitamente pagate non integra un credito periodico ai fini dell’art. 2948 c.c.; si applica invece la prescrizione ordinaria decennale decorrente dai singoli pagamenti.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezzaPrescrizione

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