Cassazione Civile, Ordinanza n. 08049/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utente)
La controversia
Due utenti convennero in giudizio il gestore del servizio idrico chiedendo la restituzione delle somme pagate nell’ultimo decennio a titolo di corrispettivo per il servizio di depurazione delle acque reflue, assumendo che il servizio di depurazione secondaria non fosse stato effettivamente svolto e che quindi i pagamenti fossero indebiti. Il giudice di pace accolse la domanda; il tribunale, in appello, confermò la condanna alla restituzione. La società ricorse per cassazione con sei motivi: 1) contestò l’interpretazione degli artt. 74, 101 e 105 d.lgs. 152/2006 e del d.m. 102/2009, sostenendo che la normativa non imponesse nel caso concreto la configurazione della depurazione come 'trattamento secondario o equivalente' nei termini affermati dal giudice di merito; 2) dedusse violazione delle norme su correttezza, inadempimento, corrispettività e disciplina del servizio idrico, assumendo che il gestore non fosse inadempiente e che la tariffa non potesse essere scomposta limitando la pretesa alla sola componente depurazione del singolo impianto; 3) denunciò violazione dell’art. 2697 c.c. e delle norme sul servizio idrico, sostenendo che la tariffa riguardasse l’intero ambito territoriale e non il singolo contratto/impianto, e che non fosse corretta la ripartizione dell’onere probatorio operata dai giudici di merito; 4) lamentò omesso esame di documenti e violazione di norme regionali e statali, affermando che la corte territoriale avesse erroneamente escluso la prova dell’avvio delle procedure e del rispetto dei tempi programmati per la realizzazione dell’impianto; 5) ripropose la censura sulla debenza della tariffa, sostenendo che il giudice avesse errato nell’affermare l’insussistenza di un trattamento di depurazione conforme allo standard minimo di legge e nel pretendere la prova di tutti gli impianti dell’ambito; 6) infine censurò la mancata applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., sostenendo che si trattasse di prestazioni periodiche e non di ripetizione di indebito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi, secondi e quinti motivi perché l’orientamento consolidato considera irragionevole pretendere il pagamento della quota di depurazione quando il servizio non è effettivamente fruito per fatto non imputabile all’utente, e perché la tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo di una prestazione complessa; ha inoltre ritenuto corretto l’onere probatorio posto a carico del gestore circa l’esistenza di impianti adeguati e il funzionamento del servizio. Ha dichiarato inammissibile la censura ex art. 2697 c.c. perché non denunciava una vera inversione dell’onere della prova ma mirava a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, perché sollecitava una rivalutazione del merito e dei documenti. Ha infine ritenuto infondato il sesto motivo, affermando che la domanda di restituzione delle somme pagate in passato non è un credito periodico e si prescrive nel termine ordinario decennale decorrente dai singoli pagamenti. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva degli intimati; è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380bis c.p.c.
ha consentito la trattazione in adunanza camerale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
rubrica dei motivi di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per l’omesso esame di documenti
artt. 74, 101 e 105 d.lgs. 152/2006
la Corte ribadisce che l’obbligo del servizio di depurazione secondaria o equivalente è già imposto da una normativa nazionale cogente
art. 2 d.m. n. 102 del 30/9/2009
richiamato dalla ricorrente in relazione ai parametri del trattamento di depurazione
artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559, 2033 c.c.
richiamati per contestare o fondare il rapporto contrattuale e la pretesa restitutoria; la Corte afferma che, in responsabilità contrattuale, il gestore deve provare l’adeguatezza dell’impianto
artt. 141, 147, 149, 154 e 155 d.lgs. 152/2006
richiamati in relazione alla disciplina del servizio idrico integrato e della tariffa
art. 113 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo
art. 2697 c.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; non basta contestare la valutazione delle prove
art. 4 l.r. n. 29/2007
richiamato nel quarto motivo
art. 8-sexies d.l. n. 208/2008 conv. in l. n. 13/2009
richiamato nel quarto motivo
art. 154 d.lgs. 152/2006
richiamato per la natura tariffaria del servizio idrico integrato
art. 2948 c.c.
invocato per la prescrizione quinquennale, esclusa dalla Corte
art. 2948, n. 4, c.c.
non applicabile alla ripetizione delle somme pagate per il servizio di depurazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito la previsione sull’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Quando il servizio di depurazione non è effettivamente reso o non è fruibile per fatto non imputabile all’utente, la quota tariffaria riferita a quel servizio non è dovuta, poiché manca la controprestazione e viene meno il necessario sinallagma.
- La tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo di una prestazione complessa; tuttavia, la debenza della quota relativa alla depurazione presuppone la prova, da parte del gestore, dell’effettiva esistenza e funzionalità di impianti adeguati.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile in cassazione solo se il giudice ha ripartito l’onere della prova in modo errato tra fatti costitutivi ed eccezioni; non è sufficiente contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta nei gradi di merito.
- La censura di omesso esame di documenti non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove da parte della Corte di cassazione.
- La domanda di restituzione di somme indebitamente pagate non integra un credito periodico ai fini dell’art. 2948 c.c.; si applica invece la prescrizione ordinaria decennale decorrente dai singoli pagamenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07933/2024 del 25/03/2024
- ordinanza_civile · 25 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07934/2024 del 25/03/2024
- ordinanza_civile · 25 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07935/2024 del 25/03/2024
- ordinanza_civile · 25 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07939/2024 del 25/03/2024
- ordinanza_civile · 25 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07943/2024 del 25/03/2024
- ordinanza_civile · 25 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07944/2024 del 25/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →