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Sentenza

Sentenza del 11/10/2018 n. 10192 - Comm. Trib. Prov. Catania

IRES - cartella di pagamento - società di comodo - presunzione di redditività minima - onere della prova contraria a carico del contribuente - controllo ex art. 36 bis DPR 600/73 - inammissibilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'emissione di una cartella di pagamento fondata sul mancato superamento del test di operatività previsto per le società di comodo dall'art. 30 della legge n. 724/1994. Tale disciplina presume un livello minimo di ricavi e redditività in rapporto al valore di determinati beni patrimoniali e pone sul contribuente l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni oggettive, straordinarie, specifiche e indipendenti dalla propria volontà che abbiano impedito il raggiungimento delle soglie. La questione decisiva era però se il risultato del test potesse essere fatto valere direttamente mediante cartella emessa ai sensi dell'art. 36-bis del DPR n. 600/1973, senza una preventiva attività di accertamento.

La decisione

La pretesa è stata ritenuta inammissibile nella forma utilizzata. Il semplice esito negativo del test di operatività non consente di iscrivere direttamente a ruolo l'imposta mediante controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR n. 600/1973, poiché la verifica dell'eventuale prova contraria del contribuente richiede una valutazione sostanziale e non un mero controllo cartolare. L'Amministrazione avrebbe dovuto emettere previamente un avviso di accertamento ai sensi dell'art. 38 e seguenti del DPR n. 600/1973.

Norme richiamate

  • Art. 30, legge n. 724/1994

    I parametri sono fondati sulla correlazione tra il valore di determinati beni patrimoniali e un livello minimo di ricavi e proventi.

    Il mancato raggiungimento delle soglie costituisce un elemento presuntivo della natura non operativa della società, ma il contribuente può fornire prova contraria dimostrando circostanze specifiche, straordinarie e indipendenti dalla propria volontà.

  • Art. 36-bis, DPR n. 600/1973

    La procedura consente la liquidazione mediante controllo automatizzato solo quando l'importo deriva da un controllo meramente cartolare sui dati dichiarati o dalla correzione di errori materiali e di calcolo. Non è idonea a risolvere questioni che richiedono valutazioni sostanziali o l'esame di prove contrarie.

  • Art. 38 e seguenti, DPR n. 600/1973

    Quando la determinazione del reddito richiede un'attività di accertamento e la valutazione della situazione concreta del contribuente, l'Amministrazione deve procedere mediante avviso di accertamento, garantendo il contraddittorio e la possibilità di contestare la presunzione.

Massime di principio

  • Il mancato superamento del test di operatività delle società di comodo genera una presunzione superabile, non una pretesa tributaria automaticamente esigibile senza ulteriori valutazioni.
  • Il contribuente deve documentare circostanze oggettive e non dipendenti dalla propria volontà che abbiano impedito il conseguimento dei ricavi o del reddito minimo.
  • L'Amministrazione non può utilizzare il controllo automatizzato ex art. 36-bis per contestazioni che richiedono l'esame della situazione concreta della società o della prova contraria.
  • Quando la pretesa dipende da valutazioni sostanziali, l'Ufficio deve emettere un avviso di accertamento prima della riscossione, invece di procedere direttamente con una cartella.
  • In casi analoghi è opportuno verificare sia la fondatezza sostanziale della contestazione, sia la correttezza della procedura utilizzata dall'Amministrazione.

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