Sentenza n. 1337/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale ordinario di Verona, sezione lavoro, n. 262/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Verona, sezione lavoro, n. 262/2023, chiedendo l’esecuzione dell’obbligo di pagamento derivante dalla pronuncia. Nelle more della decisione, la ricorrente ha comunicato che il Ministero aveva corrisposto la somma dovuta, chiedendo la conseguente declaratoria e la condanna dell’amministrazione alle spese, poiché il pagamento era intervenuto soltanto durante il giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa creditoria era stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento della somma dovuta. Quanto alle spese, ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo che il Ministero dovesse rimborsarle in ragione del pagamento intervenuto solo in pendenza del giudizio. Considerata la definizione amministrativa della controversia e la mancata costituzione del Ministero, ha dichiarato non ripetibile la metà delle spese e ha condannato il Ministero al rimborso della restante metà, liquidata in € 400,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adempie integralmente all’obbligo risultante dal giudicato e la pretesa del ricorrente viene soddisfatta, il giudizio deve essere definito con la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
- Il pagamento effettuato dall’amministrazione soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza giustifica, secondo il criterio della soccombenza virtuale, la condanna dell’amministrazione al rimborso delle spese di lite, anche se il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere.
- La liquidazione delle spese può essere ridotta e dichiarata in parte non ripetibile quando la controversia sia stata definita in via amministrativa nelle more del giudizio e l’amministrazione intimata non si sia costituita.
Come è indicizzato
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