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Sentenza

Sentenza n. 5248/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’annullamento del silenzio diniego maturato sulla istanza di accesso agli atti presentata in data 18.11.2025, sollecitata in data 19.12.2025, nonché in data 23.02.2026, volta a conoscere lo stato della procedura n. 24AV001417 relativa al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in favore del ricorrente.

Giustizia amministrativa202602714

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti relativa alla procedura per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego maturato sull’istanza di accesso agli atti presentata il 18 novembre 2025 e successivamente sollecitata il 19 dicembre 2025 e il 23 febbraio 2026, chiedendo di conoscere lo stato della procedura n. 24AV001417 relativa al rilascio del proprio permesso di soggiorno per lavoro subordinato. In prossimità dell’udienza è emerso che l’Amministrazione aveva soddisfatto la pretesa ostensiva, mettendo a disposizione i dati e le informazioni richiesti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza esaminare il merito della domanda di accesso, poiché l’interesse ostensivo del ricorrente era stato integralmente soddisfatto nel corso del giudizio. Il Collegio ha ritenuto integrata la condizione prevista dall’art. 34, comma 5, c.p.a., in quanto il ricorrente aveva conseguito il bene della vita cui aspirava, ossia l’acquisizione delle informazioni richieste all’Amministrazione. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione delle peculiari caratteristiche della controversia e della sua scansione temporale.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    realizzato il soddisfacimento dell’interesse conoscitivo di cui era titolare il ricorrente, con il correlato conseguimento della bene della vita cui esso ricorrente aspirava

    La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, durante il giudizio, l’Amministrazione soddisfa integralmente l’interesse sostanziale fatto valere, rendendo inutile la decisione sulla domanda originaria.

Massime di principio

  • Nel giudizio in materia di accesso, la completa ostensione dei dati e delle informazioni richiesti durante il processo determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene integralmente soddisfatto l’interesse conoscitivo azionato.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone il conseguimento, nel corso del giudizio, del bene della vita cui il ricorrente aspirava, con conseguente venir meno dell’interesse a una pronuncia sul merito della domanda originaria.
  • Quando la pretesa ostensiva è integralmente soddisfatta dall’Amministrazione dopo la proposizione del ricorso, il giudice non deve esaminare la legittimità del silenzio-diniego, ma deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentale
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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