Cassazione Civile, Ordinanza n. 24390/2026 del 02/08/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro subordinato dedotto come intercorso dal 1.10.1999 al 23.10.2009 con una società poi riferita anche a una diversa società affittuaria dell’azienda. In appello il lavoratore aveva ottenuto il riconoscimento del rapporto a tempo indeterminato, l’inquadramento nel livello C/2, il TFR, il danno pensionistico e la regolazione delle spese, mentre era stata ritenuta non provata la tesi del licenziamento orale del 23 ottobre 2009. Con il primo motivo di ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c. e 18 L. 300/1970, oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso la prova del licenziamento verbale senza valorizzare una diffida scritta, l’offerta della prestazione lavorativa rifiutata e il successivo affitto d’azienda con passaggio del personale salvo il ricorrente. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2112 c.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, lamentando che, anche a voler escludere la prova del recesso orale, la Corte non avesse risposto alla domanda subordinata volta a far accertare comunque la persistenza del rapporto in assenza di un valido atto di dimissioni o di cessazione imputabile al lavoratore, con opponibilità anche alla società affittuaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi mescolassero in modo non consentito censure eterogenee ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, sviluppandole in maniera unitaria e indistinta; inoltre ha osservato che le doglianze miravano sostanzialmente a una diversa lettura delle risultanze di fatto rispetto a quella compiuta dalla Corte territoriale. Quanto alla lamentata omessa pronuncia, la Corte ha rilevato che essa avrebbe dovuto essere dedotta come nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c., e comunque ha escluso che il giudice d’appello avesse omesso di decidere sulla domanda subordinata, poiché aveva respinto espressamente ogni altra domanda relativa al licenziamento e, in fatto, aveva ritenuto non provato l’allontanamento verbale, pur reputando cessata la prestazione lavorativa dal 23.10.2009. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità, al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
non è consentita la prospettazione cumulativa e indistinta di censure eterogenee, né la deduzione di un vizio di omessa pronuncia sotto il solo profilo del n. 5; il vizio processuale va incanalato nel n. 4
art. 112 c.p.c.
l’omessa pronuncia integra un error in procedendo e deve essere denunciata come nullità della sentenza
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in combinato con l’onere probatorio, ma le censure sono state ritenute in realtà dirette a sollecitare una nuova valutazione del fatto
art. 2697 c.c.
richiamato a sostegno della doglianza sulla prova del licenziamento e della cessazione del rapporto
art. 18 L. 300/1970
richiamato dal ricorrente nella censura relativa al preteso licenziamento orale
art. 2112 c.c.
richiamato con riferimento alla continuità del rapporto in caso di trasferimento/affitto d’azienda e all’opponibilità alla società affittuaria
art. 2116, secondo comma, c.c.
richiamato nel dispositivo della sentenza di merito per la condanna al risarcimento del danno pensionistico
art. 429 c.p.c.
richiamato nel dispositivo della sentenza di merito per interessi legali e rivalutazione sul TFR
art. 380 bis c.p.c.
la Corte ha definito il ricorso in conformità alla proposta della consigliera delegata
art. 96 c.p.c.
sono state applicate le sanzioni per responsabilità aggravata in ragione della definizione del giudizio conforme alla proposta e della soccombenza
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
comma 1 quater; comma 1 bis
è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che cumuli, in modo promiscuo e indistinto, censure di violazione di legge e vizi motivazionali relative alla medesima questione, senza una netta separazione tra critica alla norma applicata e critica alla ricostruzione del fatto.
- Il vizio di omessa pronuncia non può essere veicolato come semplice omesso esame di un fatto decisivo: deve essere dedotto come nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o delle risultanze istruttorie, poiché ciò integra una censura di merito non scrutinabile come violazione di legge o omesso esame se il giudice di merito ha già esaminato il nucleo fattuale controverso.
- Quando il giudice di merito esclude la prova del licenziamento dedotto dal lavoratore ma afferma comunque la cessazione di fatto della prestazione da una certa data, occorre confrontarsi con entrambi i passaggi logici della decisione e non limitarsi a contestare il solo profilo del recesso esplicito.
- La domanda subordinata deve risultare realmente trascurata dal giudice di merito per integrare omessa pronuncia; se la sentenza respinge espressamente ogni altra domanda relativa al medesimo tema, il motivo è infondato o inammissibile per difetto del presupposto
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