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Sentenza

Sentenza del 16/01/2015 n. 640 - Corte di Cassazione

Giurisdizione - Impugnazione di una cartella esattoriale relativa ad una somma oggetto di condanna emessa in sede penale a titolo di risarcimento danni morali e materiali - Violazione art 19 D.lgs 546/92 - Infondatezza - Estraneità alla giurisdizione tributaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato una cartella esattoriale relativa a Euro 15.498,56, iscritti a ruolo come IVA all'importazione evasa. Sosteneva che la cartella rientrasse tra gli atti impugnabili davanti al giudice tributario ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 e che la somma fosse qualificabile come tributo. Ha inoltre dedotto vizi relativi alla mancata notificazione della sentenza penale, alla propria legittimazione passiva e alla motivazione della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione, a sezioni unite, ha rigettato il ricorso e confermato il difetto di giurisdizione del giudice tributario. La somma iscritta a ruolo non costituiva un tributo né una sanzione amministrativa tributaria, ma una provvisionale risarcitoria disposta dal giudice penale in favore del Ministero delle Finanze, costituitosi parte civile, per danni materiali e morali derivanti dalla frode fiscale. La mera forma della cartella esattoriale non è sufficiente a radicare la giurisdizione tributaria: occorre che la controversia riguardi effettivamente un rapporto tributario e l'esercizio di un potere impositivo. L'esame degli ulteriori motivi è stato assorbito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 3.000 oltre alle spese liquidate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2

    norma espressamente diretta a definire l'oggetto della giurisdizione tributaria

    L'art. 2 individua i confini della giurisdizione tributaria in base alla materia, ossia alle controversie relative a tributi e relativi accessori. La giurisdizione sussiste solo quando è configurabile un rapporto di effettiva natura tributaria.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

    il ruolo e la cartella di pagamento

    L'art. 19 individua gli atti normalmente impugnabili davanti al giudice tributario, ma la presenza formale di una cartella non attribuisce automaticamente la giurisdizione tributaria. L'atto deve essere espressione, almeno sostanziale, del potere impositivo e riguardare una pretesa tributaria.

  • Art. 100 c.p.c.

    Anche atti non espressamente compresi nel catalogo dell'art. 19 possono, in determinate condizioni, essere impugnati se idonei a far sorgere un interesse concreto ad agire; ciò non elimina però la necessità che la controversia appartenga alla materia tributaria.

  • Artt. 538, 539 e 540 c.p.p.

    l'imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisionale - che è immediatamente esecutiva

    Il giudice penale può pronunciarsi sulla domanda risarcitoria della parte civile e disporre una provvisionale immediatamente esecutiva quando il danno sia provato almeno nei suoi elementi già liquidabili. Tale somma conserva natura risarcitoria e non diventa un tributo per il solo fatto di essere riscossa mediante ruolo e cartella.

  • Artt. 74 e seguenti c.p.p.

    domanda per il risarcimento del danno proposta dalla parte civile

    La costituzione di parte civile consente di chiedere nel processo penale il risarcimento dei danni derivanti dal reato; la relativa condanna appartiene alla materia civile-risarcitoria, anche se pronunciata dal giudice penale.

  • Art. 360 c.p.c.

    La Corte ha esaminato i motivi di ricorso secondo i limiti propri del giudizio di cassazione, dichiarando infondati o inammissibili quelli esaminati e assorbendo gli ulteriori motivi dopo aver confermato il difetto di giurisdizione tributaria.

  • Art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso la violazione dell'obbligo di pronunciarsi sulle domande, rilevando che il giudice d'appello aveva espressamente deciso sull'impugnazione e sulla questione di giurisdizione.

Massime di principio

  • La qualificazione della controversia dipende dalla natura sostanziale della pretesa e non dalla forma dell'atto utilizzato per riscuoterla.
  • Una cartella esattoriale è impugnabile davanti al giudice tributario solo quando riguarda effettivamente un tributo, un accessorio tributario o una sanzione amministrativa tributaria e deriva dall'esercizio del potere impositivo.
  • Le somme liquidate dal giudice penale a titolo di risarcimento del danno, anche se riferite a danni subiti dall'erario e riscosse tramite ruolo, restano obbligazioni risarcitorie e non diventano tributi.
  • Quando la pretesa deriva da una condanna penale o civile al risarcimento e non da un atto impositivo, la controversia è normalmente estranea alla giurisdizione tributaria e deve essere proposta davanti al giudice munito della relativa giurisdizione.
  • Prima di impugnare una cartella occorre verificare il titolo sostanziale della somma richiesta: tributo o sanzione tributaria da un lato, risarcimento, sanzione penale o altra obbligazione dall'altro.
  • L'utilizzo della riscossione mediante ruolo non modifica la natura originaria del credito né attribuisce automaticamente alla controversia la natura tributaria.

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