Sentenza n. 627/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del rapporto informativo n. ord 16 relativo al periodo di valutazione 01/01/2024 – 31/04/2024 notificato in data 29 maggio 2024, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi, conseguenti e successivi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GHIZZINI DAVIDE EMANUELE il 13\12\2024: - rapporto informativo n. ord 16 relativo al periodo di valutazione 01/01/2024 – 31/04/2024, notificato in data 29 maggio 2024 e già oggetto di impugnazione, come da ricorso introduttivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rapporto informativo relativo al periodo 1 gennaio 2024 - 31 aprile 2024, prima annullato d'ufficio e poi sostituito da un rapporto informativo rettificato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rapporto informativo n. 16, lamentando il peggioramento rispetto alle precedenti valutazioni e deducendo violazione della disciplina sui documenti caratteristici, dell'art. 97 Cost. e delle norme indicate nel ricorso, nonché eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza, incongruità manifesta, erronea valutazione, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. In particolare, ha contestato la riduzione del giudizio in numerose voci, tra cui vigore fisico, capacità comunicativa, preparazione professionale, gestione del personale, capacità di lavorare in gruppo, motivazione, affidabilità, iniziativa, decisionalità, predisposizione al comando, riservatezza e rendimento, sostenendo che il peggioramento non fosse adeguatamente giustificato e fosse incompatibile con il fatto di avere retto temporaneamente il comando di una sezione operativa. L'amministrazione, nelle more, ha annullato d'ufficio il rapporto originario e notificato un nuovo rapporto rettificato, impugnato con motivi aggiunti, nel quale il ricorrente ha sostanzialmente riproposto le medesime censure, evidenziando anche incongruenze interne e l'assenza di una motivazione valida per il calo di rendimento.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile perché l'atto originariamente impugnato è stato annullato d'ufficio e sostituito da un rapporto rettificato, oggetto dei motivi aggiunti. I motivi aggiunti sono stati respinti nel merito. Il TAR ha qualificato le valutazioni caratteristiche come espressione di elevata discrezionalità amministrativa e ha ritenuto ammissibile il sindacato giudiziale soltanto in presenza di palesi anomalie, arbitrarietà o irrazionalità, non ravvisate nel caso concreto. Il giudizio deriva dalla valutazione complessiva delle singole voci della modulistica e non richiede l'indicazione analitica di ogni circostanza o episodio, trattandosi di un giudizio sintetico e valutativo. Il peggioramento rispetto ai periodi precedenti non è, di per sé, illegittimo, poiché ciascun periodo è autonomamente valutato. Un obbligo di motivazione aggravata è stato ritenuto necessario soltanto per peggioramenti drastici, mentre il ricorrente era passato da una valutazione superiore alla media, comunque non eccellente, a una valutazione sufficiente, non negativa. Non ricorreva neppure l'ipotesi di discordanza tra compilatore e revisore, che avrebbe potuto richiedere una motivazione più intensa. La temporanea reggenza del comando della sezione operativa è stata considerata evenienza fisiologica conseguente alla vacanza temporanea del posto superiore e non, da sola, indice di particolare merito. Il TAR non ha ravvisato contraddizioni nella scheda: il giudizio finale di sintesi rifletteva coerentemente il calo rilevato in più voci. Le censure miravano quindi a una rilettura analitica delle singole valutazioni e a sostituire il giudizio dell'amministrazione con una valutazione più favorevole, operazione non consentita al giudice. Le spese sono state compensate, poiché l'annullamento in autotutela dell'atto originario aveva determinato l'improcedibilità del ricorso introduttivo.
Norme richiamate
legge 5 novembre 1962 n. 1695
Richiamata dal ricorrente quale disciplina asseritamente violata nella redazione del rapporto informativo; il giudice non ne ha svolto una specifica interpretazione.
d.P.R. 15 giugno 1965 n. 1431
Richiamato dal ricorrente tra le norme sui documenti caratteristici; il giudice non ne ha svolto una specifica interpretazione.
d.P.R. 213/2002
Richiamato dal ricorrente quale disciplina di settore; il giudice non ne ha svolto una specifica interpretazione.
d.P.R. 255/2006
Richiamato dal ricorrente quale disciplina di settore; il giudice non ne ha svolto una specifica interpretazione.
d.P.R. 164/2008
Richiamato dal ricorrente quale disciplina di settore; il giudice non ne ha svolto una specifica interpretazione.
art. 688 d.P.R. 90/2010
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dei documenti caratteristici; il giudice ha applicato il principio della discrezionalità valutativa dell'amministrazione senza fornire una specifica esegesi della disposizione.
art. 97 Costituzione
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto violato in assenza di arbitrarietà, irrazionalità o palesi incongruenze nella valutazione.
Massime di principio
- Le valutazioni caratteristiche del personale militare costituiscono espressione di elevata discrezionalità amministrativa; il giudice amministrativo non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione, salvo che emergano palesi anomalie, arbitrarietà, irrazionalità o travisamento dei fatti.
- Il giudizio caratteristico è una valutazione complessiva e sintetica risultante dalla considerazione delle singole voci della modulistica; non è necessario che l'amministrazione enumeri analiticamente ogni circostanza o episodio posto a fondamento del giudizio.
- Il peggioramento della valutazione rispetto a periodi precedenti non determina, di per sé, l'illegittimità del rapporto informativo, poiché ciascun periodo di servizio deve essere oggetto di autonoma valutazione.
- Un obbligo di motivazione rafforzata per il peggioramento del giudizio caratteristico sussiste, secondo il criterio applicato nella decisione, in presenza di un deterioramento drastico; non è sufficiente il passaggio da una valutazione superiore alla media a una valutazione di sufficienza, purché non emergano ulteriori anomalie.
- La temporanea reggenza di un ufficio o reparto, ove consegua fisiologicamente alla vacanza temporanea del posto del superiore, non costituisce di per sé prova di particolare merito idonea a imporre una valutazione caratteristica più favorevole.
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