Corte di giustizia, Sentenza C-197/22
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 7 settembre 2023. — Commissione europea contro Repubblica italiana. — Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 98/83/CE – Acque destinate al consumo umano – Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) – Misure necessarie per assicurare la qualità delle acque – Conformità ai requisiti minimi specificati nell’allegato I, parti A e B – Articolo 8, paragrafo 2 – Adozione quanto prima dei provvedimenti correttivi necessari – Obbligo di risultato – Allegato I, parte B – Valori parametrici di arsenico e fluoruro – Concentrazioni superiori a questi valori – Persistenza dei superamenti. — Causa C-197/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha agito contro l’Italia per persistenti superamenti dei valori di arsenico e fluoruro nelle acque potabili di alcuni Comuni del Lazio. La Corte ha accolto entrambe le censure, ritenendo che l’Italia non avesse garantito il rispetto dei valori parametrici della direttiva 98/83/CE né adottato tempestivamente i provvedimenti correttivi necessari. È stata quindi dichiarata l’infrazione e l’Italia è stata condannata alle spese.
Inadempimento dell’Italia per persistenti superamenti dei valori parametrici di arsenico e fluoruro nelle acque destinate al consumo umano e per il ritardo nell’adozione dei provvedimenti correttivi richiesti dalla direttiva 98/83/CE.
La questione giuridica
Se la Repubblica italiana avesse violato, da un lato, l’obbligo di assicurare che le acque destinate al consumo umano rispettino i valori parametrici minimi fissati dalla direttiva 98/83/CE per arsenico e fluoruro in alcuni Comuni del Lazio e, dall’altro, l’obbligo di adottare quanto prima i provvedimenti correttivi necessari per ripristinare la qualità delle acque ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 98/83/CE impone agli Stati membri un obbligo di risultato: le acque destinate al consumo umano devono rispettare i valori parametrici fissati nell’allegato I, parte B, e non è sufficiente invocare sforzi organizzativi o difficoltà locali, salvo le deroghe espressamente previste. Ha inoltre chiarito che l’articolo 8, paragrafo 2, impone un ulteriore obbligo di risultato e di celerità, richiedendo l’adozione quanto prima dei provvedimenti correttivi necessari non appena persiste il superamento dei valori, senza che una conformità episodica o parziale elimini l’inadempimento se la non conformità continua nel tempo. Applicando tali principi, la Corte ha dichiarato l’Italia inadempiente per i persistenti superamenti di arsenico e fluoruro e per il ritardo nell’attuazione delle misure correttive.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Direttiva 98/83/CE
- Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 98/83/CE
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), direttiva 98/83/CE
- Articolo 5, direttiva 98/83/CE
- Articolo 6, paragrafi 1 e 2, direttiva 98/83/CE
- Articolo 8, paragrafo 2, direttiva 98/83/CE
- Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 98/83/CE
- Articolo 14, direttiva 98/83/CE
- Articolo 15, paragrafo 1, direttiva 98/83/CE
- Articolo 17, paragrafo 1, direttiva 98/83/CE
- Allegato I, parte B, direttiva 98/83/CE
- Regolamento di procedura della Corte, articolo 138, paragrafo 1
- Direttiva (UE) 2020/2184
Inadempimento dell’Italia per la qualità delle acque destinate al consumo umano
La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE promosso dalla Commissione europea contro la Repubblica italiana in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano. La Corte esamina la persistenza di superamenti dei valori parametrici di arsenico e fluoruro in alcuni Comuni della provincia di Viterbo e il ritardo nell’adozione delle misure correttive.
Fatti e procedimento precontenzioso
La Commissione aveva avviato un procedimento EU Pilot e poi inviato una lettera di messa in mora l’11 luglio 2014, seguita da un parere motivato il 25 gennaio 2019. I superamenti riguardavano, tra gli altri, i Comuni di Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Fabrica di Roma, Farnese, Ronciglione e Tuscania per l’arsenico, e Bagnoregio e Fabrica di Roma anche per il fluoruro.
Normativa rilevante
La Corte richiama la direttiva 98/83/CE, in particolare:
- l’articolo 1, paragrafo 2, sull’obiettivo di protezione della salute umana;
- l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sugli obblighi generali degli Stati membri;
- l’articolo 5, sui valori applicabili ai parametri;
- l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, sui punti di rispetto e sulle eccezioni;
- l’articolo 8, paragrafo 2, sui provvedimenti correttivi;
- gli articoli 9, 14, 15 e 17 della direttiva;
- l’allegato I, parte B, che fissa i valori parametrici di 10 μg/l per l’arsenico e 1,5 mg/l per il fluoruro. La direttiva 98/83 è poi stata abrogata dalla direttiva (UE) 2020/2184, con effetto dal 13 gennaio 2023.
Prima censura: mancato rispetto dei valori parametrici
La Corte ricorda che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), impone un obbligo di risultato: gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie affinché le acque siano conformi ai requisiti dell’allegato I, parte B. Il mancato superamento dei valori di arsenico e fluoruro è dunque essenziale, e non basta dimostrare l’adozione di misure ragionevoli o progressi parziali.
La Corte osserva inoltre che, in un ricorso volto a denunciare un inadempimento sistematico e persistente, la Commissione può produrre anche dati successivi al termine del parere motivato, se relativi al medesimo comportamento e utili a dimostrare la continuità dell’infrazione.
Nel merito, la Corte rileva che:
- i valori di arsenico e fluoruro avrebbero dovuto essere rispettati al più tardi dal 1° gennaio 2013, cessate le deroghe;
- i superamenti sono risultati persistenti in diversi Comuni anche dopo la scadenza del termine del parere motivato;
- conformità occasionali o parziali in singoli punti di prelievo non sono idonee a escludere l’inadempimento, se la non conformità permane nel territorio interessato.
Seconda censura: ritardo nei provvedimenti correttivi
Quanto all’articolo 8, paragrafo 2, la Corte chiarisce che il "ripristino della qualità" significa ritorno alla conformità con i valori parametrici applicabili. Anche questo obbligo è qualificato come obbligo di risultato e implica un dovere di celerità: i provvedimenti correttivi devono essere adottati "quanto prima" e con priorità, tenendo conto della gravità del superamento e del rischio per la salute.
La Corte aggiunge che l’esenzione prevista dall’articolo 6, paragrafo 2, opera solo se la non conformità dipende dall’impianto di distribuzione domestico o dalla sua manutenzione; nel caso di specie, invece, i superamenti dipendevano dalle caratteristiche delle acque e dei sistemi di captazione/depurazione, non dagli impianti domestici.
Perciò, gli interventi italiani realizzati tra il 2014 e il 2016 e le ulteriori iniziative amministrative non sono stati ritenuti sufficienti, né soprattutto tempestivi, poiché la situazione di non conformità continuava nel 2019, 2020, 2021 e oltre.
Ragionamento decisivo della Corte
La Corte valorizza tre profili:
- la lunga durata dell’inadempimento, già noto alle autorità italiane da anni;
- la persistenza dei superamenti dopo il termine del parere motivato;
- l’inadeguatezza di misure solo parziali o ancora in corso di attuazione.
Sottolinea inoltre che gli sforzi amministrativi, la complessità territoriale o la dimensione limitata della popolazione interessata non escludono l’inadempimento, poiché la direttiva impone il risultato finale della conformità e la tutela elevata della salute.
Dispositivo
La Corte dichiara che la Repubblica italiana è venuta meno:
- all’obbligo derivante dal combinato disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’allegato I, parte B, della direttiva 98/83/CE;
- all’obbligo di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della medesima direttiva. La Repubblica italiana è inoltre condannata alle spese.
Principi affermati
La sentenza ribadisce che, in materia di acque destinate al consumo umano:
- il rispetto dei valori parametrici fissati dalla direttiva è un obbligo di risultato;
- la persistenza del superamento dei valori in un territorio o in parte di esso è sufficiente a integrare l’inadempimento;
- l’adozione dei provvedimenti correttivi deve avvenire senza ritardo ingiustificato;
- misure parziali, ritardate o solo programmate non escludono la responsabilità dello Stato membro quando la non conformità permane.
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