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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32304/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in quattro motivi: 1) nullità per incompatibilità della difesa comune tra la Fioretti e il coimputato Papalini; 2) vizio motivazionale sulla ritenuta responsabilità penale (concorso nella detenzione e nell'acquisto di stupefacenti nonché l'episodio del gettare un involucro fuori dal finestrino); 3) censura dell'obiter dictum relativo all'applicabilità dell'art. 378 c.p. e alla non applicabilità dell'esimente dell'art. 384 c.p.; 4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante il ruolo minimale, l'incensuratezza e l'esito negativo della perquisizione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi: sull'incompatibilità difensiva ha affermato che la nullità sussiste solo se esiste un conflitto attuale, concreto e insuperabile tra tesi difensive, che nel caso di specie non era dimostrato (Papalini aveva escluso la responsabilità della compagna e non vi sono prove di tesi inconciliabili); sulla responsabilità penale ha confermato il giudizio di concorso, rilevando l'unitarietà del fatto collettivo, la presenza in attesa nel parcheggio e il deciso tentativo della Fioretti di disfarsi dello stupefacente; sull'obiter dictum la Corte ha richiamato che non è necessario confutare specificamente passaggi extra moenia nel ricorso per cassazione; sulle attenuanti generiche ha ritenuto corretta la valutazione negativa, essendo l'incensuratezza da sola insufficiente e non emergendo elementi positivi che giustificassero il riconoscimento. Condanna della ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice applicata al caso di detenzione e acquisto di stupefacenti; la condanna di merito è stata confermata in rapporto alla condotta complessiva rilevata (acquisto, presenza nel parcheggio e gesto di disfarsi dell'involucro).

  • art. 106 cod. proc. pen.

    Richiamato il divieto di affidare la difesa a un unico difensore per più imputati quando sussista incompatibilità; la Corte precisa che la nullità deriva solo da un conflitto attuale, concreto e insuperabile tra difese, non dalla mera divergenza di posizioni.

  • art. 110 cod. pen.

    Principio del concorso di persone nel reato: per la configurazione non è sempre necessario un accordo preventivo, è sufficiente un contributo consapevole e causalmente efficiente alla realizzazione del proposito criminoso.

  • art. 378 cod. pen.

    Richiamata in obiter dictum dalla sentenza impugnata come possibile fattispecie alternativa (favoreggiamento personale); la Cassazione ricorda che le osservazioni extra moenia non sono obbligatorie da confutare nel ricorso per cassazione.

  • art. 384 cod. pen.

    Esimente della imputabilità o esclusione della colpevolezza evocata dalla ricorrente; la Corte territoriale aveva ritenuto non applicabile l'esimente nelle circostanze del caso e la Cassazione non ha ravvisato errore nei rilievi riguardanti tale profilo.

Massime di principio

  • L'incompatibilità del difensore tra coimputati è causa di nullità solo se esiste un conflitto di interessi attuale, concreto e insuperabile che renda impossibile sostenere tesi difensive logicamente incompatibili; la mera divergenza di posizioni non basta.
  • Per configurare il concorso di persone non è sempre necessario un accordo preventivo: è sufficiente un comportamento esteriore che fornisca un contributo consapevole e causalmente efficiente alla realizzazione del reato (anche un aiuto 'istante' durante la consumazione).
  • Il gesto di disfarsi dello stupefacente, la presenza e l'attesa nel luogo dell'acquisto possono essere valutati come contributo al fatto collettivo e indicativi di consapevolezza e partecipazione.
  • Le osservazioni obiter della sentenza di merito non richiedono una confutazione puntuale nel ricorso per cassazione se estranee al nucleo decisorio principale.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi positivi che dimostrino una situazione che meriti favore: l'incensuratezza da sola è spesso insufficiente; il rifiuto può essere adeguatamente motivato con il richiamo all'assenza di elementi favorevoli.

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