Cassazione Penale, Sentenza n. 00511/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per annullamento ex art. 311 c.p.p., articolato con motivo ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.: dedotta violazione di legge (art. 627 c.p.p. con riferimenti agli artt. 125 e 275, commi 3 e 3‑bis c.p.p., e agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 309/90) e vizio di motivazione. Il ricorrente censura che, dopo l'elisione dell'aggravante ex art. 416‑bis, comma 1 c.p., l'ordinanza impugnata si sia limitata a rinviare per relationem alla precedente motivazione del Tribunale (ordinanza 25/10/2024) senza una motivazione autonoma e penetrante circa le esigenze cautelari attuali. La difesa contesta la fondatezza degli indizi desunti dalle intercettazioni, la presunta appartenenza al mercato degli stupefacenti, la valutazione del profilo personale e la (in)adeguatezza della custodia domiciliare con presidi elettronici, tenendo anche conto del significativo intervallo temporale dai fatti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale della Libertà si sia conformato ai principi di diritto indicati dalla Cassazione e che la motivazione richiamata per relationem fosse pertinente e riferita alla residua contestazione (artt. 73 e 80 d.P.R. 309/90), quindi idonea a giustificare le esigenze cautelari. La Corte ha confermato che l'aggravante ex art. 416‑bis, comma 1 c.p. è stata esclusa in relazione al capo 15, ma ha ritenuto congrua e logicamente motivata la valutazione del Tribunale circa la gravità del fatto, la personalità criminale, i contatti con ambienti mafiosi/ndranghetisti e la consistente operatività nel mercato degli stupefacenti, dalla quale deriva il pericolo di reiterazione. Ha altresì ritenuto corretta la valutazione sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari anche se assistiti da controllo elettronico. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000, in via equitativa, alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416‑bis, comma 1, c.p.
circostanza aggravante contestata per essere il fatto commesso "al fine di agevolare le attività dell'associazione camorristica e gli scopi criminali del gruppo"
La Corte evidenzia che l'aggravante ha natura soggettiva (dolo intenzionale) e può ricadere sull'autore concorsuale che, pur non avendo il dolo specifico, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe
art. 73 d.P.R. 309/90
Norma sostanziale in materia di stupefacenti cui sono riferite le condotte di cessione/traffico contestate al ricorrente
art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90
Aggravanti previste dalla normativa sugli stupefacenti richiamate nel procedimento e oggetto di censura rispetto alla valutazione in merito alla loro sussistenza
art. 311 c.p.p.
Norma che disciplina il ricorso per cassazione contro ordinanze, invocata quale titolo del gravame proposto dal ricorrente
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Fondi del ricorso per cassazione addotti dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione)
art. 627 c.p.p.
Regola il giudizio dopo annullamento con rinvio: il giudice del rinvio deve uniformarsi ai principi di diritto indicati dalla Corte di cassazione e opera entro limiti stabiliti (divieto di reformatio in peius, rilevabilità di nullità, ecc.)
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
Previsione normativa richiamata rispetto al pericolo di reiterazione quali esigenze cautelari; la Corte ammette che tali esigenze possano desumersi anche dalle modalità della condotta
art. 292, comma 1, lett. c), c.p.p.
Indica che il 'tempo silente' intercorso dalla commissione del reato è elemento che il giudice deve valutare nell'emettere la misura; la Corte ricorda che la distanza temporale può risultare non decisiva se sussistono altri elementi di pericolosità
art. 299 c.p.p.
Richiamato relativamente alla valutazione della revoca o sostituzione della misura: per questi provvedimenti rileva il tempo trascorso dall'applicazione/esecuzione della misura
art. 616 c.p.p.
Norma che dispone l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Se la Corte di cassazione annulla con rinvio solo una statuizione (es. aggravante) il giudice del rinvio deve uniformarsi ai principi di diritto indicati dalla Cassazione, ma può e deve motivare sull'esito residuo; il rinvio non equivale sempre a una mera ripetizione meccanica del precedente provvedimento.
- L'esclusione di una specifica aggravante non obbliga automaticamente alla revoca della misura cautelare: il giudice deve valutare se le esigenze cautelari permangano in relazione alla residua contestazione e motivare in modo concreto e specifico.
- La valutazione del pericolo di reiterazione può fondarsi sulle modalità del fatto e sulla personalità del soggetto anche se i fatti sono risalenti: il 'tempo silente' deve essere valutato ma non elimina automaticamente il rischio se sussistono elementi concreti di pericolosità.
- La custodia domiciliare assistita da presidi elettronici può essere ritenuta inadeguata di fronte a reati di eccezionale gravità o a reti criminali organizzate con contatti e fonti di approvvigionamento estese: il giudice deve motivare specificamente perché gli strumenti elettronici non bastino a prevenire il rischio.
- Quando la contestazione descrive ruoli diversi tra concorrenti (es. venditore vs. acquirente/associato), il giudice deve distinguere le condotte e valutarne autonomamente la rilevanza ai fini delle misure cautelari e delle aggravanti.
- Le censure di genericità motivazionale devono essere valutate rispetto al perimetro del rinvio; il richiamo per relationem è ammissibile se la motivazione richiamata riguarda direttamente la residua fattispecie e rimane coerente e non contraddittoria.
- La decisione di inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali e può comportare sanzioni economiche (es. versamento alla Cassa delle ammende) salvo prova di dolo o colpa grave nella proposizione del ricorso.
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