Cassazione Civile, Ordinanza n. 21500/2025 del 26/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, per le liquidazioni effettuate sulla base del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 37/2018, il giudice non può scendere sotto i valori minimi tabellari, che hanno carattere inderogabile. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato ruoli esattoriali e le cartelle di pagamento ad essi collegate per crediti tributari di importo complessivo pari a euro 4.182,30. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso e liquidato le spese di lite in euro 800 oltre accessori. In appello, il contribuente aveva censurato la liquidazione delle spese perché inferiore ai parametri medi e, comunque, ai minimi previsti dal d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 37/2018, sostenendo che la controversia fosse stata erroneamente ricondotta alle procedure esecutive e non ai giudizi tributari e che, in ogni caso, i minimi tariffari fossero inderogabili. Il ricorso per cassazione deduceva violazione o falsa applicazione dell’art. 4 del d.m. 55/2014, del d.m. 37/2018, delle tabelle parametriche e dell’art. 15 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la Corte territoriale aveva applicato la tabella sbagliata e aveva liquidato compensi inferiori ai minimi senza adeguata motivazione.
Norme richiamate
art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
I compensi vanno determinati sulla base dei valori medi tabellari; la loro diminuzione non può superare il limite previsto dalla disciplina vigente e, dopo la modifica del 2018, il giudice non può scendere sotto i minimi inderogabili.
d.m. 8 marzo 2018, n. 37
Ha modificato l’art. 4 del d.m. 55/2014, rendendo inderogabile il limite minimo di liquidazione dei compensi professionali.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle spese nel processo tributario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il vizio denunciato per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 118, comma 1, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.
Usato per rinviare alle motivazioni di precedenti conformi.
art. 13, comma 6, l. 13 giugno 1942, n. 247
È richiamato quale base per l’aggiornamento periodico dei parametri forensi.
l. 21 aprile 2023, n. 49
Richiamata come ulteriore conferma del principio di equo compenso e della nullità delle clausole che prevedono compensi inferiori ai parametri.
Massime di principio
- Quando la liquidazione giudiziale dei compensi professionali avviene sulla base del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 37/2018, il giudice non può riconoscere importi inferiori ai valori minimi tabellari, perché tali minimi hanno carattere inderogabile.
- La qualificazione della controversia ai fini della liquidazione delle spese deve essere coerente con la natura del giudizio e con la tabella applicabile; l’utilizzo di una tabella non pertinente integra violazione di legge.
- La riduzione del compenso professionale entro i limiti tabellari deve rispettare la disciplina vigente al momento della liquidazione, anche se la prestazione è iniziata in epoca anteriore, purché non sia ancora completata.
- Il principio dell’equo compenso e la disciplina dei parametri forensi rafforzano l’esigenza di liquidazioni prevedibili, uniformi e non inferiori ai minimi legali, a tutela del decoro professionale.
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