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Sentenza

Sentenza n. 599/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 4255/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 2 ottobre 2024.

Giustizia amministrativa202502626

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto la Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 4255/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la Carta docente dell’importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 2.000 euro. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione l’8 ottobre 2024 e, alla data del ricorso per ottemperanza, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nonostante il giudicato, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione all’obbligo di erogazione. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata all’Amministrazione in copia conforme. Ha inoltre ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, sicché l’azione esecutiva giudiziale era procedibile. In assenza della prova dell’integrale esecuzione, ha ordinato al Ministero di erogare entro 60 giorni dalla notifica della sentenza 500 euro per ciascuno dei quattro anni scolastici indicati, per complessivi 2.000 euro. Ha nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che l’incarico possa essere attivato dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e debba essere eseguito entro i successivi 120 giorni. Il commissario dovrà determinare l’importo dovuto e adottare gli atti necessari all’adempimento, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre oneri e spese generali, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche

    La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del diritto alla Carta docente riconosciuto dalla sentenza del Tribunale del lavoro posta in esecuzione.

  • art. 324 c.p.c.

    Il TAR ha utilizzato la norma per verificare il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano, attestato dalla cancelleria.

  • art. 474 c.p.c.

    La sentenza dotata di attestazione di conformità costituisce titolo esecutivo notificabile ai fini dell’esecuzione giudiziale.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore è condizione temporale per procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti dell’Amministrazione.

Massime di principio

  • Ai fini del giudizio di ottemperanza, il passaggio in giudicato della pronuncia da eseguire deve risultare da idonea attestazione, quale quella rilasciata dalla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza.
  • Quando una sentenza esecutiva è stata notificata all’Amministrazione e sono decorsi i 120 giorni previsti dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il creditore può attivare l’esecuzione giudiziale nei confronti dell’Amministrazione, purché persistano gli obblighi derivanti dal titolo.
  • L’Amministrazione soccombente ha l’onere di dimostrare l’integrale esecuzione del giudicato; in mancanza di tale prova, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dipendente pubblico istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica; quando le funzioni commissariali rientrano nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivoTermini del procedimento

Testo integrale

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