Ordinanza n. 58/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Deliberazione del D.G. dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce n. 1098 dell’8/08/2025, avente ad oggetto “Acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca di patologia clinica da Professionisti e Strutture sanitarie private in regime di accreditamento istituzionale - Anno 2025 € 10.513.557,85 (diecimilionicinquecentotredicimilacinquecentocinquantasette/85)” e del relativo allegato nella parte in cui determina il budget di spesa delle ricorrenti senza valorizzare le prestazioni erogate con i settori specialistici; - della Deliberazione del D.G. dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce n. 1538 del 7/11/2025, avente ad oggetto “Presa d'atto del combinato disposto della D.G.R. 1310 del 12.09.2025, della Determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 496 del 17.09.2025 e della Deliberazione del Direttore Generale n. 1510 del 27.10.2025 per l'effetto integrazione della Deliberazione del Direttore Generale n. 1098 del 08.08.2025 - Anno 2025 - Acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca di patologia clinica da Professionisti e Strutture sanitarie private in regime di accreditamento istituzionale € 363.953,59 (trecentosessantatremilanovecentocinquantatreeuro,59)” e del relativo allegato nella parte in cui determina il budget di spesa delle ricorrenti senza valorizzare le prestazioni erogate con i settori specialistici; - del Contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte di Professionisti e Strutture Sanitarie Private in regime di accreditamento istituzionale per l’intero anno 2025, notificato a mezzo p.e.c il 12/11/2025; - di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o comunque collegato ed in particolare del contratto per l’acquisto delle prestazioni specialistiche valevole per l’anno 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni dell’Azienda Sanitaria Locale Lecce di determinazione e integrazione del budget 2025 per prestazioni specialistiche ambulatoriali, contratto per l’erogazione e l’acquisto delle prestazioni e clausola contrattuale che precludeva l’accesso alla tutela giurisdizionale quale condizione per il perfezionamento del rapporto
Esito
Favorevole al ricorrente (strutture sanitarie accreditate)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato le deliberazioni dell’Azienda Sanitaria Locale Lecce relative all’acquisto, per l’anno 2025, di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca di patologia clinica da professionisti e strutture private in regime di accreditamento istituzionale, nonché il contratto e gli atti connessi. Contestano, in particolare, la determinazione del proprio budget di spesa senza valorizzare le prestazioni erogate con i settori specialistici. È stata inoltre censurata la clausola di cui all’art. 8 dello schema di contratto, nella parte in cui precludeva l’accesso alla tutela giurisdizionale quale condizione necessaria per il perfezionamento del rapporto contrattuale. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente gli ulteriori motivi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le questioni sottoposte con i motivi di censura necessitassero di un adeguato approfondimento nella fase di merito. Ha tuttavia rilevato che l’interesse delle ricorrenti poteva essere salvaguardato in via cautelare mediante la sospensione interinale dell’efficacia della clausola dell’art. 8 dello schema di contratto che subordinava il perfezionamento del rapporto alla rinuncia, o comunque alla preclusione, della tutela giurisdizionale. L’istanza cautelare è stata quindi accolta soltanto entro tale limite, senza sospendere le deliberazioni di determinazione del budget né gli altri atti impugnati. È stata fissata per il merito l’udienza pubblica del 30 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; l’ordinanza ha disposto la sospensione interinale limitatamente alla clausola contrattuale indicata in motivazione.
Massime di principio
- In sede cautelare il giudice amministrativo può sospendere soltanto la specifica clausola dell’atto o dello schema contrattuale la cui efficacia sia necessaria a prevenire un pregiudizio attuale, rinviando al merito l’esame approfondito degli ulteriori motivi di illegittimità.
- Una clausola contrattuale non può essere resa condizione necessaria per il perfezionamento del rapporto quando, secondo la valutazione cautelare del giudice, essa preclude alla parte l’accesso alla tutela giurisdizionale.
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