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Ordinanza

Ordinanza n. 1545/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'esecuzione della sentenza n. 3707 del 12.05.2025 con la quale il T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VII, in accoglimento del ricorso proposto dalla ricorrente (R.G. 4195/2021) ha annullato “a) [il] provvedimento, ignoto negli estremi e nei contenuti (in quanto indicato solo per relationem nell’avviso pubblico prot 7242/U del 08.07.2021) recante “presa d’atto proroga, ope legis, al 01.01.2034” della “C.D.M. n. 01/2016 che amplia la C.D.M. 08/08, ai sensi della Legge 26.02.2010 n. 25, art. 1 comma 18, fino al 31.12.2020”; b) [l’]autorizzazione ai sensi dell’art. 38 del c.n. per l’anticipata occupazione di area demaniale marittima prot. 7311 del 09.07.2021 rilasciata in favore del sig. Monti Massimo; c) […] ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente ivi compresa: i) la nota prot. 7242/U del 08.07.201; ii) ogni eventuale variazione ex art. 24 reg. cod. nav., ignota negli estremi e nei contenuti, nelle more intervenuta, relativa alla concessione demaniale marittima C.D.M. n. 01/2016 che amplia la C.D.M. 08/08 in titolarità della società controinteressata”. NONCHÉ PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA E/O PER L’ANNULLAMENTO, ANCHE PREVIA DISAPPLICAZIONE DELL'ART. 12 COMMA 6 SEXIES, LETT. A) DEL D.L. 198/2022 CONV. LEGGE N. 14/2023 NONCHÉ ART. 1 COMMA 1 LETT. A) N. 1 D.L. 131/2024 CONV. LEGGE N. 166/2024 - della deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 30.05.2025, trasmessa con provvedimento prot. n. 7317/l del 11.06.2025, avente ad oggetto “applicazione della legge 05 agosto 2022, n. 118, così come modificata dalla legge n. 166 del 14/11/2024 (di conversione del d.l. 131/2024), recante ‘Disposizioni urgenti per l’attuazione degli obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e preinfrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano’ – adempimenti”; - dell’avviso pubblico prot. n. 9190/l del 17/07/2025 con il quale l’amministrazione ha pubblicato l’istanza, prot. n. 8542/E del 07.07.2025 con la quale il sig. Monti Massimo ha richiesto la variazione, ai sensi dell’art. 24 c.n., della concessione demaniale n. 08/2008 ampliata e variata con cdm n. 01/2016 (ovvero proprio i titoli concessori oggetto di annullamento giurisdizionale); - di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente ivi compresi, ove esistenti, eventuali atti di anticipata occupazione ai sensi dell’art. 38 c.n. e/o atti di variazione ex art. 24 c.n. rilasciati per titoli demaniali oramai annullati. Per quanto riguarda l’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a, notificata il 26/09/2025 e depositata in giudizio in pari data, per l’annullamento: del silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso prot. 9822/2025 del 29/07/2025 avanzata dalla Società ricorrente nei confronti del Comune di Lacco Ameno al fine di prendere visione ed estrarre copia dei seguenti documenti: “1) istanza prot. 8542/E del 07.07.2025 dal sig. Monti Massimo di tutti i procedimenti pendenti per il predetto tratto di arenile, ivi compresi eventuali procedimenti di sanatoria ai sensi del T.U.Ed. e del D.lgs 42/2004; 2) di tutti i titoli (edilizi, paesaggistici, demaniali, Via o Vinca) relativi all’ampliamento/diversa conformazione della scogliera oggetto dell’istanza di cui al punto con relativi grafici’’; e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo, nonché per la declaratoria e l’accertamento della fondatezza della suddetta istanza di accesso e del diritto della ricorrente di esercitare il diritto di ostensione (visione ed estrazione copia) di tutta la documentazione richiesta;

Giustizia amministrativa202503939

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso documentale relativa a un'istanza di variazione di concessione demaniale marittima e ai titoli edilizi, paesaggistici, demaniali e ambientali concernenti l'ampliamento o la diversa conformazione di una scogliera

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ha proposto, nell'ambito di un giudizio principale pendente relativo a titoli concessori demaniali marittimi già annullati, un'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. contro il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso presentata al Comune. Ha chiesto di visionare ed estrarre copia dell'istanza di variazione della concessione demaniale presentata dal titolare di uno stabilimento balneare, di tutti i procedimenti pendenti sul tratto di arenile interessato, compresi eventuali procedimenti di sanatoria edilizia e paesaggistica, nonché di tutti i titoli edilizi, paesaggistici, demaniali, VIA o VIncA e dei relativi elaborati grafici. Ha dedotto violazione degli artt. 24 e 97 Cost., degli artt. 2, 3, 22 e seguenti e 24, comma 7, della l. 241/1990, dei principi di imparzialità e buon andamento, nonché eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta. Nel corso del giudizio il Comune ha comunicato l'accoglimento dell'istanza e la disponibilità del fascicolo; la società ha dichiarato di avere ricevuto la documentazione richiesta il 12 febbraio 2026, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha ritenuto l'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. ritualmente proposta durante la pendenza del giudizio principale e nel rispetto del dimezzamento dei termini processuali previsto per il giudizio in materia di accesso. Poiché, nelle more, il Comune ha integralmente soddisfatto la pretesa ostensiva mediante accoglimento dell'istanza e consegna dei documenti, il Tribunale ha dichiarato, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., cessata la materia del contendere. Non è stata decisa nel merito la legittimità originaria del silenzio-rigetto né è stata disposta la condanna alle spese, rinviandone la liquidazione alla decisione definitiva sul giudizio principale. È stata confermata l'udienza di merito del 28 aprile 2026 per le ulteriori domande.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    può essere decisa dal Tribunale con ordinanza separatamente dal giudizio principale, nell’ambito del quale è stata proposta

    L'istanza relativa all'accesso può essere proposta e definita separatamente, con ordinanza, anche quando sia stata introdotta nell'ambito di un giudizio principale pendente.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    dimezzamento dei termini processuali previsto nel giudizio in materia di accesso

    Il ricorso in materia di accesso deve rispettare il dimezzamento dei termini processuali previsto dal rito.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    essendo stata pienamente soddisfatta nelle more del giudizio la pretesa azionata dalla parte ricorrente

    La piena soddisfazione della pretesa durante il giudizio comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio instaurato contro il silenzio o il diniego di accesso, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa ostensiva mediante l'accoglimento dell'istanza e la consegna della documentazione richiesta, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza procedere all'esame di merito della legittimità originaria del diniego o del silenzio.
  • L'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. può essere decisa separatamente dal giudizio principale, anche se proposta incidentalmente nel suo ambito, mediante ordinanza.
  • Nel giudizio in materia di accesso devono essere rispettati i termini processuali dimezzati previsti dall'art. 87, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazione

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