Sentenza n. 10983/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento: - del provvedimento contenente il giudizio di non idoneità all'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia del settore concorsuale 06/A1-GENETICA MEDICA, espresso dalla Commissione giudicatrice nei confronti della ricorrente, e dei giudizi individuali dei singoli commissari; - del verbale di non abilitazione e dell'elenco di estremi sconosciuti degli abilitati nella parte in cui non comprende la ricorrente ; - per quanto di interesse, di tutti i verbali della Commissione giudicatrice e dei relativi giudizi della ricorrente, di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, e, al contempo, di ogni altro atto non conosciuto e comunque lesivo degli interessi del ricorrente; e per la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione intimata di porre in essere tutti gli atti consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità all'abilitazione scientifica nazionale per professore di prima fascia, con i giudizi individuali e collegiale della commissione
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a abilitazione)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità conseguito nella procedura di abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 06/A1 - Genetica Medica, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, dell'art. 16 l. 240/2010, degli artt. 3, 4 e 6 del d.m. 120/2016, dell'art. 8, comma 6, d.P.R. 95/2016, dei criteri fissati dalla commissione e dell'art. 97 Cost., nonché il difetto di istruttoria e di motivazione nella valutazione dei titoli. In particolare, la commissione avrebbe erroneamente ritenuto futura una conferenza internazionale svoltasi invece prima della domanda, omettendo così di riconoscere un titolo rilevante per il raggiungimento dei tre titoli necessari; inoltre, avrebbe escluso o non adeguatamente valutato i progetti di ricerca dichiarati e documentati dalla candidata, senza spiegare perché non fossero idonei ai fini dei titoli relativi alla responsabilità di studi e progetti finanziati mediante bandi competitivi. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione degli artt. 3, 4 e 6 del d.m. 120/2016 e l'eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. La ricorrente ha contestato il giudizio sulle pubblicazioni, ritenuto fondato su formule stereotipate e sulla limitata continuità negli ultimi dieci anni, benché tale arco temporale non fosse previsto come criterio autonomamente decisivo e benché non fossero individuate le specifiche pubblicazioni ritenute carenti di originalità, qualità o impatto. È stata altresì dedotta una disparità di trattamento rispetto ad altri candidati.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Istruzione e del Merito, non avendo tale amministrazione adottato gli atti impugnati. Nel merito ha accolto il ricorso. Quanto ai titoli, ha rilevato che la commissione aveva erroneamente o comunque non chiaramente valutato la conferenza internazionale indicata dalla candidata: dalla domanda risultava che si era svolta dal 20 al 22 marzo 2023, mentre il giudizio l'aveva considerata come evento futuro previsto dal 9 all'11 ottobre, senza consentire di ricostruire le ragioni effettive dell'esclusione. L'omissione era decisiva perché il riconoscimento del titolo avrebbe consentito il raggiungimento della soglia dei tre titoli. Anche il giudizio sui titoli relativi alla responsabilità di studi, ricerche e progetti è stato ritenuto sostanzialmente privo di motivazione, non essendo spiegato perché la documentazione prodotta non soddisfacesse i requisiti richiesti; anche tale profilo era potenzialmente decisivo per l'ammissione alla valutazione. Quanto alle pubblicazioni, il TAR ha censurato la motivazione individuale e collegiale, poiché limitata ad affermazioni generiche sulla scarsa originalità e continuità, non collegate al contenuto specifico delle opere presentate. La mera osservazione che solo metà delle pubblicazioni risalisse agli ultimi dieci anni non costituiva, secondo i criteri applicabili, un parametro autonomamente decisivo; inoltre, la continuità temporale doveva essere valutata insieme al numero, al tipo e al contenuto delle pubblicazioni. I giudizi non indicavano quali lavori fossero privi di originalità o rigore metodologico né le ragioni concrete della valutazione negativa, risolvendosi in formule astratte potenzialmente riferibili a qualunque candidato. Pur riconoscendo che la valutazione della commissione costituisce esercizio di discrezionalità tecnica non sostituibile dal giudice, il TAR ha affermato che tale discrezionalità non esonera dall'obbligo di una motivazione chiara, specifica e individualizzata. Ha quindi annullato gli atti impugnati e ordinato al Ministero dell'Università e della Ricerca di procedere, mediante una diversa commissione, al riesame dell'istanza entro novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, nel rispetto dei principi indicati in motivazione. Il MUR è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 1 e 3 l. 241/1990
L'attività amministrativa deve rispettare i principi di buon andamento, trasparenza e motivazione; il giudizio negativo deve rendere comprensibili le ragioni concrete della decisione.
art. 16 l. 240/2010
Costituisce la base normativa della procedura di abilitazione scientifica nazionale e dei relativi poteri valutativi della commissione.
artt. 3, 4, 6 e 7 d.m. 7 giugno 2016, n. 120
Nelle procedure di abilitazione ... la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda ...
La commissione deve valutare titoli e pubblicazioni secondo i criteri normativi, formulando un giudizio motivato, analitico e individualizzato; l'abilitazione richiede il possesso dei titoli previsti, il superamento dei parametri applicabili e pubblicazioni complessivamente di qualità elevata.
art. 8, comma 6, d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95
Richiamato quale norma regolatrice della procedura di abilitazione scientifica nazionale.
D.M. 28 luglio 2016, n. 589
Individua i valori soglia dei parametri bibliometrici rilevanti per la valutazione dell'impatto della produzione scientifica.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità impongono una valutazione trasparente, istruita e adeguatamente motivata.
Massime di principio
- Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale, il giudizio negativo della commissione deve contenere una motivazione chiara, specifica e individualizzata, con almeno una sintetica descrizione e un esame effettivo dei titoli e delle pubblicazioni presentati, non potendo risolversi nella mera ripetizione del parametro ritenuto non soddisfatto.
- La discrezionalità tecnica della commissione di abilitazione non è sindacabile nel merito, ma resta soggetta al controllo giurisdizionale sulla logicità, coerenza, istruttoria e motivazione; giudizi generici, stereotipati o apodittici sono illegittimi.
- Quando l'omessa o erronea valutazione di un titolo può incidere sul raggiungimento della soglia minima richiesta per l'abilitazione, il vizio di istruttoria e motivazione è decisivo e comporta l'annullamento del giudizio finale.
- La valutazione della continuità temporale della produzione scientifica deve essere effettuata secondo il criterio normativo complessivo relativo al numero, al tipo e alla continuità delle pubblicazioni, senza attribuire autonomo e decisivo rilievo alla sola circostanza che una parte delle opere sia stata pubblicata negli ultimi dieci anni, se tale parametro non è previsto come criterio autonomo dalla disciplina applicabile.
- Un giudizio negativo sull'originalità, sul rigore metodologico o sull'impatto delle pubblicazioni deve indicare, anche sinteticamente, gli elementi concreti delle opere valutate che giustificano tale conclusione; in mancanza, la motivazione non consente il controllo della coerenza logico-razionale della valutazione.
- Il riesame conseguente all'annullamento di un giudizio di abilitazione deve essere affidato a una diversa commissione e svolto entro il termine stabilito dal giudice, nel rispetto dei criteri normativi e dei principi motivazionali enunciati nella sentenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1281/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1282/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1283/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1284/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1285/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1286/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →