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Sentenza

Sentenza del 07/08/2015 n. 16615 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Rapporto tra processi tributari - Pregiudizialità - Giudizio pregiudicante deciso con sentenza non passata in giudicato - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR delle Marche che aveva determinato o confermato l'annullamento delle sanzioni irrogate al contribuente per l'omessa effettuazione delle ritenute IRPEF sui maggiori utili presuntivamente distribuiti ai soci. La CTR aveva fondato la decisione su un'altra sentenza, relativa all'accertamento dei maggiori utili della società, che però non era ancora passata in giudicato. L'Agenzia ha dedotto la violazione degli artt. 2909 c.c. e 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., nonché dell'art. 295 c.p.c., sostenendo che la sentenza pregiudiziale non poteva avere efficacia vincolante e che il giudizio sulle sanzioni avrebbe dovuto essere sospeso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo sussistente un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra il giudizio sull'accertamento dei maggiori utili della società e quello relativo alle sanzioni per omessa applicazione delle ritenute. Ha stabilito che una sentenza non definitiva non può produrre efficacia riflessa di giudicato nel processo dipendente. La CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della causa pregiudiziale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR delle Marche, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 2909 c.c.

    L'autorità del giudicato opera con riferimento alle sentenze definitive. Nel caso esaminato, la sentenza relativa all'accertamento dei maggiori utili non era ancora definitiva e quindi non poteva vincolare il giudizio sulle sanzioni.

  • Art. 295 c.p.c.

    Impone la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dalla definizione di un'altra causa, pendente davanti a un giudice diverso, il cui esito costituisce un indispensabile presupposto logico-giuridico e può determinare un conflitto di giudicati. Il principio è applicabile anche al processo tributario.

  • Art. 27 del D.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato quale base delle ritenute fiscali sui maggiori utili distribuiti ai soci e, conseguentemente, delle sanzioni per omessa applicazione delle ritenute.

  • Art. 360 c.p.c.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dall'Agenzia, in particolare la violazione di legge e l'omessa applicazione della sospensione processuale.

Massime di principio

  • Quando un procedimento tributario dipende dall'esito di un altro procedimento relativo a un presupposto impositivo, esiste un rapporto di pregiudizialità-dipendenza.
  • Una sentenza non ancora passata in giudicato non può essere automaticamente utilizzata come vincolante nel processo dipendente, soprattutto se i procedimenti sono separati.
  • In presenza di una causa pregiudiziale ancora pendente, il giudice del processo dipendente deve valutare la sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., per evitare decisioni incompatibili o conflitti di giudicati.
  • L'efficacia riflessa del giudicato esterno presuppone una decisione definitiva; una pronuncia provvisoria o ancora impugnabile può costituire al più un elemento valutabile, ma non un vincolo decisorio automatico.
  • La decisione definitiva sull'accertamento del tributo o del presupposto impositivo può incidere sul successivo giudizio relativo alle sanzioni, ma il giudice deve rispettare l'ordine logico dei procedimenti e attendere, ove necessario, la stabilizzazione della decisione pregiudiziale.

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