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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15224/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava in cassazione la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 73 comma 5 del DPR 309/90 sollevando un unico motivo: vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80 lett. g) del DPR 309/90. Sosteneva che tale aggravante si riferisce esclusivamente alle condotte di offerta e cessione di droga e sarebbe inapplicabile al caso concreto, nel quale si sarebbe contestata solo la detenzione a fini di spaccio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della corte d'appello fosse presente, seppure in modo implicito e da desumersi dal contesto, avendo la corte di appello evidenziato elementi (messaggi intercorsi che documentavano un incontro finalizzato alla vendita e la presenza dell'imputato in ospedale) che configuravano anche un'offerta. La Corte ha richiamato principi di giurisprudenza secondo cui la sentenza va letta come un tutto coerente e che la ragione di una statuizione può risultare da altri passaggi, anche implicitamente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, all'onere previsto dall'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5

    Norma che tutela e punisce le condotte afferenti agli stupefacenti; nel caso concreto il reato ascritto al ricorrente è quello previsto da tale disposizione (detenzione ai fini di spaccio / illecito connesso agli stupefacenti).

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 80, lett. g)

    Aggravante prevista per l'offerta o la cessione di sostanze stupefacenti in prossimità o all'interno di determinati luoghi (tra cui gli ospedali). La Corte ha interpretato che il requisito della "prossimità" attiene alla contiguità fisica e al posizionamento topografico che consente l'immediato accesso alle droghe; inoltre ha ritenuto applicabile l'aggravante anche alla condotta quando risulti un'effettiva offerta, anche dimostrabile tramite messaggi che attestino l'intento di vendita.

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Norma che disciplina l'onere delle spese per il ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha disposto che il ricorrente sostenga le spese del procedimento ai sensi di tale articolo.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione al potere di condanna al versamento in favore della Cassa delle Ammende; la Corte di Cassazione ha seguito il principio che consente il pagamento equitativo salvo che il ricorso sia stato proposto in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 51957 del 24/11/2016 (Rv. 268780 - 01)

    Precedente richiamato sul significato della "prossimità" prevista dall'art. 80 lett. g): rileva la contiguità fisica e la possibilità di immediato accesso alle droghe da parte dei frequentatori del luogo.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012 (dep. 2013)

    Richiamata per il principio secondo cui la sentenza è un tutto coerente e organico e che la motivazione può risultare implicitamente da altri punti della decisione.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 8411 del 21/5/1992

    Ulteriore richiamo al principio della lettura organica della motivazione e alla possibilità che la ragione di una statuizione emerga da richiami, anche impliciti, all'interno della sentenza.

Massime di principio

  • La circostanza aggravante di cui all'art. 80 lett. g) DPR 309/90 si applica quando vi è un'offerta o cessione di sostanze in prossimità o all'interno dei luoghi indicati; la "prossimità" va intesa come contiguità fisica e posizionamento che consenta l'immediato accesso alla sostanza.
  • Per provare l'esistenza dell'aggravante non è necessario che vi sia una cessione materiale ripresa in flagranza: anche elementi indiziari (es. messaggi che attestano un incontro finalizzato alla vendita e la presenza dell'imputato nel luogo) possono dimostrare un'offerta.
  • In sede di controllo di motivazione la sentenza va letta nella sua globalità: l'assenza di una spiegazione esplicita su un punto può essere colmata dalla valutazione complessiva se le ragioni della decisione risultano comunque deducibili dal contesto.
  • In cassazione i motivi devono essere specifici e non meramente rubricati; la genericità o la mancata esplicitazione del vizio può comportare l'inammissibilità del ricorso.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a versamenti equitativi (Cassa delle Ammende) salvo prova di avere agito senza colpa; è importante valutare anche il rischio economico del gravame prima di proporre ricorso.

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