Cassazione Penale, Sentenza n. 4545/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Firenze sostenendo, con due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per violazione dell'art. 49, comma secondo, cod. pen., deducendo che si sarebbe trattato di reato "impossibile" poiché la condotta non sarebbe stata idonea a integrare il tentativo di furto; 2) violazione dell'art. 625 n. 2 cod. pen., perché la circostanza aggravante contestata non sussisterebbe dato che il sistema antitaccheggio non era stato effettivamente eluso (lo stratagemma di schermatura si era rivelato inefficace). Il ricorso è stato proposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che, benché l'impossessamento della merce non sia avvenuto (l'allarme si era attivato), ciò non esclude l'idoneità della condotta: l'idoneità si valuta ex ante, con riferimento alla situazione e alle condizioni prevedibili per l'agente al momento dell'azione. È stato ritenuto che l'imputato fosse ragionevolmente certo della riuscita dello stratagemma e quindi la doglianza sul carattere "impossibile" del reato non era fondata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. La decisione impugnata rimane quindi confermata nei suoi effetti.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Disciplina il tentativo; la Corte ha applicato il principio che l'idoneità della condotta si valuta ex ante al momento dell'azione
art. 624 cod. pen.
Norma che integra il delitto di furto; il fatto è stato inquadrato come tentativo di furto ai sensi di questa disposizione
art. 625 n. 2 cod. pen.
Aggravante contestata; il ricorrente sosteneva la sua esclusione perché il mezzo posto in essere per eludere i controlli era inefficace, ma la Corte ha ritenuto irrilevante l'insuccesso materiale rispetto alla valutazione ex ante dell'idoneità
art. 49, comma secondo, cod. pen.
Riguarda il reato impossibile; la Corte ha precisato che l'eventuale impossibilità di successo non esclude il tentativo se, al momento dell'azione, l'agente riteneva il mezzo idoneo e la condotta era valutabile come idonea ex ante
art. 606 lett. b) e) cod. proc. pen.
Indica i motivi di impugnazione relativi a violazioni di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi dedotti manifestamente infondati
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione dei motivi in cassazione; il ricorso è stato formulato nei limiti previsti da questa norma
Massime di principio
- Il tentativo di reato si valuta con giudizio ex ante: conta l'idoneità della condotta rispetto alla situazione così come si presentava all'agente al momento dell'azione, non gli effetti ex post.
- L'insuccesso materiale del mezzo (es. allarme che si attiva nonostante la schermatura) non esclude automaticamente il tentativo se l'autore era ragionevolmente certo della riuscita.
- Per contestare validamente il tentativo o sostenere il "reato impossibile" la difesa deve dimostrare, oltre al mancato effetto, che l'agente era consapevole dell'inidoneità del mezzo o che l'impossibilità era oggettiva e prevedibile per l'agente.
- In cassazione i motivi basati su vizio di motivazione o violazione di legge (art. 606) possono essere dichiarati manifestamente infondati quando la Corte ritiene corretta la valutazione ex ante dei fatti effettuata dai giudici di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta generalmente condanna alle spese e, come nel caso esaminato, può comportare l'obbligo di pagamento alla Cassa delle Ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4367/2023 del 02/02/2023
- Sentenza penale · 2 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4369/2023 del 02/02/2023
- Sentenza penale · 2 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4370/2023 del 02/02/2023
- Sentenza penale · 2 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4371/2023 del 02/02/2023
- Sentenza penale · 2 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4373/2023 del 02/02/2023
- Sentenza penale · 2 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4374/2023 del 02/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →