Sentenza del 09/07/2015 n. 3165 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento imposte - accertamento induttivo - poteri dell'ufficio - possibilità di utilizzare una normativa emessa successivamente al periodo d'imposta accertato per far emergere il transfer pricing - esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità di un accertamento analitico-induttivo finalizzato a contestare il transfer pricing per il periodo d’imposta 2008. La società sosteneva che l’Ufficio non potesse ricorrere a tale metodo in presenza di una contabilità regolare né utilizzare, per motivare l’atto relativo al 2008, il D.L. n. 78/2010, successivo al periodo d’imposta accertato e relativo agli oneri documentali in materia di transfer pricing.
La decisione
La contestazione è stata accolta. È stato ritenuto che l’accertamento analitico-induttivo non possa essere fondato soltanto sull’esistenza di una contestazione in materia di transfer pricing quando la contabilità della società è regolare. Inoltre, una normativa successiva al periodo d’imposta, come il D.L. n. 78/2010, non può essere utilizzata per disciplinare retroattivamente gli adempimenti documentali o per integrare la motivazione dell’atto finale relativo al 2008.
Norme richiamate
D.L. n. 78/2010
La disciplina successiva, riguardante gli oneri documentali e i comportamenti operativi in materia di transfer pricing, non può essere applicata retroattivamente a un periodo d’imposta precedente per fondare o integrare l’accertamento relativo al 2008.
Massime di principio
- In presenza di una contabilità formalmente regolare, l’accertamento analitico-induttivo richiede elementi concreti, gravi e specifici che dimostrino l’inattendibilità delle scritture; la sola contestazione del transfer pricing non è sufficiente.
- Gli obblighi documentali introdotti da una normativa successiva non possono normalmente essere applicati retroattivamente per valutare la correttezza degli adempimenti relativi a periodi d’imposta anteriori.
- La legittimità dell’accertamento deve essere valutata sulla base delle norme vigenti nel periodo d’imposta interessato e degli elementi disponibili al momento della verifica.
- La normativa successiva può eventualmente avere valore interpretativo solo se ciò risulta effettivamente compatibile con il suo contenuto e con i principi di irretroattività; non può invece creare ex post un obbligo documentale inesistente nel periodo accertato.
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