Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 586/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 14.2.2025, n. 202, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600134

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 14 febbraio 2025, n. 202, relativa al riconoscimento della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Genova, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, condannando il Ministero al rilascio della carta e all’accredito complessivo di € 1.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. Il ricorrente aveva notificato la decisione all’Amministrazione il 30 luglio 2025; il TAR ha verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il ricorso né fornito la prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondata l’actio iudicati e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato, rilasciando al ricorrente la carta del docente e accreditando sulla stessa € 1.000,00, oltre ai relativi accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il TAR ha inoltre applicato l’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendo una penalità di mora di € 10,00 per ogni giorno di ritardo: il dies a quo è il sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza; il dies ad quem coincide con l’adempimento o, in mancanza, con l’insediamento del commissario ad acta. Il termine di 60 giorni è stato ritenuto necessario perché l’esecuzione non consiste nel solo pagamento di una somma, ma richiede anche l’emissione della carta elettronica. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato e di imporre, in caso di ulteriore ritardo, una penalità di mora; la penalità è stata fissata in € 10,00 per ogni giorno di ritardo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il giudizio di esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche può essere promosso dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    Il Ministero, costituendosi senza contestare il ricorso, non ha assolto all’onere di provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei titoli giudiziari nei confronti delle pubbliche amministrazioni, l’Amministrazione deve provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni sancite dal giudicato; in mancanza di tale prova, l’actio iudicati è fondata.
  • Quando il giudicato impone non solo il pagamento di una somma di denaro, ma anche il compimento di un’attività amministrativa ulteriore, quale l’emissione di un titolo o beneficio elettronico, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine specifico per l’adempimento e applicare un’astreinte per il ritardo successivo.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, con funzioni sostitutive, subordinandone l’intervento al perdurante inadempimento dell’Amministrazione e fissando il termine entro cui il commissario deve provvedere dalla comunicazione dell’inottemperanza.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può decorrere dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento e cessare con l’effettiva esecuzione del giudicato oppure, in caso di persistente inerzia, con l’insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.