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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03937/2026 del 22/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurato)

La controversia

Un assicurato aveva promosso un procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. contro la compagnia chiedendo il pagamento di una somma maturata alla scadenza di una polizza di assicurazione sulla vita, oltre euro 26.660,53, oppure in subordine il risarcimento del danno di pari importo per asserita violazione degli obblighi informativi di settore e dei doveri di correttezza e buona fede. La compagnia aveva sostenuto che il rapporto fosse soggetto a prescrizione biennale, che la somma fosse rimasta in giacenza oltre due anni senza richiesta dell’avente diritto e che, in base alla normativa sui rapporti dormienti, l’importo fosse stato devoluto al Fondo ministeriale, con tempestiva comunicazione all’assicurato. Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo sussistente un inadempimento degli obblighi informativi; la Corte d’appello, invece, aveva rigettato la domanda reputando formato giudicato interno sulla qualificazione del contratto come assicurazione sulla vita e sulla prescrizione biennale, escludendo l’applicabilità del regolamento ISVAP n. 35/2010 e negando la violazione dei doveri di buona fede. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 56 n. 3 e dell’art. 17 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, dell’art. 12 preleggi e dell’art. 1218 c.c., sostenendo che il regolamento si applicasse anche ai contratti ancora vigenti alla sua entrata in vigore e che la mancata comunicazione integrasse inadempimento; 2) violazione della Circolare ISVAP n. 551/D, degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 1218 c.c., assumendo che l’obbligo informativo esistesse già prima del regolamento; 3) violazione degli artt. 343 e 346 c.p.c. e degli artt. 1882, 1895, 2946 e 2952 c.c., censurando l’idea che non vi fosse appello incidentale e che fosse quindi coperta da giudicato la questione della natura del contratto e della prescrizione applicabile. La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo: ha interpretato la comparsa di risposta in appello come contenente appello incidentale condizionato, sufficiente a devolvere la questione del termine di prescrizione, sicché non si era formato giudicato interno sulla prescrizione biennale. Ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello, che dovrà riesaminare la questione della prescrizione tenendo conto anche della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 2952, comma 2, c.c. nel testo introdotto nel 2008, per i rapporti sorti dopo il 2008 e non esauriti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti il primo e il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’appello competente, affinché riesamini la questione della prescrizione del diritto dell’assicurato e valuti la rilevanza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 2952, comma 2, c.c. nel testo introdotto dal d.l. n. 134/2008, conv. in l. n. 166/2008. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    È richiamato come rito introduttivo del giudizio di primo grado promosso dall’assicurato.

  • art. 56 n. 3 Regolamento ISVAP n. 35/2010

    La norma è invocata per sostenere l’applicabilità degli obblighi informativi anche ai contratti stipulati prima della circolare del 2005 ma ancora vigenti all’entrata in vigore del regolamento.

  • art. 17 Regolamento ISVAP n. 35/2010

    Le imprese inviano al contraente almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto una comunicazione scritta con l’indicazione del termine di scadenza e della documentazione da trasmettere per la liquidazione della prestazione. Nella comunicazione da inviare al contraente deve essere inserita un’avvertenza sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente e sulle conseguenze in caso di omessa richiesta entro detti termini, anche avuto riguardo a quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge 23.12.2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni.

    Il ricorrente la considera applicabile al caso perché il rapporto era ancora efficace alla data di entrata in vigore del regolamento; la Corte di cassazione non decide sul punto perché assorbe il motivo.

  • art. 12 preleggi

    È invocato come criterio di interpretazione della norma regolamentare sulla sua portata temporale.

  • art. 1218 c.c.

    È richiamato per qualificare in termini di responsabilità da inadempimento l’omessa comunicazione o l’omesso pagamento dell’indennizzo.

  • art. 27 Circolare ISVAP n. 551/D del 1 marzo 2005

    È invocato come fonte di un obbligo informativo già esistente prima del regolamento del 2010.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    Sono richiamati come basi dei doveri di correttezza e buona fede ritenuti dal ricorrente violati dalla mancata comunicazione della scadenza e della prescrizione.

  • art. 343 c.p.c.

    È richiamato per sostenere che la questione della prescrizione era stata validamente devoluta in appello mediante impugnazione incidentale.

  • art. 346 c.p.c.

    È richiamato per contestare la declaratoria di giudicato interno sulla questione della prescrizione e della natura del contratto.

  • art. 1882 c.c.

    È richiamato nella censura sulla qualificazione del contratto, sostenendo che non fosse una vera assicurazione ma un investimento a capitale garantito.

  • art. 1895 c.c.

    È richiamato nella censura sulla qualificazione del rapporto come contratto di assicurazione.

  • art. 2946 c.c.

    È richiamato per sostenere l’applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione al diritto dell’assicurato.

  • art. 2952 c.c.

    È richiamato per contestare l’applicazione della prescrizione biennale al diritto di ottenere la prestazione assicurativa.

  • art. 2952, secondo comma, c.c.

    La Corte richiama la sua declaratoria di illegittimità costituzionale sopravvenuta, con effetti retroattivi per i rapporti sorti dopo il 2008 e non esauriti.

  • d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011

    È menzionato dalla Corte d’appello nel ragionamento sulla disciplina delle polizze stipulate a partire dal 2012.

  • legge n. 166/2008

    È richiamata come legge che ha istituito il Fondo per i rapporti dormienti e ha modificato la disciplina della prescrizione nel settore assicurativo.

  • Corte cost. n. 32 del 2024

    È richiamata come pronuncia che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2952, comma 2, c.c. nel testo introdotto nel 2008, con effetti retroattivi sui rapporti ancora pendenti.

  • Cass., sez. 3, 11/07/2024, n. 19148

    È richiamata a sostegno dell’applicazione del termine ordinario decennale ai diritti dell’assicurato sorti dopo il 2008 e non esercitati.

Massime di principio

  • La devoluzione in appello di una questione decisa in primo grado può risultare anche da un appello incidentale condizionato formulato senza formule sacramentali, purché dall’atto emerga con chiarezza la volontà di censurare la statuizione e di ottenerne il riesame in caso di accoglimento dell’appello principale.
  • Quando una questione è stata ritualmente devoluta al giudice di appello, non può parlarsi di giudicato interno su di essa, e la corte territoriale deve esaminarla nel merito.
  • La qualificazione di un rapporto come assicurazione sulla vita, investimento o diverso contratto rileva ai fini della prescrizione applicabile e non può essere pretermessa se specificamente contestata con impugnazione rituale.
  • In presenza di una sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che disciplina la prescrizione, il giudice del rinvio deve tenerne conto se il rapporto è sorto dopo il 2008 e non si è ancora esaurito per giudicato.
  • Gli obblighi informativi dell’impresa assicuratrice e la rilevanza della buona fede possono essere scrutinati solo se la decisione non venga definita in via preliminare da una questione processuale o di prescrizione assorbente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPolizze vita
RamiProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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