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Sentenza

Sentenza n. 10278/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202602633

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza del 25 settembre 2025 di riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente abilitato all’estero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento in Italia di un titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna ai sensi del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016. Ha dedotto il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento e ha chiesto la condanna dell’Amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la competenza a concludere il procedimento spetti al Ministero dell’Istruzione, oggi denominato Ministero dell’Istruzione e del Merito, e che l’art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007 preveda un termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa per l’adozione del provvedimento di riconoscimento. Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, il Collegio ha accertato la sussistenza del silenzio-inadempimento. Ha ordinato al Ministero di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, tenendo conto della documentazione relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea. L’Amministrazione dovrà verificare la coerenza dei titoli con la direttiva 2005/36/CE e la normativa attuativa, valutare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, nonché l’equipollenza del titolo e l’eventuale necessità di misure compensative proporzionate. In caso di ulteriore inerzia, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, per l’ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice, in caso di accertamento del silenzio-inadempimento, di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e di prevedere, in caso di ulteriore inerzia, l’intervento di un commissario ad acta.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Prevede che l’autorità competente adotti il provvedimento di riconoscimento del titolo entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.

  • d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15

    Modifica il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE.

  • art. 6 d.l. 11 novembre 2022, n. 173, convertito in l. 16 dicembre 2022, n. 604

    Rileva per la denominazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito e per l’individuazione dell’amministrazione competente.

  • direttiva 2005/36/CE

    Impone all’autorità competente di valutare il titolo e l’insieme delle competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando l’equivalenza della formazione ed eventualmente disponendo misure compensative proporzionate.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Costituisce la base per l’eventuale adozione di misure compensative nella valutazione dell’equipollenza del titolo formativo conseguito all’estero.

Massime di principio

  • Quando l’autorità competente non conclude entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa il procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell’Unione europea, si configura il silenzio-inadempimento, accertabile mediante l’azione prevista dall’art. 117 c.p.a.
  • In caso di accertato silenzio-inadempimento, il giudice può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine fissato in sentenza e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’ulteriore termine decorrente dall’inutile scadenza del primo.
  • Nel valutare il riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente deve esaminare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, considerando anche la durata, il livello e la qualità della formazione, senza limitarsi a un esame meramente formale del titolo.
  • Qualora sussistano differenze tra la formazione estera e i requisiti nazionali, l’autorità competente deve valutare l’equipollenza sostanziale del titolo e, se necessario, disporre misure compensative opportune e proporzionate.
  • L’autorità competente deve verificare se le conoscenze attestate dal diploma estero, le qualifiche e l’esperienza professionale acquisite nello Stato d’origine, nonché l’esperienza maturata nello Stato di destinazione, soddisfino anche parzialmente le condizioni richieste per l’accesso all’attività professionale.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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