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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34147/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 10/01/2024 che aveva respinto il reclamo ex art. 69-bis O.P. avverso il rigetto, da parte del Magistrato di Sorveglianza, della richiesta di liberazione anticipata per i tre semestri ricompresi nel periodo 07/07/2020-07/01/2022. Il rigetto era stato motivato dall'aggravamento della misura cautelare (da arresti domiciliari a custodia in carcere) disposto dalla Corte d'Appello il 21/06/2022 in relazione a un tentativo di furto commesso il 17/06/2022 (connesso, secondo i giudici, anche al reato di evasione). Il difensore ha contestato che l'evento delittuoso sia successivo al periodo per il quale si chiedeva il beneficio e che, anzi, Maffei aveva già svolto attività lavorativa senza rilievi, per cui la condotta non avrebbe dovuto incidere retroattivamente sulla valutazione dei semestri richiesti.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la motivazione impugnata non presenti vizi censurabili in sede di legittimità: è pacifica la possibilità, alla stregua di giurisprudenza consolidata, di estendere negativamente la valutazione della condotta anche ai semestri contigui quando il comportamento sia particolarmente grave e indichi mancata adesione al percorso rieducativo. Il rilievo temporale (il fatto commesso cinque mesi dopo il periodo valutato o dopo la proroga dell'autorizzazione al lavoro) non ridimensiona la gravità della condotta e costituisce valutazione di merito insindacabile. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 69-bis Ordinamento Penitenziario (O.P.)

    Norma procedurale richiamata come base per il reclamo contro l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza; la Corte ha trattato la questione alla stregua delle regole di valutazione della liberazione anticipata previste dall'ordinamento penitenziario e dalla giurisprudenza.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 983/2011 e Sez. 1, n. 4019/2020)

    Ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto, da frazionare normalmente per ciascun semestre, ben può estendersi in negativo anche ai semestri contigui, quando il condannato abbia posto in essere un comportamento particolarmente grave, idoneo a far presumere che non abbia partecipato in modo pieno ed incondizionato all'opera di rieducazione per tutto il periodo in valutazione

    La Corte ha applicato il principio consolidato secondo cui un comportamento grave anche successivo può influire negativamente sulla valutazione della condotta nei semestri adiacenti, legittimando il rigetto della liberazione anticipata per i periodi richiesti.

  • Disposizioni relative alla Cassa delle ammende

    Applicazione della sanzione pecuniaria prevista per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, con determinazione dell'importo a carico del condannato (euro 3.000,00).

Massime di principio

  • La valutazione per la concessione della liberazione anticipata è normalmente semestrale, ma un comportamento particolarmente grave in un semestre successivo può riverberarsi negativamente anche sui semestri contigui.
  • La commissione di un reato (anche tentato) durante il periodo di misura alternativa o in prossimità di esso può essere ritenuta incompatibile con il percorso rieducativo e giustificare il rigetto del beneficio anche per periodi anteriori contigui.
  • Argomentazioni basate sul mero decorso temporale (ad es. che il fatto sia avvenuto dopo qualche mese o dopo una proroga dell'autorizzazione al lavoro) non sono necessariamente idonee a ridurre la gravità della condotta: si tratta di valutazioni di merito difficilmente sindacabili in sede di legittimità.
  • Le valutazioni del Tribunale di Sorveglianza riguardo alla natura e alla tenuità della condotta rientrano in massima parte nel merito e sono insindacabili a meno che non emergano vizi logici o di motivazione manifesti.
  • In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende; occorre valutare la possibile applicazione di esoneri solo se ricorrono specifiche ipotesi.

Testo integrale

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