Cassazione Civile, Ordinanza n. 29944/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, proposta da un contribuente, della sentenza n. 7256/10/2019 della Commissione tributaria regionale della Sicilia. Nel giudizio di cassazione l'Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso. La Corte rileva però che il ricorso per cassazione, pur notificato il 18 settembre 2020, non risulta depositato nei termini, come attestato da certificato negativo di cancelleria del 31 dicembre 2020. Il ricorso non è stato depositato ai sensi dell'art. 369 c.p.c., e la Corte esamina d'ufficio la conseguente improcedibilità, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla rilevabilità officiosa del vizio anche quando l'intimato abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza del ricorso mediante controricorso.
La decisione
La Corte dichiara improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito nei termini previsti dall'art. 369 c.p.c., nonostante la notifica del ricorso e la costituzione della controparte con controricorso. Poiché l'improcedibilità è stata rilevata d'ufficio, le spese di giudizio vengono compensate. Viene inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
mancato deposito del ricorso
Il mancato deposito del ricorso per cassazione nei termini comporta improcedibilità, rilevabile anche d'ufficio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale
In caso di definizione processuale sfavorevole al ricorrente, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13
Costituisce il parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di improcedibilità o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è improcedibile quando non venga depositato nei termini di legge, anche se sia stato regolarmente notificato alla controparte.
- L'improcedibilità del ricorso per mancato deposito ex art. 369 c.p.c. può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione.
- La costituzione dell'intimato con controricorso non sana la mancata produzione del ricorso depositato, ma può consentire alla Corte di accertare l'esistenza del ricorso ai fini della declaratoria di improcedibilità.
- Quando l'improcedibilità è rilevata d'ufficio, la Corte può compensare le spese di lite.
- La declaratoria processuale sfavorevole al ricorrente può comportare l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29775/2021 del 25/10/2021
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29776/2021 del 25/10/2021
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29777/2021 del 25/10/2021
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29778/2021 del 25/10/2021
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29779/2021 del 25/10/2021
- ordinanza_civile · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29780/2021 del 25/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →