Cassazione Penale, Ordinanza n. 24435/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza sulla riqualificazione del fatto era già stata affrontata dalla Corte di merito con argomenti giuridici corretti e che la motivazione impugnata non presentava vizi. Ha quindi confermato la qualificazione della condotta come riciclaggio e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento si contestava a un imputato la qualificazione giuridica della condotta come riciclaggio: secondo la sentenza di merito, egli aveva alterato un assegno ricevuto sostituendo il proprio nome a quello dell'effettivo beneficiario, al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del titolo. Nel ricorso per cassazione la difesa deduceva la violazione di legge per il mancato inquadramento del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 648 c.p., sostenendo dunque che la condotta dovesse essere riqualificata in una diversa figura di reato. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo fosse sostanzialmente riproduttivo di censure già vagliate e disattese in appello e, comunque, manifestamente infondato alla luce della qualificazione del fatto come riciclaggio.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Richiamato dalla difesa come diversa qualificazione giuridica invocata; la Corte esclude che i fatti descritti impongano tale riqualificazione, ritenendo invece integrato il riciclaggio.
art. 648-bis c.p.
La condotta di alterazione dell'assegno per ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del titolo è ritenuta integrare il delitto di riciclaggio.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre una censura che sia meramente riproduttiva di questioni già esaminate e motivatamente disattese dal giudice di merito, se non per evidenziare un effettivo vizio della motivazione o una violazione di legge reale e specifica.
- Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi compie operazioni idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita di un bene o di un titolo, anche mediante alterazione del documento o del titolo stesso.
- La natura fungibile del denaro consente di ravvisare il riciclaggio anche nella sua immissione in banca, poiché la somma illecita viene sostituita con denaro pulito; tale principio viene richiamato come conferma della nozione di riciclaggio adottata dalla giurisprudenza di legittimità.
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