Cassazione Civile, Ordinanza n. 16781/2023 del 13/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto privato aveva convenuto in giudizio un ente consortile e una provincia, chiedendo di essere dichiarato proprietario per usucapione ventennale di un locale adibito a officina, ricadente in un fabbricato storico denominato "Castello Emmarita". Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provato il possesso ad usucapionem; la corte d'appello aveva confermato, valorizzando che l'ente pubblico proprietario aveva acquistato il compendio immobiliare e poi eseguito lavori di manutenzione straordinaria, sicché non risultava interrotto il possesso dell'intero fabbricato, né provato l'animus possidendi esclusivo del ricorrente, né la volontà dell'ente di dismettere o non utilizzare il bene. In cassazione il ricorrente ha dedotto: omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c. per avere la sentenza attribuito rilievo a circostanze che, secondo lui, non escludevano il possesso ventennale già maturato nel 1989; errore di percezione sulla collocazione del locale; violazione degli artt. 1185 e 1141 c.c. per avere la corte negato l'animus possidendi nonostante le prove testimoniali; nullità della sentenza per avere la corte ritenuto che l'appello non contenesse specifiche critiche alla sentenza di primo grado; nullità per avere fondato la decisione sulla mancata prova della rinuncia dell'ente alla destinazione pubblica del bene; e omesso esame circa la dedotta tempestiva produzione dell'atto di appello notificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi di vizio motivazionale e di omesso esame del fatto decisivo perché, ratione temporis, operava la preclusione della "doppia conforme" ex art. 348-ter c.p.c., essendo sovrapponibili le motivazioni di primo e secondo grado. Ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo sulla violazione di legge perché diretto in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Infine, ha dichiarato inammissibili i motivi sulle asserite nullità processuali perché non decisivi, non specificavano le norme processuali violate e colpivano affermazioni qualificabili come obiter dicta, senza incidere sulla ratio decidendi. Non sono state liquidate spese, poiché le parti vittoriose erano rimaste intimate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione quando la controversia sia definita da una doppia conforme con motivazioni sostanzialmente sovrapponibili.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Le censure di nullità devono individuare specificamente la violazione processuale e colpire la ratio decidendi; non sono ammissibili se rivolte a mere affermazioni marginali della sentenza.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme, è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. sul fatto decisivo, ove le motivazioni di merito siano sostanzialmente coincidenti.
art. 1141 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di animus possidendi e qualificazione del possesso ai fini dell'usucapione.
art. 1185 c.c.
Richiamato dal ricorrente nel medesimo contesto, ma senza che la Corte affronti una specifica interpretazione della norma nel merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può utilmente fondarsi sul vizio di omesso esame di fatti decisivi se le sentenze di primo e secondo grado hanno motivazioni sostanzialmente coincidenti.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito, delle prove testimoniali o documentali e dell'attendibilità delle risultanze istruttorie.
- La deduzione di violazione di legge è inammissibile quando pretende di ribaltare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito senza individuare un errore di sussunzione fondato su fatti già definitivamente accertati.
- Le censure processuali sono inammissibili se non indicano specificamente le norme asseritamente violate e se non incidono sulla ratio decidendi della sentenza impugnata, ma solo su argomenti accessori o obiter dicta.
Come è indicizzato
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