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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16781/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un soggetto privato aveva convenuto in giudizio un ente consortile e una provincia, chiedendo di essere dichiarato proprietario per usucapione ventennale di un locale adibito a officina, ricadente in un fabbricato storico denominato "Castello Emmarita". Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provato il possesso ad usucapionem; la corte d'appello aveva confermato, valorizzando che l'ente pubblico proprietario aveva acquistato il compendio immobiliare e poi eseguito lavori di manutenzione straordinaria, sicché non risultava interrotto il possesso dell'intero fabbricato, né provato l'animus possidendi esclusivo del ricorrente, né la volontà dell'ente di dismettere o non utilizzare il bene. In cassazione il ricorrente ha dedotto: omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c. per avere la sentenza attribuito rilievo a circostanze che, secondo lui, non escludevano il possesso ventennale già maturato nel 1989; errore di percezione sulla collocazione del locale; violazione degli artt. 1185 e 1141 c.c. per avere la corte negato l'animus possidendi nonostante le prove testimoniali; nullità della sentenza per avere la corte ritenuto che l'appello non contenesse specifiche critiche alla sentenza di primo grado; nullità per avere fondato la decisione sulla mancata prova della rinuncia dell'ente alla destinazione pubblica del bene; e omesso esame circa la dedotta tempestiva produzione dell'atto di appello notificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi di vizio motivazionale e di omesso esame del fatto decisivo perché, ratione temporis, operava la preclusione della "doppia conforme" ex art. 348-ter c.p.c., essendo sovrapponibili le motivazioni di primo e secondo grado. Ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo sulla violazione di legge perché diretto in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Infine, ha dichiarato inammissibili i motivi sulle asserite nullità processuali perché non decisivi, non specificavano le norme processuali violate e colpivano affermazioni qualificabili come obiter dicta, senza incidere sulla ratio decidendi. Non sono state liquidate spese, poiché le parti vittoriose erano rimaste intimate.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione quando la controversia sia definita da una doppia conforme con motivazioni sostanzialmente sovrapponibili.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Le censure di nullità devono individuare specificamente la violazione processuale e colpire la ratio decidendi; non sono ammissibili se rivolte a mere affermazioni marginali della sentenza.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. sul fatto decisivo, ove le motivazioni di merito siano sostanzialmente coincidenti.

  • art. 1141 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di animus possidendi e qualificazione del possesso ai fini dell'usucapione.

  • art. 1185 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel medesimo contesto, ma senza che la Corte affronti una specifica interpretazione della norma nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può utilmente fondarsi sul vizio di omesso esame di fatti decisivi se le sentenze di primo e secondo grado hanno motivazioni sostanzialmente coincidenti.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito, delle prove testimoniali o documentali e dell'attendibilità delle risultanze istruttorie.
  • La deduzione di violazione di legge è inammissibile quando pretende di ribaltare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito senza individuare un errore di sussunzione fondato su fatti già definitivamente accertati.
  • Le censure processuali sono inammissibili se non indicano specificamente le norme asseritamente violate e se non incidono sulla ratio decidendi della sentenza impugnata, ma solo su argomenti accessori o obiter dicta.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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