Sentenza n. 2698/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del Ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di convocazione per l'attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso per studio universitario
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., un'azione avverso il silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio universitario. Nel corso del giudizio, il Ministero ha documentato che la competente Ambasciata aveva fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'intervenuta fissazione dell'appuntamento e, quindi, l'attivazione del procedimento per il rilascio del visto, avesse integralmente soddisfatto la pretesa azionata. La decisione è stata fondata sul combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione del comportamento operoso dell'Amministrazione, con obbligo per quest'ultima di restituire al ricorrente il contributo unificato eventualmente versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
azione avverso il silenzio-inadempimento
Disciplina l'azione proposta contro il silenzio dell'Amministrazione; l'attivazione del procedimento durante il giudizio determina il venir meno dell'interesse alla decisione sulla domanda originaria.
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessata materia del contendere
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa azionata è integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nell'azione avverso il silenzio-inadempimento, la fissazione dell'appuntamento e l'attivazione del procedimento amministrativo richiesto possono integrare il soddisfacimento della pretesa azionata e comportare la cessazione della materia del contendere, senza necessità di definire nel merito il contenuto del provvedimento finale.
- Quando l'Amministrazione soddisfa la pretesa del ricorrente durante il giudizio sul silenzio mediante l'attivazione del procedimento richiesto, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- Il comportamento operoso dell'Amministrazione sopravvenuto alla proposizione dell'azione avverso il silenzio può giustificare la compensazione delle spese, ferma restando la restituzione al ricorrente del contributo unificato eventualmente versato.
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