Sentenza del 08/03/2019 n. 1330 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accise, dazi e diritti doganali - Riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione - Mancata dichiarazione di depositi di carburanti ad imposta assolta - Infedeltà della dichiarazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva omesso, nella dichiarazione necessaria per usufruire dei benefici previsti per il settore dell’autotrasporto, di indicare la titolarità di depositi o distributori privati di carburante ad imposta assolta, nonché la capacità di stoccaggio dei relativi serbatoi contenenti gasolio destinato al rifornimento degli autoveicoli agevolabili. Tale omissione ha reso infedele la dichiarazione sostitutiva posta a fondamento del beneficio.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta infondata. L’omessa indicazione dei depositi o distributori privati e della loro capacità di stoccaggio integra una dichiarazione non veritiera o incompleta rilevante ai fini dell’agevolazione. Ne consegue la decadenza dal beneficio ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 445/2000, restando inoltre astrattamente applicabili le conseguenze penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
Norme richiamate
d.P.R. 445/2000, art. 75
In caso di non veridicità della dichiarazione resa, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
La dichiarazione infedele, anche quando derivi dall’omissione di informazioni rilevanti per verificare i presupposti dell’agevolazione, comporta la decadenza dal beneficio ottenuto sulla sua base.
d.P.R. 445/2000, art. 76
Le dichiarazioni mendaci e gli atti falsi possono comportare responsabilità penale, secondo quanto previsto dalla norma.
d.P.R. 277/2000, art. 3
Disciplina le modalità e i presupposti per la fruizione dei benefici fiscali nel settore dell’autotrasporto, inclusi quelli relativi alla riduzione dell’accisa sul gasolio.
Massime di principio
- Chi richiede un’agevolazione fiscale mediante dichiarazione sostitutiva deve indicare integralmente tutti i fatti e beni rilevanti ai fini della verifica dei presupposti del beneficio.
- L’omissione di un’informazione richiesta dalla dichiarazione può essere equiparata a una dichiarazione non veritiera quando impedisce o altera il controllo dell’Amministrazione sui requisiti dell’agevolazione.
- La decadenza dal beneficio può derivare dalla sola non veridicità della dichiarazione, senza che sia necessariamente dimostrata un’intenzione fraudolenta, ferma restando la distinta valutazione dell’eventuale responsabilità penale.
- Per le agevolazioni relative al carburante, la titolarità di depositi o distributori privati e la capacità dei serbatoi sono elementi rilevanti e devono essere dichiarati quando richiesti dalla disciplina applicabile.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare con particolare attenzione completezza, accuratezza e aggiornamento delle dichiarazioni rese all’Amministrazione, poiché le omissioni possono comportare restituzione del beneficio, sanzioni e, nei casi previsti, conseguenze penali.
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