Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06817/2026 del 19/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 23/05/2025 che aveva rigettato la richiesta di restituzione di € 252.736,93 sottoposti a sequestro preventivo, somme la cui efficacia del sequestro era cessata in seguito alla sentenza n.197/2024. La Fondazione/domanda sosteneva che le somme derivassero da donazioni legittime (bonifici dall'estero) e che non fosse necessaria forma specifica per la validità delle liberalità; lamentava inoltre carenza motivazionale e mancata esecuzione di accertamenti istruttori richiesti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Ha confermato che la cessazione dell'efficacia del sequestro non determina automaticamente la restituzione alla parte che ne era detentrice: la restituzione deve andare a chi provi positivamente lo ius possidendi. Il Tribunale aveva ritenuto l'origine delle somme illecita e la Fondazione fittizia/strumentale, non avendo la parte dimostrato la lecita provenienza dei fondi né fornito titolo adeguato. La Corte ha inoltre ritenuto generica la richiesta che il giudice dell'esecuzione compisse indagini in luogo della parte, ribadendo l'onere probatorio del richiedente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di € 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1‑bis, cod. proc. pen.

    "ricorso trattato ai sensi dell’art. 611, comma 1bis, cod. proc. pen."

    Provvedimento riferito alla modalità di trattazione del ricorso in Cassazione; citato a titolo procedurale per la trattazione del ricorso.

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    "opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen."

    La Corte ha richiamato la riformulazione del gravame come opposizione ex art. 667(4) e ricordato la funzione del giudice dell'esecuzione nel riesame dell'istanza di restituzione.

  • art. 666, comma 1, cod. proc. pen.

    "Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore"

    Richiama il carattere iniziativo del procedimento esecutivo: l'attivazione e la produzione delle prove spettano all'interessato, non al giudice d'ufficio.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    citato ai fini della condanna alle spese e al pagamento per la cassa delle ammende

    Norma invocata per disporre la condanna alle spese processuali e per l'ammenda in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa.

  • artt. 782 e 783 cod. civ.

    "invalidità delle donazioni ... donazioni nulle ex art. 782 e 783 cod. civ."

    La Corte ha richiamato la doglianza della parte sulla presunta nullità/formalità delle donazioni; il Tribunale aveva però ritenuto le liberalità apparenti e il veicolo fittizio, con conseguente impossibilità per la Fondazione di provare la lecita provenienza.

Massime di principio

  • La cessazione dell'efficacia di un sequestro (es. per proscioglimento/assoluzione) non comporta automaticamente la restituzione al detentore: la restituzione va a chi prova positivamente lo ius possidendi.
  • L'onere della prova della titolarità e della lecita provenienza dei beni sequestrati grava sull'istante che chiede la restituzione; il giudice dell'esecuzione non è tenuto a sostituirsi alla parte per acquisire prove in sua vece.
  • La semplice intestazione del conto corrente o il possesso materiale non bastano a dimostrare il diritto alla restituzione: serve un titolo giuridico e documentale che colleghi il richiedente alla somma.
  • Se esistono elementi che indicano natura fittizia/illegittima delle liberalità (es. causali fittizie, bonifici da soggetti ignoti/esteri con apparente artifizio), ciò indebolisce la pretesa restitutoria della parte che non dimostri la lecita provenienza.
  • In sede di opposizione ex art. 667 c.p.p. il giudice dell'esecuzione deve motivare specificamente sulle argomentazioni della parte; tuttavia, la parte non può limitarsi ad affermazioni generiche: servono prove concrete (movimenti bancari, documentazione dei donatori, corrispondenza, attestazioni).
  • In casi analoghi è opportuno che il richiedente anticipi e produca documentazione bancaria dettagliata, identificazione dei donanti, eventuali atti costitutivi dell'ente e prove dell'assenza di scopo di lucro, per soddisfare l'onere probatorio richiesto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.