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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21388/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza di patteggiamento del 22/07/2014 (irrevocabile 08/10/2014). La difesa ha dedotto che il reato oggetto della sentenza di patteggiamento si era estinto per decorso del termine previsto dall'art. 445, comma 2, c.p.p. (estinzione che si perfeziona ipso iure al termine legale), già il 08/10/2019; di conseguenza non poteva essere operata la revoca della sospensione condizionale della pena sulla base di una successiva condanna divenuta irrevocabile nel 2022. Il ricorrente ha richiamato giurisprudenza della Cassazione che afferma che l'estinzione prevista dall'art. 445, comma 2, c.p.p. opera automaticamente e impedisce la revoca della sospensione condizionale anche se nel quinquennio successivo fosse commesso altro delitto.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, disponendo il rinvio al GIP del Tribunale di Genova per un nuovo giudizio. La Corte ha richiamato il principio di diritto secondo cui l'estinzione del reato operante ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p. è una causa estintiva che opera ipso iure al decorso del termine legale e impedisce la revoca della sospensione condizionale concessa con la stessa sentenza di applicazione della pena; pertanto il precedente provvedimento di revoca non aveva tenuto conto di tale effetto estintivo e doveva essere annullato.

Norme richiamate

  • art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    "l'estinzione del reato e di ogni effetto penale"

    Disposizione che stabilisce l'estinzione del reato e dei suoi effetti al decorso del termine previsto per il patteggiamento; la Corte interpreta tale estinzione come causa estintiva che opera ipso iure, senza necessità di specifica declaratoria del giudice dell'esecuzione

  • art. 168, primo comma, n.1, cod. pen.

    Norma richiamata nella motivazione in relazione alla disciplina delle cause di estinzione e degli effetti penali; utilizzata per valutare la compatibilità della revoca della sospensione con la intervenuta estinzione del reato

  • Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 26685 del 10/04/2019 (PG c/ Lacchini)

    "la dichiarazione di estinzione del reato oggetto di sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., impedisce la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la medesima sentenza"

    Giurisprudenza consolidata che conferma il principio che l'estinzione ex art. 445, comma 2, c.p.p. impedisce la revoca della sospensione condizionale anche se nel quinquennio dall'irrevocabilità sia stato commesso altro delitto

Massime di principio

  • L'estinzione del reato prevista dall'art. 445, comma 2, c.p.p. opera ipso iure al decorso del termine legale e non necessita di una pronuncia formale del giudice dell'esecuzione per produrre i suoi effetti.
  • Se il reato oggetto di patteggiamento si è estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., non è possibile revocare la sospensione condizionale della pena concessa con la stessa sentenza, anche se è emersa successivamente una condanna per altro reato nel quinquennio dall'irrevocabilità.
  • Prima di adottare una misura di revoca della sospensione condizionale, il giudice dell'esecuzione deve verificare le date di irrevocabilità della sentenza di patteggiamento e l'eventuale decorso del termine utile per l'estinzione ex art. 445 c.p.p.; l'accertamento di fatto è rilevante e vincolante rispetto all'applicazione automatica dell'estinzione.
  • Per il difensore è fondamentale produrre e documentare le date di irrevocabilità e l'eventuale decorso del termine per l'estinzione (es. sentenza di patteggiamento e relativi decreti) e richiedere, se necessario, la declaratoria di estinzione ovvero l'annullamento dei provvedimenti di revoca basati su presupposti ormai estinti.
  • Se l'estinzione interviene dopo che la sospensione è stata già revocata in via definitiva, occorre valutare se la revoca sia stata eseguita correttamente e se esistano rimedi per far valere l'estinzione intervenuta (possibile istanza di revisione o rimedi a seconda della fase procedimentale).
  • La pubblica accusa può richiedere la revoca della sospensione, ma il giudice dell'esecuzione deve applicare i principi di diritto consolidati dalla Cassazione: non può fondare la revoca su reati che non abbiano effettivamente inciso mentre il reato di riferimento era ancora non estinto.

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