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Sentenza

Sentenza n. 831/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 644/2024 emessa dal Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, nel giudizio R.G. n. 257/2024, pubblicata in data 12.11.2024, notificata il 14.11.2024 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato alla corresponsione in favore della ricorrente della somma di € 791,52, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docente.

Giustizia amministrativa202600174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 791,52, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, notificata al Ministero il 14 novembre 2024, e il pagamento della sorte capitale e degli interessi legali. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale, senza contestare l'inadempimento. Il TAR ha verificato la sussistenza dei presupposti processuali: la sentenza azionata era stata attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149/2022; era stata notificata via PEC al domicilio reale dell'Amministrazione; al momento della proposizione del ricorso era decorso senza esito il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l'avvio di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, termine applicabile anche al giudizio di ottemperanza. La domanda non comprendeva le spese processuali liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari, per le quali la ricorrente non avrebbe comunque avuto legittimazione a chiedere l'ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, accertando l'inadempimento del Ministero rispetto al giudicato civile. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare alla ricorrente le somme liquidate nella sentenza azionata, comprensive di capitale e interessi legali, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delegare l'esercizio concreto dei poteri a un dirigente o funzionario della direzione generale competente; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni, previa segnalazione della ricorrente. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, rimborso dell'eventuale contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, considerata la serialità dell'inottemperanza ministeriale relativa al pagamento della retribuzione professionale docente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile azionata può essere prodotta come copia attestata conforme all'originale; dopo le modifiche normative richiamate dal TAR non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nel quadro della disciplina della conformità della copia del titolo esecutivo.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    Ha abrogato, secondo il TAR, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto per l'avvio di azioni esecutive contro la pubblica amministrazione, si applica anche alla proposizione del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza civile nei confronti di una pubblica amministrazione, è necessario che il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all'Amministrazione e che sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • La copia della sentenza civile attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c. è idonea a fondare il giudizio di ottemperanza senza necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva, secondo la disciplina risultante dalle modifiche del d.lgs. 149/2022.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato civile e verificati i presupposti processuali, il giudice amministrativo ordina all'Amministrazione di adempiere entro un termine e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Le spese processuali liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari non possono essere azionate in ottemperanza dalla parte assistita, priva di legittimazione rispetto a tale specifico credito.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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