Sentenza n. 4957/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento – del provvedimento di annullamento d'ufficio del silenzio-assenso formatosi sul Permesso di Costruire n. 09/2025, emesso dal VII Settore - Urbanistica, Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Sant'Antimo, in data 19 giugno 2026, Prot. n. 0019525, notificato alla ricorrente in pari data; – di ogni atto presupposto, connesso, preparatorio e consequenziale, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela notificata in data 27 maggio 2026, Prot. n. 0016607; – di ogni ulteriore atto comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ancorché non ancora conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di annullamento d’ufficio del silenzio-assenso formatosi su un’istanza di permesso di costruire
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria o soggetto attuatore)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento del Comune che, oltre il termine annuale ordinariamente previsto per l’annullamento d’ufficio, aveva rimosso il silenzio-assenso formatosi sull’istanza di permesso di costruire. Ha dedotto: l’insussistenza di una falsa rappresentazione dei fatti idonea a consentire il superamento del termine decadenziale; la tardività dell’autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 1, della l. n. 241/1990; il difetto di motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale e sull’affidamento maturato; la mancata valutazione delle osservazioni procedimentali e l’introduzione di vizi non previamente contestati; il difetto di istruttoria e il travisamento quanto alle contestazioni tecnico-documentali; la violazione dei principi di proporzionalità e conservazione, per non avere il Comune valutato soluzioni meno afflittive della rimozione integrale del titolo, quali prescrizioni, annullamento parziale, convalida o integrazioni; nonché gli effetti conformativi conseguenti all’eventuale annullamento dell’atto di autotutela. Il Comune non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per il vizio motivazionale assorbente. Il provvedimento era stato adottato oltre il termine annuale previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, della l. n. 241/1990, ritenendo applicabile l’eccezione relativa alla falsa rappresentazione dei fatti. Tuttavia, l’amministrazione si era limitata ad affermare che il silenzio-assenso era stato invocato per un progetto non conforme alla disciplina urbanistica e normativa, senza indicare dichiarazioni false, omesse o fuorvianti né spiegare il loro concreto nesso con la formazione del titolo illegittimo. La mera difformità del progetto dalla disciplina urbanistico-edilizia non integra, di per sé, la falsa rappresentazione richiesta per superare il termine decadenziale, occorrendo l’individuazione di condotte non veritiere, reticenti o fuorvianti imputabili al privato e causalmente rilevanti nella formazione del titolo. Il provvedimento è stato quindi annullato per difetto di motivazione sui presupposti dell’autotutela tardiva. Il Comune dovrà rieditare il procedimento e rinnovare la motivazione secondo i criteri indicati nella sentenza. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990
L’annullamento d’ufficio deve essere esercitato entro il termine previsto dalla legge; nel caso deciso, il provvedimento comunale è stato adottato oltre il termine annuale.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
Il superamento del termine decadenziale richiede la dimostrazione di una falsa rappresentazione dei fatti, mediante dichiarazioni non veritiere, reticenti o fuorvianti causalmente incidenti sulla formazione del titolo illegittimo; la mera non conformità del progetto alla disciplina urbanistica non è sufficiente.
art. 20 d.P.R. 380/2001
La disposizione disciplina il procedimento per il rilascio del permesso di costruire e la formazione del silenzio-assenso; il provvedimento impugnato riguardava la rimozione in autotutela del titolo tacito.
art. 60 c.p.a.
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, previa informazione alle parti della possibile decisione in camera di consiglio.
Massime di principio
- La mera difformità di un progetto dalla disciplina urbanistica ed edilizia non integra, di per sé, la falsa rappresentazione dei fatti che consente di superare il termine decadenziale per l’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, della l. n. 241/1990.
- Per esercitare tardivamente l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio, l’amministrazione deve individuare e motivare specificamente l’esistenza di dichiarazioni false, omesse, reticenti o fuorvianti del privato, nonché la loro incidenza causale sulla formazione del titolo illegittimo.
- Quando l’amministrazione esercita l’autotutela oltre il termine ordinario invocando la falsa rappresentazione, la motivazione deve rendere comprensibile l’iter logico seguito per ritenere superato il termine decadenziale; un richiamo generico alla non conformità urbanistica del progetto determina l’illegittimità dell’atto per difetto di motivazione.
- L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento di autotutela per difetto di motivazione impone all’amministrazione, nei limiti dell’effetto conformativo della sentenza, di rieditare il procedimento e di rinnovare la motivazione nel rispetto dei presupposti legali dell’autotutela tardiva.
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