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Sentenza

Sentenza n. 6371/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602724

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica del docente, liquidando le spese di primo grado in euro 400,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La parte appellante non ha contestato l’accoglimento della domanda relativa all’attribuzione della Carta elettronica, ma esclusivamente la liquidazione delle spese processuali di primo grado, ritenuta meramente simbolica e sproporzionata rispetto ai parametri forensi. Ha dedotto la violazione dei decreti ministeriali sui parametri per la liquidazione dei compensi professionali, dell’art. 2233, comma 2, c.c., degli artt. 24, 111 e 113 Cost., degli artt. 26 e 88 c.p.a., degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’art. 6 CEDU, dell’art. 117 Cost. e dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. In particolare, ha sostenuto che la serialità della controversia non potesse giustificare una liquidazione inferiore ai minimi tabellari e che l’importo dovesse essere rideterminato in euro 1.189,00 oltre accessori.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha chiarito che l’abrogazione delle tariffe professionali elimina il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari: i parametri ministeriali costituiscono criteri di riferimento, dai quali il giudice può discostarsi, purché motivi adeguatamente, soprattutto quando lo scostamento sia apprezzabile e rilevante. Resta tuttavia il limite dell’art. 2233, comma 2, c.c., che vieta la liquidazione di somme meramente simboliche e non conformi al decoro professionale. Nel caso concreto, il TAR si era limitato a richiamare il carattere seriale della controversia senza spiegare adeguatamente la quantificazione di euro 400,00 né giustificare una compensazione parziale. La motivazione è stata ritenuta insufficiente anche in rapporto al principio di effettività della tutela giurisdizionale, poiché la controversia era stata necessitata dal comportamento dell’amministrazione, già più volte riconosciuto illegittimo in sede giurisdizionale. La serialità non giustifica di per sé la riduzione delle spese e può, anzi, aggravare la responsabilità dell’amministrazione che persista nel negare una prestazione dovuta. In riforma della sentenza, le spese del primo grado sono state liquidate equitativamente in euro 800,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La richiesta di euro 1.189,00 non è stata integralmente accolta. Le spese del grado d’appello sono state compensate in ragione dell’accoglimento solo parziale.

Norme richiamate

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione

    Costituisce il limite legale alla liquidazione del compenso professionale: non possono essere liquidate somme simboliche o non conformi al decoro della professione, pur non essendo più vigenti minimi tariffari inderogabili.

  • artt. 4 e 5 d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    i valori medi di cui alle tabelle allegate [...] possono essere aumentati o diminuiti fino al 50 per cento

    I parametri ministeriali orientano la liquidazione giudiziale delle spese e consentono scostamenti motivati; non configurano, secondo il Collegio, minimi tariffari inderogabili.

  • art. 13, comma 6, l. 31 dicembre 2012, n. 247

    Prevede l’adozione ministeriale dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali, soggetti ad aggiornamento periodico.

  • art. 9, comma 1, d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012

    Ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate, facendo venir meno il precedente vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.

  • d.m. 13 agosto 2022, n. 147

    Ha aggiornato i parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi professionali, che restano criteri di riferimento per il giudice.

  • art. 26 c.p.a.

    Rileva quale base normativa della regolazione delle spese nel processo amministrativo.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in materia di condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.

  • art. 24 Cost.

    La liquidazione delle spese deve contribuire a rendere effettivo il diritto di difesa e di accesso alla tutela giurisdizionale.

  • art. 113 Cost.

    La disciplina delle spese non può compromettere l’effettività della tutela contro gli atti della pubblica amministrazione.

  • art. 47 CDFUE

    Rafforza il principio di effettività della tutela giurisdizionale, rilevante nella valutazione di una liquidazione manifestamente insufficiente e non motivata.

  • art. 6, § 1, CEDU

    Richiamato in relazione al principio dell’equo processo e all’effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 13, l. n. 247/2012

    Prevede che il compenso professionale sia di regola pattuito per iscritto e che, in mancanza di determinazione scritta, sia liquidato sulla base dei parametri ministeriali.

Massime di principio

  • L’abrogazione delle tariffe professionali elimina l’inderogabilità legale dei minimi tariffari; i parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi costituiscono criteri di riferimento dai quali il giudice può discostarsi, purché esponga le ragioni dello scostamento, soprattutto quando esso sia apprezzabile e rilevante.
  • Nel liquidare le spese processuali, il giudice amministrativo conserva un ampio potere discrezionale ed equitativo, ma non può riconoscere somme meramente simboliche o non conformi al decoro professionale, in violazione dell’art. 2233, comma 2, c.c.
  • La liquidazione delle spese in misura manifestamente inferiore ai parametri ministeriali richiede una motivazione concreta sui criteri utilizzati; il mero richiamo al carattere seriale della controversia non è sufficiente.
  • La serialità del contenzioso non giustifica automaticamente la riduzione delle spese processuali e, quando l’amministrazione persista nel negare una posizione già riconosciuta illegittimamente lesa, può costituire una ragione contraria alla compensazione o alla forte riduzione delle spese.
  • La regolazione delle spese processuali deve rispettare il principio di effettività della tutela giurisdizionale: una liquidazione manifestamente insufficiente e non adeguatamente motivata può compromettere l’effettivo esercizio del diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneVizi formali non invalidantiProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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