Sentenza n. 4029/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 00551/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Emilia-Romagna che aveva respinto il ricorso contro il diniego di rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio di un impianto di distribuzione carburante
Esito
Favorevole al resistente (unione di comuni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha appellato la sentenza del TAR Emilia-Romagna che aveva respinto il ricorso contro l'atto del 28 marzo 2024, n. 405, con cui l'Unione dei Comuni aveva rigettato l'istanza di rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio di un impianto di distribuzione carburante. L'appello, notificato il 19 dicembre 2025, è stato contestato dall'amministrazione per irricevibilità, poiché la sentenza di primo grado, pubblicata il 22 maggio 2025 e notificata nella stessa data al precedente difensore della società, avrebbe dovuto essere impugnata entro il 21 luglio 2025. La società appellante ha successivamente dichiarato di non avere più interesse al ricorso, riconoscendo la tardività dell'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. La dichiarazione dell'appellante non è stata qualificata come rinuncia processuale idonea a determinare l'estinzione del giudizio, poiché non risultavano rispettate le formalità richieste dall'art. 84, comma 3, c.p.a. La decisione è stata quindi adottata per sopravvenuta carenza di interesse, anche in ragione del riconoscimento, da parte dell'appellante, della fondatezza dell'eccezione di tardività sollevata dall'amministrazione. Le spese processuali sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato insieme alle altre norme processuali nel quadro della decisione sull'improcedibilità dell'appello.
art. 38 c.p.a.
Richiamato come disposizione applicabile al giudizio amministrativo.
art. 84, comma 3, c.p.a.
Le formalità previste per la rinuncia al ricorso non risultavano adempiute; pertanto, la dichiarazione dell'appellante non ha determinato l'estinzione del giudizio.
art. 84, comma 4, c.p.a.
In assenza delle formalità per la rinuncia, l'appello è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio non produce l'estinzione per rinuncia se non sono rispettate le formalità previste dall'art. 84, comma 3, c.p.a.; in tal caso il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- Il riconoscimento da parte dell'appellante della tardività del proprio gravame e della fondatezza dell'eccezione preliminare della controparte integra una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell'appello, senza comportare necessariamente l'estinzione per rinuncia in assenza delle formalità di legge.
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