Sentenza n. 3791/2026 - Roma, Sezione 4
per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’accertamento: - dell’illegittimità del silenzio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economica e delle Finanze relativo al procedimento per l’aggiornamento del piano economico finanziario della concessione autostradale della Tratta A32 Torino-Bardonecchia per il quinquennio regolatorio 2019 – 2023 e per il quinquennio regolatorio 2024 – 2028; e per la condanna: - del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad adottare, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro e non oltre 30 giorni ex art. 117, comma 2, cod.proc.amm., il provvedimento di conclusione del procedimento di aggiornamento del piano economico finanziario della concessione autostradale della Tratta A32 Torino-Bardonecchia per il quinquennio regolatorio 2019 – 2023 e per il quinquennio regolatorio 2024 – 2028; con contestuale nomina: del commissario ad acta ex art. 117, comma 3, cod.proc.amm. per l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di cui sopra per il caso in cui lo stesso non venisse adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economica e delle Finanze, nel termine assegnato; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus s.p.a. il 12 maggio 2025: per l'annullamento: (i) del provvedimento prot. 5474 in data 24 febbraio 2025 a firma del Direttore Generale della Direzione generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti concessori autostradali presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante “rigetto delle proposte di aggiornamento del PEF presentate” dalla S.I.T.A.F. s.p.a. per l’aggiornamento del piano economico finanziario di Concessione relativo ai periodi regolatori 2019 – 2023 e 2024 – 2028; (ii) di ogni ulteriore atto a questo annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sul procedimento di aggiornamento del piano economico finanziario della concessione autostradale per i quinquenni regolatori 2019-2023 e 2024-2028; successivamente, provvedimento di rigetto delle proposte di aggiornamento del PEF
Esito
La controversia
La società concessionaria aveva proposto ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio dei Ministeri sul procedimento di aggiornamento del piano economico finanziario della concessione autostradale e per la condanna delle amministrazioni alla conclusione del procedimento entro un termine assegnato dal giudice, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Con motivi aggiunti aveva inoltre impugnato il provvedimento ministeriale che aveva rigettato le proposte di aggiornamento del PEF relative ai periodi regolatori 2019-2023 e 2024-2028, nonché gli atti connessi, presupposti e consequenziali. Prima dell'udienza, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e ha chiesto la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha ritenuto applicabile l'art. 84 c.p.a., secondo cui la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado e, quando la rinuncia è notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e non vi è opposizione delle parti interessate alla prosecuzione, il processo si estingue. Nel caso concreto, la rinuncia era stata notificata alle parti costituite e l'Amministrazione non si era opposta. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della natura processuale della pronuncia, della complessità della vicenda fattuale e della mancata opposizione dell'Amministrazione alla richiesta di compensazione.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
La rinuncia ritualmente notificata e non opposta determina l'estinzione del processo.
art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, effettuata secondo le forme previste dall'art. 84 c.p.a., notificata alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e non opposta da chi abbia interesse alla prosecuzione, determina l'estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate quando la natura processuale della pronuncia, la complessità della vicenda e la mancata opposizione delle amministrazioni resistenti giustificano tale regolazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 468/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 469/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 31/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 32/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 33/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 404/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →