Sentenza n. 358/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento della deliberazione di Consiglio comunale n. 85 del 27.12.2024 di “ANNULLAMENTO/REVOCA della delibera di Consiglio n. 59 del 29.06.2023 relativa a “REALIZZAZIONE AUDITORIUM - approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica, adozione variante al PRG, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità”; nonché della nota del Comune di Cerignola del 17.01.2025 consegnata al ricorrente in data 27.01.2025, del Dirigente dei Servizi Tecnici, con cui si è comunicata la revoca dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo; di ogni altro atto ad essi presupposto connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione consiliare di annullamento e revoca della precedente delibera relativa alla realizzazione di un auditorium, alla variante urbanistica, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, nonché nota di revoca dell'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la decisione del Comune di non realizzare più l'auditorium sul suo terreno e di rimuovere in autotutela la precedente deliberazione che aveva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, adottato la variante urbanistica, apposto il vincolo preordinato all'esproprio e dichiarato la pubblica utilità dell'opera. Deduceva: difetto di motivazione della deliberazione impugnata; contraddittorietà dell'atto per avere contestualmente disposto annullamento e revoca, istituti fondati su presupposti differenti; violazione degli obblighi partecipativi per omessa comunicazione di avvio del procedimento. La deliberazione comunale era motivata sia dalla mancata comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, quale vizio procedimentale, sia dalla sopravvenuta indisponibilità o incertezza delle risorse regionali o europee necessarie per realizzare l'intero intervento, comprensivo del parco urbano e della viabilità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il Comune aveva proceduto a una diversa localizzazione dell'opera e aveva approvato e definitivamente aggiudicato l'appalto integrato per progettazione ed esecuzione. Tali atti non erano stati impugnati e l'eventuale annullamento della deliberazione originaria non avrebbe procurato al ricorrente un'utilità concreta, essendo ormai definitiva la localizzazione alternativa. Il giudice ha escluso anche l'efficacia caducante dell'eventuale annullamento sugli atti successivi, poiché la procedura di appalto produceva effetti favorevoli nei confronti dell'aggiudicatario, avente la qualità di controinteressato; la presenza di tale controinteressato impedisce che l'annullamento della delibera esplichi una portata caducante invece che meramente invalidante. Per ragioni di giustizia sostanziale, il TAR ha comunque esaminato il merito e lo ha ritenuto infondato. Ha escluso il difetto di motivazione, poiché le ragioni dell'intervento comunale erano chiare e puntualmente contestate dal ricorrente. Ha escluso la contraddittorietà derivante dal contestuale riferimento ad annullamento e revoca, ritenendo ammissibile che il medesimo atto sia fondato su ragioni autonome, contestuali e concorrenti: un vizio procedimentale può rendere l'atto annullabile, mentre sopravvenienze fattuali possono renderlo non più attuale e quindi revocabile. Ha inoltre respinto la censura partecipativa applicando la dequotazione dei vizi formali, poiché l'insufficienza delle risorse economiche era incontestata e la partecipazione non avrebbe potuto condurre a una diversa decisione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
l. 241/1990
La sentenza richiama gli istituti dell'annullamento e della revoca in autotutela e il principio di dequotazione dei vizi formali, senza indicare nel testo gli specifici articoli applicati.
art. 21-octies l. 241/1990
Il principio di dequotazione dei vizi formali è applicato alla violazione delle garanzie partecipative, ritenuta non invalidante perché la partecipazione non avrebbe potuto modificare il contenuto della decisione, fondata sull'assenza delle risorse necessarie.
Massime di principio
- Un ricorso contro la localizzazione originaria di un'opera pubblica diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l'amministrazione abbia definitivamente localizzato l'opera altrove e abbia approvato e aggiudicato la relativa procedura, se il ricorrente non impugna gli atti sopravvenuti.
- L'annullamento dell'atto presupposto non produce automaticamente efficacia caducante sugli atti successivi favorevoli a un terzo controinteressato, quando tali atti abbiano una propria autonoma efficacia e non siano stati impugnati.
- Uno stesso provvedimento amministrativo può essere rimosso contestualmente per annullamento e revoca quando ricorrano, in via autonoma e concorrente, sia vizi di legittimità originari o procedimentali sia sopravvenienze che abbiano modificato i presupposti fattuali e l'attualità dell'interesse pubblico.
- La violazione delle garanzie partecipative non comporta l'annullamento del provvedimento quando sia incontestato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, in particolare per la mancanza delle risorse economiche necessarie alla realizzazione dell'intervento pubblico.
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