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Sentenza

Sentenza n. 877/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501916

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Venezia, Sezione Lavoro, relativa alla spettanza della carta docente per gli anni scolastici di insegnamento a tempo determinato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 459/2023, notificata all’Amministrazione il 30 giugno 2023, e per rendere spendibile il bonus annuo di 500 euro previsto per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, anche con riferimento agli anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato. Nel corso del giudizio, il difensore della ricorrente ha dichiarato che, dopo la notificazione del ricorso, il Ministero ha provveduto a mettere a disposizione le somme dovute.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l’Amministrazione ha dato tardivamente esecuzione alla sentenza, rendendo disponibili le somme spettanti. Ai fini della soccombenza virtuale, il Collegio ha ritenuto fondata la domanda, considerata la pacifica spettanza delle somme e l’adempimento intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. Tuttavia, ha ravvisato ragioni di compensazione parziale delle spese nell’adempimento spontaneo, sebbene tardivo, qualificato come comportamento conciliativo dell’Amministrazione. Le spese, liquidate complessivamente in 800 euro, sono state compensate per metà e poste per la restante metà, pari a 400 euro, a carico del Ministero, oltre restituzione del contributo unificato, spese generali del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il contributo unificato è stato posto a carico della parte soccombente, nonostante la compensazione parziale delle spese.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione adotta un provvedimento o pone in essere una condotta integralmente satisfattiva della pretesa azionata.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È richiamato quale fondamento del diritto alle somme destinate all’aggiornamento e alla formazione del docente.

  • art. 26 c.p.a.

    Concorre a fondare il potere del giudice di regolare le spese secondo la soccombenza e di valutarne la compensazione in presenza di ragioni giustificative.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato congiuntamente all’art. 26 c.p.a. quale base del potere di compensare, in tutto o in parte, le spese di giudizio.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Il contributo unificato grava ex lege sulla parte soccombente e non può essere compensato né nell’an né nel quantum dal giudice, anche quando le spese di lite siano parzialmente compensate.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione esegue integralmente, nel corso del giudizio, la prestazione oggetto di una domanda di ottemperanza, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Ai fini della regolazione delle spese dopo la cessazione della materia del contendere, il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza della domanda alla luce della condotta amministrativa e della spettanza della pretesa.
  • L’adempimento spontaneo dell’Amministrazione successivo alla proposizione del ricorso, pur se tardivo, può costituire una ragione conciliativa idonea a giustificare la compensazione parziale delle spese di lite.
  • Il contributo unificato resta a carico della parte soccombente ex lege e non è suscettibile di compensazione da parte del giudice, anche quando le spese processuali siano compensate in tutto o in parte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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