Sentenza n. 877/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Venezia, Sezione Lavoro, relativa alla spettanza della carta docente per gli anni scolastici di insegnamento a tempo determinato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 459/2023, notificata all’Amministrazione il 30 giugno 2023, e per rendere spendibile il bonus annuo di 500 euro previsto per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, anche con riferimento agli anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato. Nel corso del giudizio, il difensore della ricorrente ha dichiarato che, dopo la notificazione del ricorso, il Ministero ha provveduto a mettere a disposizione le somme dovute.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l’Amministrazione ha dato tardivamente esecuzione alla sentenza, rendendo disponibili le somme spettanti. Ai fini della soccombenza virtuale, il Collegio ha ritenuto fondata la domanda, considerata la pacifica spettanza delle somme e l’adempimento intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. Tuttavia, ha ravvisato ragioni di compensazione parziale delle spese nell’adempimento spontaneo, sebbene tardivo, qualificato come comportamento conciliativo dell’Amministrazione. Le spese, liquidate complessivamente in 800 euro, sono state compensate per metà e poste per la restante metà, pari a 400 euro, a carico del Ministero, oltre restituzione del contributo unificato, spese generali del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il contributo unificato è stato posto a carico della parte soccombente, nonostante la compensazione parziale delle spese.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione adotta un provvedimento o pone in essere una condotta integralmente satisfattiva della pretesa azionata.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È richiamato quale fondamento del diritto alle somme destinate all’aggiornamento e alla formazione del docente.
art. 26 c.p.a.
Concorre a fondare il potere del giudice di regolare le spese secondo la soccombenza e di valutarne la compensazione in presenza di ragioni giustificative.
art. 92 c.p.c.
Richiamato congiuntamente all’art. 26 c.p.a. quale base del potere di compensare, in tutto o in parte, le spese di giudizio.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Il contributo unificato grava ex lege sulla parte soccombente e non può essere compensato né nell’an né nel quantum dal giudice, anche quando le spese di lite siano parzialmente compensate.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione esegue integralmente, nel corso del giudizio, la prestazione oggetto di una domanda di ottemperanza, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Ai fini della regolazione delle spese dopo la cessazione della materia del contendere, il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza della domanda alla luce della condotta amministrativa e della spettanza della pretesa.
- L’adempimento spontaneo dell’Amministrazione successivo alla proposizione del ricorso, pur se tardivo, può costituire una ragione conciliativa idonea a giustificare la compensazione parziale delle spese di lite.
- Il contributo unificato resta a carico della parte soccombente ex lege e non è suscettibile di compensazione da parte del giudice, anche quando le spese processuali siano compensate in tutto o in parte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 867/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 868/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 869/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 870/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 871/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 apr 2026Sentenza n. 872/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →