Cassazione Penale, Sentenza n. 5910/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa il 11/08/2023 dal G.I.P. presso il Tribunale di Arezzo in relazione ai reati di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata a frodi tributarie, emissione di fatture per operazioni inesistenti, fraudolenta dichiarazione fiscale ed autoriciclaggio. La difesa ha dedotto: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.); (2) violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione dei requisiti di attualità e concretezza delle esigenze cautelari (art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.). Successivamente al deposito del ricorso, è pervenuta dichiarazione di rinuncia all'impugnazione con documentazione che attesta la sostituzione della misura cautelare (dagli arresti domiciliari, già concessi, al divieto di esercizio di impresa e di uffici direttivi delle persone giuridiche) con provvedimento del G.I.P. del 13/11/2023.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, lett. a), c.p.p., per sopravvenuta carenza di interesse, sulla base della documentazione allegata alla dichiarazione di rinuncia (provvedimento del G.I.P. che ha sostituito la misura cautelare). Ha altresì escluso la condanna della parte alle spese e all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., ritenendo che la causa dell'inammissibilità (sopravvenuta carenza d'interesse) non fosse imputabile al ricorrente. In sintesi: ricorso dichiarato inammissibile; nessuna condanna alle spese né sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Disciplina la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza; il ricorrente contestava il vizio di motivazione su questo punto, ma la Corte non è entrata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Indica i criteri per la sussistenza delle esigenze cautelari (attualità e concretezza del pericolo); la doglianza del ricorrente riguardava la valutazione di tali requisiti, ma anche questa è rimasta insorta inammissibile per perdita di interesse.
art. 591, lett. a) cod. proc. pen.
Norma che consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; la Corte l'ha applicata per dichiarare il ricorso inammissibile dopo la sostituzione della misura cautelare.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la sanzione pecuniaria per il ricorso manifestamente infondato o abusivo; la Corte ha escluso l'applicazione della sanzione e la condanna alle spese perché l'inammissibilità è dovuta a causa non imputabile al ricorrente (sopravvenuta carenza d'interesse).
Massime di principio
- Se, dopo la proposizione di un ricorso avverso una misura cautelare, interviene un provvedimento che elimina l'interesse ad impugnare (es. sostituzione della misura detentiva con una misura non coercitiva), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- La documentazione che attesta la sopravvenuta modifica della situazione cautelare (provvedimento del giudice, comunicazioni ufficiali) è decisiva per dimostrare la carenza d'interesse e determinare l'inammissibilità.
- Quando l'inammissibilità deriva da una causa non imputabile al ricorrente (es. sopravvenuta estinzione dell'interesse), il giudice ordinariamente esclude la condanna alle spese e l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
- Prima di proporre o di mantenere un ricorso cautelare è importante verificare tempestivamente lo stato della misura (se è stata sostituita, attenuata o revocata), per evitare spese inutili e per adottare la strategia difensiva più adeguata (rinuncia documentata, modifica dell'impugnazione, ecc.).
- Se il proprio motivo di impugnazione riguarda vizi di motivazione su gravi indizi di colpevolezza o sull'attualità delle esigenze cautelari, è necessario che tali questioni restino attuali al momento della decisione; in caso contrario il merito potrebbe non essere esaminato per sopravvenuta carenza di interesse.
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