Sentenza n. 525/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento del decreto del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia nr. -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale compresi: - il provvedimento del DAP - Provveditorato Regionale Emilia Romagna – Marche di data del -OMISSIS-, avente ad oggetto: “Inchiesta disciplinare a carico del Vice Ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria -OMISSIS-, in servizio presso gli istituti penali di -OMISSIS-. Contestazione degli addebiti ex artt. 12 e 15 comma 4 del D. lgs. 449/1992 e ss. mm.”; - il provvedimento del Consiglio Centrale di disciplina del -OMISSIS-recante disposizione di supplemento istruttorio; - la deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina del Corpo di Polizia Penitenziaria del -OMISSIS- nel procedimento disciplinare n. -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria recante la sanzione disciplinare della deplorazione, unitamente agli atti del procedimento disciplinare
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Al Vice Ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria erano stati contestati comportamenti indisciplinati, irrispettosi, offensivi e verbalmente aggressivi nei confronti del Comandante di reparto, ai sensi dell’art. 5, comma 3, lettere g) e h), del d.lgs. n. 449/1992. Il Consiglio Centrale di disciplina, dopo l’istruttoria, aveva inizialmente prosciolto l’incolpato e proposto l’archiviazione, rilevando il lungo tempo trascorso, divergenze tra gli atti e irregolarità documentali. Il Capo del Dipartimento aveva tuttavia ritenuto viziata la motivazione e aveva sollecitato un supplemento istruttorio; il Consiglio aveva quindi riaperto il procedimento, dichiarato il Vice Ispettore responsabile e proposto la deplorazione, poi irrogata. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 120 d.P.R. n. 3/1957 e dell’art. 15 d.lgs. n. 449/1992, per tardività ed estinzione del procedimento; violazione degli artt. 16, comma 6, e 17, comma 3, d.lgs. n. 449/1992, perché l’Amministrazione avrebbe dovuto conformarsi al proscioglimento deliberato dal Consiglio di disciplina, senza riaprire d’ufficio l’istruttoria; violazione dell’art. 5, comma 3, lettere g) e h), d.lgs. n. 449/1992 e dell’art. 3 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, carenza dei presupposti e dell’istruttoria, in ragione dell’inattendibilità e contraddittorietà degli accertamenti.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto applicabile al procedimento disciplinare del personale dell’Amministrazione penitenziaria l’art. 120 d.P.R. n. 3/1957, in forza del rinvio previsto dall’art. 24, comma 5, d.lgs. n. 449/1992. Ai fini dell’interruzione del termine di novanta giorni rilevano soltanto gli atti recettizi specificamente rivolti all’incolpato. Poiché tra gli atti rilevanti erano trascorsi periodi superiori a novanta giorni, il procedimento doveva considerarsi estinto. Il TAR ha inoltre rilevato la violazione dei termini previsti dall’art. 15, commi 4 e 5, d.lgs. n. 449/1992: la trasmissione delle relazioni al Provveditorato era avvenuta dopo sessantasette giorni dai fatti, anziché nel termine previsto, e la designazione del funzionario istruttore e l’avvio del procedimento risultavano separati da oltre dieci giorni. Tali violazioni hanno determinato l’illegittimità dell’intero procedimento e del provvedimento sanzionatorio. È stato accolto anche il secondo motivo: il Consiglio di disciplina aveva espresso un giudizio definitivo di proscioglimento ai sensi dell’art. 17, senza sospendere il procedimento per un supplemento istruttorio ai sensi dell’art. 16, comma 6. Pertanto, l’organo competente non poteva riaprire autonomamente l’istruttoria né disattendere il proscioglimento, ma doveva formalizzare l’archiviazione, non disponendo di un potere d’ufficio di riapertura. Gli ulteriori profili relativi alla valutazione dell’illecito e all’insufficienza dell’istruttoria non sono stati esaminati, essendo già decisivi i motivi accolti. Sono stati annullati gli atti procedimentali e il provvedimento sanzionatorio conclusivo; le spese sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 120 d.P.R. n. 3/1957
Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto.
Nel procedimento disciplinare rilevano, ai fini dell’interruzione del termine di novanta giorni, soltanto gli atti recettizi specificamente rivolti all’incolpato.
art. 24, comma 5, d.lgs. n. 449/1992
La disposizione opera quale norma di rinvio che rende applicabile l’art. 120 d.P.R. n. 3/1957 ai procedimenti disciplinari del personale dell’Amministrazione penitenziaria.
art. 15, commi 4 e 5, d.lgs. n. 449/1992
I termini previsti per la trasmissione degli atti, la designazione del funzionario istruttore e l’avvio del procedimento hanno natura perentoria; la loro violazione comporta l’illegittimità del procedimento disciplinare.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 449/1992
Il consiglio, se ritiene di non poter esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all'organo proponente indicando i punti sui quali giudica necessari ulteriori accertamenti.
La disposizione disciplina il caso in cui il Consiglio di disciplina non possa ancora esprimere il giudizio e disponga un supplemento istruttorio; non si applica quando il Consiglio abbia già pronunciato un definitivo proscioglimento.
art. 17, comma 3, d.lgs. n. 449/1992
L'organo competente ad infliggere la sanzione provvede con decreto motivato a dichiarare l'inquisito prosciolto da ogni addebito o ad infliggergli la sanzione in conformità della deliberazione del consiglio, salvo che egli non ritenga di disporre in modo più favorevole all'inquisito, qualora si tratti delle sanzioni della sospensione dal servizio o della destituzione.
Quando il Consiglio di disciplina abbia definitivamente prosciolto l’incolpato, l’organo competente deve formalizzare l’archiviazione e non può riaprire d’ufficio l’istruttoria né disattendere il proscioglimento.
art. 5, comma 3, lettere g) e h), d.lgs. n. 449/1992
Le disposizioni individuano gli illeciti disciplinari contestati al dipendente, relativi a condotte indisciplinate, irrispettose, offensive o aggressive.
art. 3 l. n. 241/1990
La norma è stata invocata in relazione alla dedotta illogicità e contraddittorietà della motivazione, ma il giudice non ha ritenuto necessario esaminare tale profilo, essendo già decisive le violazioni procedimentali.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare del personale dell’Amministrazione penitenziaria, il termine estintivo previsto dall’art. 120 d.P.R. n. 3/1957 è applicabile in forza del rinvio dell’art. 24, comma 5, d.lgs. n. 449/1992.
- Ai fini dell’interruzione del termine di novanta giorni previsto dall’art. 120 d.P.R. n. 3/1957 rilevano soltanto gli atti recettizi specificamente rivolti all’incolpato; gli atti interni o meramente istruttori non sono idonei a interrompere il termine.
- La violazione dei termini perentori previsti dall’art. 15 d.lgs. n. 449/1992 per la trasmissione degli atti, la designazione del funzionario istruttore e l’avvio del procedimento determina l’illegittimità dell’intero procedimento disciplinare e del provvedimento sanzionatorio conclusivo.
- Quando il Consiglio di disciplina abbia espresso un definitivo giudizio di proscioglimento ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 449/1992, l’organo competente deve limitarsi a formalizzare l’archiviazione e non può riaprire d’ufficio l’istruttoria né richiedere un supplemento istruttorio.
- Il potere di disporre un supplemento istruttorio previsto dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 449/1992 presuppone che il Consiglio di disciplina non sia ancora in grado di esprimere il proprio giudizio; non è esercitabile per sovvertire un proscioglimento già deliberato in via definitiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 apr 2026Sentenza n. 740/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 18 apr 2026Sentenza n. 7005/2026 - Roma, Sezione 1Q
- Sentenza · 18 apr 2026Sentenza n. 418/2026 - Latina, Sezione 1
- Sentenza · 18 apr 2026Sentenza n. 419/2026 - Latina, Sezione 1
- Sentenza · 18 apr 2026Sentenza n. 221/2026 - L'aquila, Sezione 1
- Sentenza · 18 apr 2026Sentenza n. 222/2026 - L'aquila, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →