Cassazione Penale, Sentenza n. 44930/2023 del 08/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di patteggiamento del GIP di Roma del 16/03/2023 (pena: 8 mesi per Quell'Erba Daniela e 6 mesi per Ribeca Marco, per reati ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 74/2000). Hanno dedotto un vizio della volontà nel consenso al patteggiamento sostenendo di non aver considerato la nuova disciplina relativa alla "particolare tenuità del fatto" (art. 131-bis c.p.) introdotta dal d.lgs. 150/2022; tale novità, a loro avviso, avrebbe potuto indurre a non chiedere o a non accettare il patteggiamento. Segnalano inoltre che il patteggiamento è stato omologato in loro assenza (pur essendo rappresentati da difensore con procura speciale) e ritengono che il giudice avrebbe dovuto verificare in udienza il valido consenso anche alla luce delle riforme.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati. Ha ritenuto che: a) l'assenza degli imputati non viziava il consenso perché erano rappresentati da difensore munito di procura speciale; b) la modifica dell'art. 131-bis c.p. (disciplinante la particolare tenuità del fatto) non è norma direttamente applicabile tale da viziare la volontà degli imputati nel patteggiamento; l'applicazione della particolare tenuità è valutazione di merito e non automatica; c) l'art. 448, comma 2-bis c.p.p. limita i motivi di ricorso in cassazione avverso il patteggiamento a specifiche ipotesi (espressione della volontà, difetto di correlazione richiesta-sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena); d) i ricorrenti avevano comunque tempo (almeno cinque mesi dalla pubblicazione del d.lgs. 150/2022) per valutare la nuova disciplina e rivolgersi al giudice di primo grado; e) per ciascun ricorrente è stata disposta la condanna al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
«Il Pubblico Ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».
La Corte interpreta la norma come limite stringente ai motivi di cassazione avverso il patteggiamento; le doglianze sull'eventuale diversa applicazione della particolare tenuità del fatto sono, se non tradotte in vizi della volontà o in errata qualificazione/illegalità della pena, inammissibili in Cassazione.
art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto)
La nuova disciplina non è ritenuta automaticamente applicabile per invalidare un consenso al patteggiamento; l'accertamento della particolare tenuità è questione di merito non idonea, di per sé, a viziare la volontà dell'imputato rispetto al rito concordato.
art. 2 cod. pen. (principio della non retroattività delle leggi penali)
La Corte richiama il principio secondo cui le cause di non punibilità (come la particolare tenuità) non si applicano retroattivamente in modo da escludere automaticamente la sussistenza del reato e non possono, perciò, essere invocate per sovvertire l'accordo di patteggiamento tramite il meccanismo della successione delle leggi penali.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per delimitare i limiti della motivazione dei ricorsi alla cassazione nel contesto del patteggiamento (ricorso nei limiti strettamente necessari per la motivazione).
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata come base per l'addebito delle spese processuali e delle somme a favore della Cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità.
d.lgs. 74/2000, art. 2
Riferimento alla norma del decreto legislativo che definisce i reati contestati; la sentenza non modifica la qualificazione dei fatti ai fini del patteggiamento.
d.lgs. 150/2022 (modifica art. 131-bis c.p.)
La Corte considera la pubblicazione della norma e il lasso temporale intercorrente rilevanti per escludere che la mancata conoscenza della riforma giustifichi un vizio della volontà, specie se gli imputati hanno avuto mesi a disposizione per valutare la nuova disciplina.
Cass. Sez. I, sent. n. 46567 del 15/09/2016 (Rv. 268069-01)
Giurisprudenza citata a supporto del principio che le cause di non punibilità, quale la particolare tenuità, non si applicano automaticamente in via retroattiva in modo da incidere sul regime della successione delle leggi penali.
Massime di principio
- Il consenso al patteggiamento è valido se l'imputato è rappresentato da difensore munito di procura speciale; l'assenza personale non vizia automaticamente il consenso.
- I ricorsi in Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono strettamente limitati dall'art. 448 c.p.p., comma 2-bis: occorre fondare il ricorso su vizi dell'espressione della volontà, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica o illegalità della pena.
- La modifica normativa che introduce o amplia la disciplina della "particolare tenuità del fatto" è, di norma, una questione di merito: non è automaticamente causa di invalidità del patteggiamento né, di per sé, vizia la volontà dell'imputato.
- La mancata conoscenza di una riforma penale favorevole non giustifica automaticamente un vizio della volontà quando sia trascorso un lasso temporale utile per valutare la novità normativa e ove l'imputato fosse assistito da difensore.
- Se si ritiene che la nuova disciplina renda non conveniente il patteggiamento, la via corretta è chiedere al giudice di primo grado la valutazione nel merito (es. istanza o memorie) prima dell'omologazione; la Cassazione non è il foro per rimettere in discussione valutazioni di merito salvo i casi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende) e condanna alle spese processuali per ciascun ricorrente.
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