Cassazione Penale, Sentenza n. 14021/2024 del 05/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., con riferimento alla ripetizione del comportamento ma sostenendo che le condotte erano avvenute nelle medesime circostanze di tempo e luogo e che lo scarto del danno era lieve anche per la scarsità di consapevolezza dell'imputato (disturbo di personalità e disabilità) nonché doglianza per estinzione dei reati per prescrizione intervenuta prima del giudizio d'appello.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la condanna al Tribunale di Catania di mesi uno di reclusione ai sensi dell'art. 341-bis c.p. per le offese al Sindaco (capo A) e all'Appuntato dei Carabinieri Mario La Porta (capo B). Ha ritenuto infondato che il fatto fosse di particolare tenuità, perché la reiterazione e le modalità (minacce e reazione verso il pubblico ufficiale che tentava di calmarlo) escludono l'applicabilità dell'art. 131-bis. Quanto alla prescrizione, la Corte ha accertato che il decorso era stato sospeso più volte per provvedimenti processuali, perciò la sentenza è intervenuta prima dell'estinzione dei reati. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende (dispositivo indica euro tremila).
Norme richiamate
art. 341-bis cod. pen.
Norma applicata per la condanna relativa alle offese dirette a pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni; qui è il titolo di reato per il quale Scuto è stato condannato.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto non sussistente tale causa in presenza di reiterazione e modalità aggravanti (minacce verso pubblico ufficiale), comunque valutando gli elementi ritenuti rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen.
Fornisce i criteri di valutazione per l'applicabilità dell'art. 131-bis; la Corte ha ricordato che non è necessario esaminare tutti gli elementi elencati, ma indicare quelli ritenuti rilevanti.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per le conseguenze derivanti dall'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa non solo per la mera reiterazione, ma anche in ragione delle modalità concrete della condotta (es. minacce o reazioni verso pubblici ufficiali che aggravano il disvalore).
- Nel giudizio sull'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. è sufficiente che il giudice indichi gli elementi presi a base della sua valutazione (art. 133 c.p.); non è obbligatorio un'analisi esaustiva di tutti i fattori elencati dalla norma.
- Problemi di salute mentale o un limitato grado di consapevolezza non comportano automaticamente il riconoscimento della non punibilità o della particolare tenuità; occorre una valutazione complessiva del disvalore della condotta e delle modalità in cui è stata posta in essere.
- Sull'eccezione di prescrizione è necessario verificare eventuali sospensioni del decorso prescrizionale dovute a provvedimenti processuali; la sola distanza temporale dai fatti non è definitiva senza l'esame delle sospensioni.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'ordinamento processuale.
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