Sentenza n. 1368/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento del decreto, notificato il 9/8/2025, con il quale il Questore di Catania ha rigettato l'istanza volta ad ottenere la fruizione dall'esonero dal turno notturno per -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'esonero dal turno notturno per l'assistenza a un familiare con disabilità grave
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, già autorizzata a fruire dei tre giorni mensili di permesso ex art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, aveva chiesto anche l'esonero dal turno notturno ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 151/2001 e della disciplina applicabile al personale delle Forze di polizia. L'Amministrazione ha rigettato l'istanza rilevando che il coniuge della ricorrente, appartenente all'Arma dei Carabinieri, già fruiva dell'esonero dai servizi notturni per assistere il medesimo familiare, e richiamando il principio dell'alternanza e la necessità di un unico referente. La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 151/2001, dell'art. 18 del d.P.R. n. 51/2009 e dell'art. 24 del d.P.R. n. 57/2022, sostenendo che la disciplina dell'esonero notturno non prevede il principio dell'alternanza, diversamente da quella dei permessi mensili; che non sarebbe possibile applicare analogicamente tale limite, data la diversa finalità degli istituti; e che il d.lgs. n. 105/2022 avrebbe superato il principio del referente unico, valorizzando la condivisione dell'assistenza tra più familiari.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto superata e non corretta, quale autonoma giustificazione, l'affermazione dell'Amministrazione secondo cui il beneficio dovrebbe spettare a un unico referente, poiché il d.lgs. n. 105/2022 ha sostituito il modello del referente unico con un sistema di pluralità dei caregiver e di condivisione dell'onere assistenziale. Tuttavia, il diniego è stato ritenuto legittimo per l'autonoma ragione costituita dal principio dell'alternanza e della non duplicazione dei benefici. Secondo il Collegio, anche se l'art. 53 del d.lgs. n. 151/2001 non richiama espressamente tale principio, un'interpretazione sistematica e teleologica della disciplina impone di applicarlo anche all'esonero dal lavoro notturno, quale istituto appartenente al complesso delle tutele assistenziali della persona con disabilità. Il beneficio può quindi essere riconosciuto, in astratto, a più familiari, ma non può essere fruito contemporaneamente e integralmente da più soggetti per la medesima esigenza assistenziale. Poiché il coniuge della ricorrente già beneficiava in via continuativa dell'esonero totale e la domanda mirava a ottenere un ulteriore esonero integrale, si sarebbe verificata una duplicazione, non una fruizione alternata. Il TAR ha inoltre applicato il principio secondo cui, in presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una ragione autonoma è sufficiente a sorreggere l'atto, rendendo superfluo l'esame delle censure rivolte alle altre motivazioni. Spese integralmente compensate per la novità e particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 53, comma 3, d.lgs. 151/2001
non sono obbligati a prestare lavoro notturno "la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni"
La disposizione riconosce l'esonero dal lavoro notturno al lavoratore che abbia a proprio carico una persona con disabilità, ma deve essere interpretata sistematicamente nel senso che il beneficio non può essere duplicato o fruito contemporaneamente e integralmente da più soggetti per la medesima esigenza assistenziale.
art. 18, lett. f), d.P.R. 51/2009
esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104
La previsione recepisce per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile il diritto a chiedere l'esonero dal turno notturno, nel rispetto del principio di alternanza e non duplicazione dei benefici assistenziali.
art. 33, comma 3, legge 104/1992
Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro.
La norma, come modificata dal d.lgs. n. 105/2022, supera il referente unico e consente la pluralità dei caregiver, ma conserva il limite complessivo e la fruizione alternativa, escludendo la sovrapposizione dei benefici per la stessa assistenza.
art. 3 d.lgs. 105/2022
La novella ha superato il principio del referente unico e ha introdotto un modello fondato sulla pluralità dei caregiver e sulla condivisione del carico assistenziale.
art. 18 d.P.R. 57/2022
La disposizione è indicata dalla ricorrente tra quelle asseritamente violate, ma la sentenza non ne esplicita un autonomo contenuto interpretativo decisivo.
art. 2 Cost.
La tutela dell'assistenza alla persona con disabilità è ricondotta ai diritti fondamentali della persona e alle formazioni sociali ove si svolge la personalità.
art. 32 Cost.
Gli istituti di assistenza sono ricondotti alla tutela indiretta della salute psico-fisica della persona con disabilità.
art. 97 Cost.
Il limite alla duplicazione dei benefici è giustificato anche dall'esigenza di tutelare l'organizzazione e il buon andamento della pubblica amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il superamento del principio del referente unico nella disciplina dei benefici assistenziali consente a più familiari di contribuire all'assistenza della medesima persona con disabilità, ma non comporta la possibilità di cumulare o sovrapporre integralmente i benefici per la stessa esigenza assistenziale.
- Il principio dell'alternanza e della non duplicazione, espresso per i permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, è applicabile in via sistematica e teleologica anche all'esonero dal lavoro notturno previsto per l'assistenza a una persona con disabilità.
- L'esonero dal lavoro notturno può essere riconosciuto in astratto a più familiari aventi titolo, ma la sua concreta fruizione deve essere organizzata in modo alternato e non può determinare l'esonero contemporaneo e integrale di più lavoratori per assistere la stessa persona.
- In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, la legittimità di una sola ragione autonoma e congrua è sufficiente a sorreggere l'atto; l'annullamento richiede l'illegittimità di tutte le ragioni indipendenti poste a fondamento della decisione.
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